SEZ. L SENT. 05160 DEL 23/05/1998
PRES. Lanni S. REL. Prestipino G.
PM. Martone A. (Diff.)
RIC. Piergiovanni
RES. S.p.A. Coe e Clerici Armatori
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RISOLUZIONE - IN GENERE - Recesso del marittimo, in regime di continuità, durante il riposo compensativo - Controversia - Competenza giudice del lavoro - Territorio - Luogo di ricevimento da parte dell'armatore, della notizia delle dimissioni - Rilevanza - Fondamento - Atto recettizio, idoneo alla cessazione unilaterale del rapporto - Previsione del C.C.N.L. di immediata cancellazione dal C.R.L. - Conseguente cancellazione dal turno - Automaticità.
COD.CIV. ART. 1334
COD.CIV. ART. 2118
COD.PROC.CIV. ART. 413
COD.PROC.CIV. ART. 409
COD.NAV. ART. 603
COD.NAV. ART. 325
Ai fini dell'individuazione della competenza territoriale del Pretore, in qualità di giudice del lavoro, nella controversia tra il marittimo arruolato in regime di continuità (cosiddetto regime di "C.R.L.") e l'armatore della nave, il luogo di cessazione del rapporto - foro alternativamente concorrente con gli altri indicati dallo stesso art. 603 c.n. - nel caso di dimissioni rassegnate nel periodo di riposo compensativo a terra, va individuato non già nel domicilio di quegli, applicabile nel diverso caso del licenziamento, bensi' nel luogo in cui l'armatore ne ha notizia perchè, per espressa previsione contrattuale (art. 92, n. 12 C.C.N.L. del 28 luglio1991), conformemente alla natura unilaterale recettizia di esse, determina tiva della cessazione del rapporto indipendentemente dalla volonta' del datore di lavoro, sono causa di immediata cancellazione dalla C.R.L. e quindi l'armatore non è obbligato a comunicargli la cancellazione dal turno.
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