PRES. NOCELLA C REL. NOCELLA C.
PM. MINETTI E (DIFF)
RIC. SOC CAREMAR
RES. LONGOBARDI
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - Marittimo ed aereo - a tempo determinato o indeterminato - infrazionabilità dell'anzianità - principio generale - successive prestazioni di lavoro marittimo - applicabilità - derogabilità ex art. 326 cod. nav. - operatività - fattispecie.
COD.CIV. ART. 1362
COD.CIV. ART. 2120 *COST.
COD.PROC.CIV. ART. 360
COD.NAV. ART. 326
COD.NAV. ART. 374
Il principio inderogabile
dell'infrazionabilità dell'anzianità
- al quale è connessa la presunzione, nell'ipotesi di
cessazione
del rapporto di lavoro seguita dalla riassunzione del lavoratore alle
dipendenze
dello stesso datore di lavoro, dell'ininterrotta unicità del
rapporto
lavorativo, salva la prova (gravante sul datore di lavoro) di un
accordo
novativo fondato su ragioni oggettive e scevro di qualsiasi intento
fraudolento
- è applicabile anche nel caso di successive prestazioni di
lavoro
marittimo (in favore del medesimo soggetto), non essendo a
ciò di
ostacolo nè la specialità di tale rapporto e la
tipicizzazione
in esso di vari rapporti ispirati alla predeterminazione del termine,
attesa
la previsione di derogabilità dell'art. 326 cod. nav.
(relativo
alla durata del contratto a tempo determinato e di quello per
più
viaggi) contenuta nel secondo comma dell'art. 374 dello stesso codice,
nè la diversità delle discipline collettive delle
successive
prestazioni lavorative, ove fra tali discipline - secondo
l'interpretazione
del giudice del merito, censurabile, in sede di legittimità,
solo
per violazione delle norme legali di ermeneutica o per vizi di
motivazione
- non sussiste un'incompatibilità tale da imporre una
necessaria
deroga al principio d'infrazionabilità sopra indicato.
(nella specie,
la s.c., alla stregua del principio suesposto, ha confermato
l'impugnata
sentenza, la quale, in relazione a prestazioni di lavoro svoltesi prima
nell'ambito del regolamento sulla continuità del rapporto di
lavoro
e poi in regime di regolamento organico, aveva ritenuto che, sia ai
fini
dell'indennità di anzianità che ai fini degli
aumenti di
paga e delle altre voci retributive contrattuali, si dovesse tener
conto
dell'anzianità decorrente dalla data di applicazione del
regime
di continuità e che la prescrizione decorresse per la prima
dalla
cessazione dell'unico rapporto di lavoro).