SEZ. L SENT. 09202 DEL 11/12/1987
PRES. AFELTRA G. REL. PONTRANDOLFI
P.
PM. TRIDICO G.S. (CONF.)
RIC. Soc. Siremar
RES. Raimondi
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA - contributi assicurativi - soggetti obbligati - in genere - Inps - pensioni invalidità, vecchiaia e superstiti - contributi - in genere - personale amministrativo delle societa' di navigazione - disciplina ex art. 58 della legge n. 658 del 1967 - facoltà di optare per la prosecuzione dell'attività lavorativa fino ai quaranta anni di contribuzione e non oltre il sessantacinquesimo anno di età - carattere integrativo del trattamento di pensione erogata dalla predetta previdenza - configurabilità - art. 6 del d.l. n. 791 del 1981 - operatività - successive modifiche intensive ex legge di conversione n. 54 del 1982 - influenza - esclusione.
COD.NAV. ART. 114
COD.NAV. ART. 129
D. P. R. DEL 26/12/1962 NUM. 2109
L. DEL 15/7/1966 NUM. 604 ART. 11 *COST.
L. DEL 27/7/1967 NUM. 658 ART. 58
L. DEL 27/7/1967 NUM. 658 ART. 60
D. L. DEL 22/12/1981 NUM. 791 ART. 6 *COST.
L. DEL 26/2/1982 NUM. 54 *COST.
Ai sensi dell'art. 58 della legge 27 luglio 1967 n. 658, il personale amministrativo delle societa' di navigazione di preminente interesse nazionale e delle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati, postali e commerciali è assoggettato anche alla assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, oltre ad essere iscritto alla gestione speciale della previdenza marinara, la quale corrisponde un trattamento di pensione che, ai sensi dell'art. 60 della stessa legge, è integrativo di quello derivante dall'assicurazione generale obbligatoria. Pertanto, detto personale (il cui rapporto di lavoro è di diritto comune e non soggiace alla disciplina del codice della navigazione) beneficia della facoltà di optare per la prosecuzione dell'attività lavorativa - fino al raggiungimento del requisito dei quarant'anni di contribuzione e comunque non oltre il sessantacinquesimo anno di età (con conseguente applicabilità della legge n. 604 del 1966 in deroga al disposto dell'art. 11 della medesima) - già per effetto dell'originaria formulazione dello art. 6 del d.l. 22 dicembre 1981 n. 791 e, quindi, indipendentemente dalle modifiche estensive poi a tale norma apportate dalla legge di conversione (n. 54 del 1982), che ha previsto identica facoltà di opzione anche per gli iscritti a gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria.