SEZ. U SENT. 02642 DEL 10/03/1998
PRES. Corda M. REL. Corona R.
PM. Morozzo Della Rocca F. (Conf.)
RIC. Porcile Spedizioni S.p.A.
RES. Siamar s.r.l
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - Art. 17 Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 - Clausola di proroga convenzionale della giurisdizione - Specifica approvazione ex art. 1341 cod. civ. - Necessità - Esclusione - Limiti - Giudice straniero competente - Individuabilità in base alla clausola - Necessità - Fattispecie.
COD.CIV. ART. 1341
COD.PROC.CIV.ABR. ART. 4
TRATT. INTERNAZ. DEL 27/9/1968 ART. 17
TRATT. INTERNAZ. DEL 9/10/1978
L. DEL 29/11/1980 NUM. 967
COD.NAV. ART. 463
La clausola di proroga convenzionale della giurisdizione a norma dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, (resa esecutiva con legge n. 804 del 1981) secondo l'interpretazione vincolante di cui alla sentenza della Corte di Giustizia CEE 14 dicembre 1976, in causa 24/76, e le modifiche introdotte dalla convenzione del Lussemburgo del 9 ot tobre 1978 (resa esecutiva con legge n. 967 del 1980) non necessita della specifica approvazione richiesta dall'art. 1341 cod. civ. ma esige serie garanzie di consapevole adesione da parte del contraente che non l'ha predisposta, nonche' la specifica indicazione del giudice straniero in favore del quale la giurisdizione italiana e' derogata (Nella specie la S.C ha ritenuto non sufficientemente motivata la sentenza di merito che aveva considerato indizio di consapevole adesione alla deroga della giurisdizione la sottoscrizione da parte del caricatore di uno degli originali della polizza di carico, nella quale erano contenute numerose altre clausole di vario tipo, ed aveva altresi' fatto riferimento ad una prassi in tal senso nel commercio internazionale, senza addurre elementi giustificativi della convinzione circa l'esistenza effettiva di tale prassi. La S.C. ha inoltre rilevato che, recando la polizza di carico l'intestazione ad una società cui facevano riferimento varie compagnie marittime di diversa nazionalità e non risultando quale di esse avesse armato effettivamente la nave, era impossibile determinare la nazionalità del vettore armatore e per conseguenza l'autorità giudiziaria cui sarebbe spettata la giurisdizione).
Motori di ricerca:
|
|