Giurisprudenza

   
CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. L       SENT.  05160  DEL 23/05/1998 
PRES. Lanni S.                    REL. Prestipino G. 
PM. Martone A.  (Diff.) 
RIC. Piergiovanni 
RES. S.p.A. Coe e Clerici Armatori 

 LAVORO  - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO  - MARITTIMO ED AEREO - RISOLUZIONE - IN GENERE - Recesso del  marittimo,  in regime di continuità, durante il riposo compensativo  -  Controversia  -  Competenza giudice del lavoro - Territorio -  Luogo  di  ricevimento da parte dell'armatore, della notizia delle dimissioni  - Rilevanza - Fondamento - Atto recettizio, idoneo alla cessazione  unilaterale  del  rapporto - Previsione del C.C.N.L. di immediata  cancellazione  dal C.R.L. - Conseguente cancellazione dal turno - Automaticità. 

 COD.CIV. ART. 1334 
 COD.CIV. ART. 2118 
 COD.PROC.CIV. ART. 413 
 COD.PROC.CIV. ART. 409 
 COD.NAV. ART. 603 
 COD.NAV. ART. 325 

     Ai fini dell'individuazione della competenza territoriale del Pretore, in qualità di giudice del lavoro, nella controversia tra il marittimo arruolato  in  regime  di  continuità  (cosiddetto regime di "C.R.L.") e l'armatore della  nave, il luogo di cessazione del rapporto - foro alternativamente concorrente  con gli altri indicati dallo stesso art. 603 c.n. - nel caso di dimissioni  rassegnate  nel  periodo di riposo compensativo a terra, va individuato  non  già  nel  domicilio  di quegli, applicabile nel diverso caso del licenziamento,  bensi' nel luogo in cui l'armatore ne ha notizia perchè, per espressa  previsione  contrattuale  (art.  92,  n.  12 C.C.N.L. del 28 luglio1991),  conformemente  alla natura unilaterale recettizia di esse, determina tiva  della  cessazione del rapporto indipendentemente dalla volonta' del datore  di  lavoro, sono causa di immediata cancellazione dalla C.R.L. e quindi l'armatore non è obbligato a comunicargli la cancellazione dal turno. 


(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 28.3.2013) 

(n.b: salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della pagina si riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non implica che il testo sia aggiornato a tale data.

Motori di ricerca:

Google
 
sul Web su www.fog.it

Studio legale Fogliani            Studio legale De Marzi