SEZ. 3 SENT. 495 DEL 21/01/1998
PRES. Nicastro G. REL. Perconte Licatese R.
PM. Gambardella V. (Conf.)
RIC. Spagnolo (avv. Marino)
RES. Eredi di Canzonieri C. (avv. Tassoni)
Conferma trib. Catanzaro 2 giugno 1994
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Canzonieri Corrado, assumendo di aver eseguito, con il suo
autocarro,
un trasporto di merci dallo stabilimento della società
Eurometal
di Torri di Quartesolo (VI) fino al deposito di Spagnolo Vittorio in
Martelletto
di Settingiano, dove il destinatario aveva ricevuto il carico, e di non
aver ottenuto il corrispettivo, fissato, in base alle tariffe
obbligatorie,
in L. 2.681.904, compresa l'IVA, conveniva il debitore innanzi al
Pretore
di Catanzaro, per sentirlo condannare al pagamento dell'indicato prezzo
del trasporto, o di quello diverso che sarebbe risultato di giustizia,
oltre agli interessi e alla rivalutazione.
Il convenuto replicava di non aver mai incaricato del trasporto della
merce né il Canzonieri né la venditrice ditta
DESAM, la quale
lo aveva organizzato senza alcuna autorizzazione del compratore, in
violazione
di una clausola del contratto di vendita del 5 aprile 1985. Avvisato
dalla
DESAM solo qualche ora prima dell'arrivo della merce, lo Spagnolo si
era
doluto di tale iniziativa, ma la controparte lo aveva rassicurato, col
dire che il prezzo del trasporto sarebbe stato concordato e pagato
secondo
quanto ordinariamente praticato sulla piazza di Catanzaro.
Eseguito lo scarico, il titolare della DESAM aveva chiesto per il
trasporto
L. 1.500.000, ma lo Spagnolo aveva inutilmente offerto la minor somma
di
L. 886.000, oltre all'IVA, pari a un preventivo di spesa rilasciatogli
dalla ditta di autotrasporti di Amerato Antonio, corrente in Catanzaro.
Lo Spagnolo concludeva che; non avendo avuto alcun rapporto col
Canzonieri,
questi nessun diritto poteva vantare nei suoi confronti e in ogni caso
non poteva pretendere un prezzo maggiore di quello preventivato dalla
ditta
Amerato.
Il pretore, in accoglimento della domanda, condannava lo Spagnolo al
pagamento, in favore del Canzonieri, di L. 2.681.904, oltre all'IVA e
agli
interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Appellavano in via principale lo Spagnolo e in via incidentale il
Canzonieri,
quest'ultimo dolendosi del mancato riconoscimento del danno da
svalutazione
monetaria e del rigetto dell'istanza di esecuzione provvisoria della
sentenza.
Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza ora impugnata, emessa il
2 giugno 1994, in parziale accoglimento dell'appello principale, ha
rilevato
che la somma chiesta in citazione (L. 2.681.904) era già
comprensiva
dell'IVA, per cui ha ridotto la condanna dello Spagnolo a complessive
L.
2.681.904 (2.272.800 + 409.104), fermi gli interessi legali dalla
domanda.
Ricorre per la cassazione di tale sentenza lo Spagnolo, sulla base
di sette motivi, cui rispondono con controricorso Bennardo Carmela,
Canzonieri
Rosaria, Canzonieri Concita e Canzonieri Emanuele, eredi di Canzonieri
Corrado, deceduto il 1º luglio 1995. I resistenti hanno
depositato
una memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, denunciando la violazione degli artt. 2722
c.c. e
244 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente deduce
che la prova testimoniale avversa, non riflettendo patti successivi al
documento rappresentato dalla bolla di accompagnamento dei beni
viaggianti
n. 2451 del 9 maggio 1985, sottoscritta da ambo le parti, ma ad esso
anteriori,
non doveva essere ammessa dal pretore; e che "i giudici del merito"
erroneamente
ritennero inammissibile per genericità la prova testimoniale
richiesta
da esso Spagnolo nella comparsa di risposta del 24 ottobre 1985, e
riproposta
nell'udienza del 10 giugno 1988, sebbene al contrario fosse articolata
in capitoli specifici.
Col secondo motivo, allegando la violazione dell'art. 246 c.p.c. (art.
360 n. 3 c.p.c.), lo Spagnolo ricorda di aver eccepito, davanti al
pretore,
l'incapacità a deporre di De Santis Gaetano, marito di
Alcaro Annamaria,
effettivo proprietario e gestore della ditta DESAM e quindi, anche per
la parte di rilievo avuta nella vicenda, titolare di un interesse che
avrebbe
potuto legittimare la sua partecipazione al giudizio.
Tutte le questioni trattate con i primi due mezzi sono inammissibili
per la loro novità, in quanto non sollevate nel giudizio di
appello,
posto che la stessa critica concernente la disconosciuta
specificità
dei capitoli si appunta in realtà contro l'operato del
pretore.
Invero i vizi attinenti all'ammissione e all'assunzione della prova
testimoniale in primo grado, che non siano stati fatti valere in grado
di appello, non possono essere denunciati per la prima volta in sede di
legittimità, in quanto non riguardano nullità
rilevabili
d'ufficio (Cass. 5 febbraio 1983 n. 959). In particolare, la questione
dell'incapacità a testimoniare del testimone escusso in
primo grado,
se non viene riproposta in appello, non può formare oggetto
di ricorso
per cassazione (Cass. 25 gennaio 1974 n. 206).
Col terzo motivo, denunciando la violazione dell'art. 1388 c.c. e il
vizio di motivazione insufficiente, contraddittoria e apparente su
punti
decisivi della causa (art. 360 n. 5 c.p.c.), il ricorrente, con una
lunga
e non sempre perspicua serie di argomentazioni, sottopone a serrata
critica
la ricostruzione dei fatti compiuta dal Tribunale, sostenendo che
l'incarico
del trasporto fu conferito al Canzonieri dalla ditta DESAM, e per essa
dal De Santis, in nome e nell'interesse proprio. E' pertanto priva di
fondamento
la versione accolta dal Tribunale, secondo cui la DESAM avrebbe agito
quale
semplice intermediaria ed esso Spagnolo avrebbe avuto perfino dei
contatti
diretti telefonici col Canzonieri. A tale infondato convincimento il
giudice
di merito è pervenuto attribuendo assurdamente piena
attendibilità
al De Santis e omettendo del tutto l'esame della ricordata bolla di
accompagnamento,
la quale esclude categoricamente che sia stato mai concluso un
contratto
di trasporto tra lo Spagnolo e il Canzonieri. Per giunta il Tribunale
cade
in una manifesta illogicità quando giunge ad affermare che
il De
Santis, nelle sue trattative col Canzonieri, avrebbe obbligato lo
Spagnolo
pur senza spenderne il nome, dimenticando che la "contemplatio domini"
è indispensabile perché il contratto concluso dal
rappresentante
abbia efficacia nella sfera giuridica del rappresentato.
Col quinto mezzo1 allegando la violazione degli artt. 230 c.p.c. e
2730 e 2733 c.c., lo Spagnolo definisce "apodittica" la motivazione con
cui fu dichiarata l'ininfluenza dell'interrogatorio formale del
Canzonieri,
"attesi gli elementi forniti dalla espletata prova testimoniale".
Col sesto mezzo, basato sulla violazione dell'art. 213 c.p.c. e sul
vizio di motivazione illogica e contraddittoria, il ricorrente lamenta
che sia stata malamente rigettata l'istanza di esibizione del giornale
di bordo e della lettera di vettura del trasporto "de quo", depositati
dal Canzonieri nell'ufficio della M.C.T.C. di Vicenza.
Le censure così riassunte, da esaminare in un unico contesto
per la loro stretta interconnessione, in quanto tutte relative all'"an
debeatur", si rivelano priva di pregio e non sono perciò
meritevoli
di accoglimento.
Alcuni dati di fatto essenziali si colgono direttamente o
indirettamente
dalla sentenza impugnata e dalle stesse asserzioni delle parti in
questa
sede, si da potersi considerare come dei punti fermi assolutamente
pacifici
e incontroversi, e cioè che la merce (scaffalature
metalliche) venduta
allo Spagnolo dalla DESAM doveva essere trasportata dal luogo di
produzione
(Torri di Quartesolo, Vicenza) fino al deposito del compratore, sito a
Martelletto di Settingiano; che, a norma del contratto di vendita
stipulato
con la DESAM, lo Spagnolo aveva facoltà di provvedere al
trasporto
o con un mezzo proprio (e quindi a proprie spese: art. 1510,
2º comma
c.c.) oppure incaricandone la DESAM, previo accordo sul prezzo; che il
Canzonieri trasportò la merce da Torri di Quartesolo fino a
Martelletto
di Settingiano, dove lo Spagnolo la ricevette, facendola scaricare nel
proprio deposito, ma rifiutandosi poi di pagare, per la sua asserita
esosità,
il corrispettivo.
Orbene, lo Spagnolo, anche nel ricorso, continua a negare decisamente
di aver mai incaricato del trasporto il Canzonieri o di aver
autorizzato
la DESAM a provvedere, e anzi esclude tassativamente di aver mai avuto
alcun contatto di sorta(col primo, ragion per cui, pur essendo, quale
compratore,
il naturale destinatario della merce e quindi l'unico vero interessato
al trasporto, non sarebbe obbligato a pagare al vettore alcun
corrispettivo.
Il Tribunale a sua volta, trascurando la vera sostanza della causa,
si è sforzato di ravvisare nella DESAM la qualità
di una
semplice "intermediaria" di un contratto di trasporto stipulato poi
direttamente
tra lo Spagnolo e il Canzonieri, sul presupposto, implicito, che
l'obbligo
del primo nei confronti del secondo potesse scaturire soltanto da un
accordo
tra i due, mentre la questione, alla stregua dei fatti pacifici sopra
ricordati,
si pone in termini diversi.
Il trasporto di cose, quando il destinatario è persona
diversa
dal mittente, è una stipulazione, tra mittente e vettore, a
favore
del terzo (destinatario). E' naturale pertanto che chiunque,
purché
vi abbia interesse, può assumere l'iniziativa di una
siffatta stipulazione
a favore del terzo, con la quale tuttavia, in base ai principi generali
della materia, viene a quest'ultimo attribuita la semplice
titolarità
di un diritto e giammai un debito (art. 1411 c.c.).
Se dunque il mittente (stipulante) rimette, come nella specie, il
pagamento
del trasporto al destinatario, questi, secondo lo schema della
delegazione
di pagamento, non è obbligato ad eseguire il pagamento (art.
1269,
2º comma c.c.), ma è solo onerato ad effettuarlo se
intende
ricevere le cose trasportate, a norma dell'art. 1689, 2º comma
c.c.
(cfr. Cass. 26 aprile 1977 n. 1588, secondo cui nel trasporto di cose
il
diritto del destinatario ad ottenere la riconsegna della merce
è
condizionato al soddisfacimento di tutti i crediti derivanti al vettore
del contratto, "in primis" del corrispettivo pattuito). Tuttavia, quale
terzo delegato, può obbligarsi direttamente verso il vettore
(art.
1269, 1º comma) al momento della richiesta di riconsegna; ma,
per
presunzione di legge, un'obbligazione del genere nei confronti del
vettore
sorge nel momento stesso in cui il destinatario, ricevendo la
riconsegna,
fa propri definitivamente gli effetti del contratto.
Ciò equivale altresì a dire che, se il vettore
effettua
la riconsegna senza pretendere il previo pagamento di quanto a lui
dovuto,
il destinatario resta obbligato al pagamento per il solo fatto di aver
accettato la riconsegna, che avrebbe potuto sempre rifiutare; ed anzi,
con l'assunzione dell'obbligo da parte del destinatario ha luogo, "ex
lege",
anche la liberazione del mittente, sì che il vettore
può
rivolgersi, per il soddisfacimento del proprio credito, solo al
destinatario
("salva l'azione verso il destinatario": art. 1692 c.c.).
Il principio per cui, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1689,
1692 e 1510 cpv. c.c., il vettore di cose ha azione diretta verso il
destinatario
dopo la riconsegna per ottenere il pagamento del trasporto,
ancorché
il destinatario sia rimasto estraneo alla conclusione del
contratto1è
stato già affermato da questa Corte di
legittimità (Cass.
4 marzo 1986 n. 1355; in termini più o meno analoghi, cfr.
Cass.
18 aprile 1994 n. 3692; 25 ottobre 1982 n. 5565; 26 marzo 1981 n. 1775;
20 settembre 1979 n. 4822).
Da tutto ciò discende che l'obbligo dello Spagnolo di pagare
il corrispettivo al Canzonieri discende, in ogni caso, dal semplice
fatto
che egli abbia accettato lo scarico della merce nel suo deposito, anche
se, per avventura, nessun rapporto contrattuale diretto si sia mai
instaurato
tra lui e il vettore; e anche (unica ipotesi alternativa) se l'incarico
sia stato conferito al Canzonieri, senza attendere l'autorizzazione
dello
Spagnolo, dalla venditrice ditta DESAM (chiunque ne fosse il vero
titolare,
la Alcaro o il marito De Santis), come tale interessata alla consegna
della
merce al compratore (art. 1510, 2º comma c.c.).
La tesi fondamentale del ricorrente, volta a negare la stipulazione
diretta di un contratto di trasporto col Canzonieri e ad affermare un
indebito
intervento della DESAM non vale quindi ad esonerare lo Spagnolo, per
quanto
detto, dall'obbligo di pagare il corrispettivo al Canzonieri, salva
un'azione
contro la DESAM per un'eventuale violazione di clausole contrattuali,
ove
lo Spagnolo ne abbia risentito danni.
Consegue che la sentenza impugnata, avendo comunque riconosciuto il
diritto del Canzonieri di percepire dallo Spagnolo il prezzo del
trasporto,
è conforme al diritto, sicché, nei sensi
suesposti, va solo
corretta la motivazione giuridica che la sorregge (art. 384,
2º comma
c.p.c.); e che le doglianze racchiuse nei tre motivi in esame, in
quanto
si compendiano nella infondata negazione dell'"an debeatur", anche
sotto
il profilo di presunte carenze istruttorie che avrebbero impedito
l'accertamento,
in punto di fatto, delle tesi del ricorrente (di cui, come si
è
visto, sono inaccettabili le conseguenze giuridiche che se ne
vorrebbero
trarre), si palesano non pertinenti e, in definitiva, inidonee a
scalfire
l'esattezza sostanziale della pronuncia.
Col quarto motivo, basato sulla erronea interpretazione e falsa
applicazione
del D.M. 18 novembre 1982, sulla violazione dell'art. 116 c.p.c. e
dell'art.
2697 c.c. nonché sul vizio di motivazione insufficiente,
illogica
e apparente (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.)1 lo Spagnolo censura la
quantificazione
del corrispettivo, che il Tribunale, sulle orme del pretore e aderendo
alla perizia di parte dell'attore, giudica conforme alle tariffe
approvate
col cit. D.M. e adeguate col D.M. 22 febbraio 1985, senza considerare
che
la tariffa prevede dei minimi e dei massimi e una riduzione del
corrispettivo
nel caso di trasporto cumulativo di più partite di merci di
uno
stesso mittente e di assicurazione del trasporto di ritorno. Si duole
altresì
della mancata acquisizione, presso l'ufficio della M.T.C.T. di Vicenza,
della lettera di vettura e del giornale di bordo relativi al trasporto
"de quo", sulla cui base è stata ritenuta dovuta la somma
reclamata
dal Canzonieri e sanzionata nella compiacente perizia Muleo, la quale
reca
un importo quasi triplo di quello risultante da una corretta
applicazione
della tariffa legale.
Col settimo motivo, infine, denunciando la falsa applicazione dell'art.
18, 2º comma del DPR. n. 633 del 26 ottobre 1972 e dell'art.
1282
c.c. nonché il vizio di difetto assoluto di motivazione
(art. 360
n. 3 e 5 c.p.c.), il ricorrente sostiene che, non essendo stata emessa
dal Canzonieri la fattura, non può essere esercitata la
rivalsa
dell'IVA, per cui è illegittima la condanna al pagamento di
una
somma di denaro comprensiva del credito e dell'IVA, senza l'espressa
previsione,
per il presunto creditore, dell'obbligo di emettere la fattura, come
pure
è illegittima la condanna a pagare gli interessi anche
sull'importò
dell'IVA, ossia su un debito inesistente.
Ambedue i mezzi, concernenti il "quantum debeatur", vanno esaminati
congiuntamente e dichiarati infondati.
A parte la novità delle questioni sulla tariffa ridotta nel
caso di trasporto cumulativo di più partite e
sull'assicurazione
del trasporto di ritorno, mai sollevate nell'appello e quindi non
sottoposte
all'esame del giudice di secondo grado, per il resto il Tribunale ha
adeguatamente
motivato la sua adesione alla consulenza dell'attore (che
perciò
può anche costituire l'unica fonte della decisione: Cass. 3
marzo
1992 n. 2574), facendo proprie le ragioni del pretore e ritenendo la
pretesa,
con insindacabile giudizio di fatto, conforme, sotto ogni aspetto, alle
suindicate tariffe, laddove il ricorrente si limita a indicare, "sic et
simpliciter", un suo importo di gran lunga minore, senza peraltro in
alcun
modo dettagliarne le componenti, e quindi, inammissibilmente, a
contrapporre
un suo personale convincimento di congruità a quello
manifestato
dal giudice di merito.
E' noto poi (obiezione che varrebbe in ogni caso anche in rapporto
al sesto mezzo) che la richiesta di informazioni alla pubblica
amministrazione
(art. 213 c.p.c.) non può tradursi in una esenzione della
parte
dall'onere della prova che essa sia in grado di fornire; e il giudice
di
merito, rifiutandola, ha per ciò stesso ritenuto che tale
impossibilità
non sussistesse.
L'ultimo motivo porge una questione nuova, perché non
sottoposta
con motivi specifici al giudice di appello.
Non sarà inutile tuttavia sottolineare che, a norma del
combinato
disposto degli artt. 3, 6, 3º comma, 18 e 21 del D.P.R. 26
ottobre
1972 n. 633, l'obbligo del Canzonieri di emettere la fattura, con
addebito
al committente dell'IVA a titolo di rivalsa, sorge nel momento del
pagamento
in forza della sentenza. L'obbligo di emettere la fattura è
quindi
implicito nella sentenza di condanna al pagamento del corrispettivo
dell'operazione
imponibile, in quanto sancito "ex lege". Ulteriore conseguenza di
questo
differimento dell'obbligo di emissione della fattura è che
la sentenza
va interpretata nell'unico suo legittimo significato e cioè
che
gli interessi sono dovuti solo sul capitale e non pure sull'IVA
(credito,
fino al momento dell'emissione della fattura e della rivalsa,
inesistente).
Le spese del presente giudizio di Cassazione vanno regolate secondo
la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ai resistenti le spese del presente giudizio, liquidate in L. 264.500, oltre a L. 1.500.000 per onorario.
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