Giurisprudenza

   
CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. 1       SENT.  05122  DEL 22/05/1998 
PRES. Sensale A.                  REL. Criscuolo A. 
PM. Giacalone G.  (Conf.) 
RIC. Telemar S.p.A. 
RES. Pibimare di Navigazione S.p.A. 

 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - SPECIALI  SU  DETERMINATI  MOBILI - CREDITI PER TRIBUTI INDIRETTI - Somme dovute  dall'armatore alla compagnia Telemar - Privilegio ex art. 2758  - Sussistenza - Limiti - Fondamento. 

 COD.CIV. ART. 1203  COMMA  N. 6 
 COD.CIV. ART. 2758 
 COD.NAV. ART. 558 
 COD.NAV. ART. 559 
 COD.CIV. ART. 1203  COMMA  N. 3 

     Ai crediti per le somme dovute dall'armatore alla Telemar - società concessionaria  dello  Stato  per  la  gestione degli impianti di manutenzione e l'esercizio  delle  stazioni  radio  a  bordo delle navi - va riconosciuto il privilegio  di  cui  all'art. 2758 cod. civ. (in relazione al precedente art. 1203,  n.6,  stesso codice) nei limiti della sola quota del debito dell'armatore  qualificabile come tassa (senza che, in contrario, rilevino le disposizioni  in tema di cause di estinzione di cui agli artt. 558 e 559 cod. nav.), e  non anche in relazione alla parte di debito relativo alle spese di impianto,  noleggio  delle  attrezzature, manutenzione ed esercizio del servizio di bordo.  La  natura  di  tassa  dei predetti crediti non muta, difatti, per il fatto  che  essi  vanno  a comporre, insieme con altri elementi, gli introiti lordi  sui  quali  e'  calcolato  il  canone  annuo di concessione ex art. 14 d.P.R.  n.  900  del 1982 (rimanendo pur sempre presente, nell'ambito di tale canone  complessivo,  la specificità della componente tributaria che, per la sua  natura,  rimane  legittimamente  assistita dal privilegio "de quo"), nè spiega  influenza  la circostanza che i rapporti tra Amministratore e concessionario  da  una  parte,  e concessionario ed armatore dall'altra, rivestano carattere  di  autonomia, poiche', anche a non voler ravvisare nella società concessionaria  la  figura del sostituto di imposta (ex art. 64 d.P.R. n. 600 del  1973),  da ciò non poterebbe legittimamente trarsi la conseguenza della inapplicabilità,  alla  fattispecie, del disposto di cui all'art. 1203, n. 3 cod.  civ., condizionato, invece, "quoad effectum", alla sola circostanza che il  "solvens" sia tenuto per altri al pagamento del debito ed abbia interesse a soddisfarlo. 



(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 28.3.2013) 

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