SEZ. 1 SENT. 05122 DEL 22/05/1998
PRES. Sensale A. REL. Criscuolo A.
PM. Giacalone G. (Conf.)
RIC. Telemar S.p.A.
RES. Pibimare di Navigazione S.p.A.
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - SPECIALI SU DETERMINATI MOBILI - CREDITI PER TRIBUTI INDIRETTI - Somme dovute dall'armatore alla compagnia Telemar - Privilegio ex art. 2758 - Sussistenza - Limiti - Fondamento.
COD.CIV. ART. 1203 COMMA N.
6
COD.CIV. ART. 2758
COD.NAV. ART. 558
COD.NAV. ART. 559
COD.CIV. ART. 1203 COMMA N. 3
Ai crediti per le somme dovute dall'armatore alla Telemar - società concessionaria dello Stato per la gestione degli impianti di manutenzione e l'esercizio delle stazioni radio a bordo delle navi - va riconosciuto il privilegio di cui all'art. 2758 cod. civ. (in relazione al precedente art. 1203, n.6, stesso codice) nei limiti della sola quota del debito dell'armatore qualificabile come tassa (senza che, in contrario, rilevino le disposizioni in tema di cause di estinzione di cui agli artt. 558 e 559 cod. nav.), e non anche in relazione alla parte di debito relativo alle spese di impianto, noleggio delle attrezzature, manutenzione ed esercizio del servizio di bordo. La natura di tassa dei predetti crediti non muta, difatti, per il fatto che essi vanno a comporre, insieme con altri elementi, gli introiti lordi sui quali e' calcolato il canone annuo di concessione ex art. 14 d.P.R. n. 900 del 1982 (rimanendo pur sempre presente, nell'ambito di tale canone complessivo, la specificità della componente tributaria che, per la sua natura, rimane legittimamente assistita dal privilegio "de quo"), nè spiega influenza la circostanza che i rapporti tra Amministratore e concessionario da una parte, e concessionario ed armatore dall'altra, rivestano carattere di autonomia, poiche', anche a non voler ravvisare nella società concessionaria la figura del sostituto di imposta (ex art. 64 d.P.R. n. 600 del 1973), da ciò non poterebbe legittimamente trarsi la conseguenza della inapplicabilità, alla fattispecie, del disposto di cui all'art. 1203, n. 3 cod. civ., condizionato, invece, "quoad effectum", alla sola circostanza che il "solvens" sia tenuto per altri al pagamento del debito ed abbia interesse a soddisfarlo.
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