Giurisprudenza

   
SEZ. L SENT. 09537 DEL 22/12/1987 
PRES. MENICHINO G.  REL. GENGHINI M.
PM. FEDELI M. (CONF.)
RIC. Soc. Lloyd Triestino
RES. Nacini

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - marittimo ed aereo - prescrizione - rapporto di lavoro del marittimo in regime di continuità - prescrizioni ex art. 373 cod. nav. - applicabilità - decorrenza.

COD.NAV. ART. 373

Il rapporto di lavoro del marittimo "in regime di continuità" è da considerare rapporto di lavoro marittimo (del quale è connotato essenziale la destinazione della prestazione lavorativa al servizio della nave) non solo quanto al periodo d'imbarco ma anche quanto all'intervallo inoperoso tra ciascuno sbarco e l'imbarco successivo; pertanto, in relazione al rapporto anzidetto è applicabile la prescrizione prevista dall'art. 373 cod. nav., che non può iniziare a decorrere prima della cessazione del rapporto stesso, la quale coincide con la cancellazione del marittimo dai turni particolari. 


LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - marittimo ed aereo - retribuzione - in genere - determinazione delle relative componenti da prendere a base del calcolo del compenso delle competenze indirette - criteri - riferimento alla disciplina collettiva - necessità.

COD.CIV. ART. 2121     *COST.
COD.NAV. ART. 1
COD.NAV. ART. 325
COD.NAV. ART. 361
COD.NAV. ART. 374
D. L. DEL 1/2/1977 NUM. 12 ART. 1
L. DEL 31/3/1977 NUM. 91    *COST.
L. DEL 19/12/1979 NUM. 649

In tema di rapporto di lavoro marittimo, la determinazione delle componenti della retribuzione da prendere a base del calcolo del compenso per ferie ed altre competenze indirette deve essere compiuta alla stregua della disciplina collettiva del settore, atteso, in particolare, che la nozione onnicomprensiva di retribuzione adottata dall'art. 361 cod. nav. concerne - in parallelismo con l'art. 2121 (vecchio testo) cod. civ. - soltanto l'indennita' di fine rapporto e che il ricorso ai contratti collettivi, cui la legge n. 649 del 1979, espressamente demanda la determinazione della misura e delle voci retributive, e' imposto dall'inesistenza, anche in materia di lavoro marittimo, di un principio generale di onnicomprensivita' della retribuzione.