SEZ. L SENT. 5971 DEL 15/06/1998
PRES. Panzarani R. REL. Prestipino G.
PM. Ceniccola R. (Conf.)
RIC. Cuozzo (Avv. Ciampa)
RES. Fondo Soc. Piloti (Avv. Siena)
Regolamento di competenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 30 novembre 1994 Antonio Cuozzo conveniva
davanti al
Pretore del lavoro di Napoli il Fondo Sociale di Mutua Assistenza e
Previdenza
tra i Piloti dei Porti Italiani, presso il quale era iscritto in
qualità
di Capo del Corpo piloti del porto di Napoli e, premesso che l'8 luglio
1992 aveva subito un infortunio sul lavoro in relazione al quale era
stato
dichiarato permanentemente inidoneo al servizio di pilotaggio e che
aveva,
quindi, diritto alle prestazioni previste dal regolamento del Fondo,
chiedeva
che il convenuto fosse condannato a corrispondergli la somma di L.
150.000.000,
oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.
Costituitosi in giudizio, il Fondo eccepiva, in via preliminare,
l'incompetenza
per materia del giudice del lavoro e, nel merito, contestava la
fondatezza
della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto. Con sentenza del
10 dicembre 1996 il Pretore dichiarava la propria incompetenza per
materia
e rimetteva la causa al Tribunale di Napoli, in base al rilievo che nel
caso in esame esulava qualsiasi ipotesi di assistenza e previdenza
obbligatorie,
di cui all'art. 442 c.p.c., essendo l'iscrizione dei piloti al Fondo, e
quindi l'assicurazione, del tutto facoltativa.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per regolamento di
competenza
il Cuozzo.
Ha resistito con scrittura difensiva il Fondo Sociale di Mutua
Assistenza
e Previdenza tra i Piloti dei Porti Italiani.
Il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sostiene il ricorrente che il Pretore avrebbe dovuto
dichiarare la propria
competenza per materia, giacché il Fondo - nel cui
patrimonio confluiscono
le percentuali di aumento dei compensi di pilotaggio, che costituiscono
i contributi mutualistici mensili - gestisce una forma di previdenza e
di assistenza che trae origine da accordi sindacali tra la categoria
degli
armatori e quella dei piloti dei porti (concretatisi nella circolare
del
Ministro della Marina Mercantile del 10 novembre 1948) e il cui
finanziamento
è reso obbligatorio nei modi previsti dal codice della
navigazione
e dal relativo regolamento.
Il ricorso è privo di fondamento.
Come correttamente ha osservato il Pretore di Napoli nella sentenza
impugnata, l'art. 442 c.p.c. sottopone al rito del lavoro e alla
relativa
competenza per materia le controversie derivanti dall'applicazione
delle
norme relative alle assicurazioni e a ogni altra forma di previdenza e
di assistenza obbligatorie e, inoltre, le controversie che hanno per
oggetto
tutte quelle forme di previdenza e di assistenza che trovano origine da
contratti e accordi collettivi. Di guisa che, per costante
giurisprudenza,
qualora a favore di una determinata categoria di lavoratori sia posta
in
essere una forma comune di assicurazione privata, liberamente e non
obbligatoriamente
assunta dai medesimi lavoratori e in relazione alla quale non opera il
principio dell'automatismo delle prestazioni essendo queste subordinate
al regolare versamento dei contributi da parte degli obbligati, le
relative
controversie sono assoggettate alle regole ordinarie del processo ed
esulano,
quindi, dall'applicazione dell'art. 442 c.p.c., anche per quanto
concerne
la competenza, dal momento che tale assicurazione non integra una forma
di previdenza obbligatoria né per legge né per
effetto dell'adempimento
di obbligazioni derivanti da contratti o accordi collettivi (cfr. Cass.
6 maggio 1994 n. 4418 e Cass. 28 gennaio 1985 n. 462, richiamate nella
sentenza impugnata).
Nel caso in esame, fermo in punto di fatto che il Cuozzo faceva parte
della corporazione piloti operante nel porto di Napoli (v., per quanto
concerne la natura associativa del rapporto che lega il pilota alla
corporazione,
Cass. Sez. Un. 16 dicembre 1986 n. 7533) e considerato che per i piloti
che intendono farne parte è costituito il Fondo Sociale di
Mutua
Assistenza e Previdenza tra i Piloti dei Porti Italiani, debbono essere
condivise le conclusioni cui è pervenuta la sentenza
impugnata,
dal momento che dal contenuto delle disposizioni dello statuto e del
regolamento
del Fondo si trae il convincimento che l'iscrizione al Fondo medesimo
non
sia automatica ed obbligatoria, ma facoltativa ed eventuale. Come ha
rilevato
il Pretore di Napoli, infatti, dall'esame delle suddette disposizioni
(v.,
al riguardo, l'analitica indicazione compiuta nella sentenza impugnata)
risulta che le prestazioni previdenziali sono erogate solamente ai
piloti
che sono divenuti soci del Fondo, dato che l'iscrizione, non
obbligatoria
né automatica, deriva, previo versamento di una quota in
danaro,
da una espressa domanda formulata dall'interessato, che è
oggetto
di valutazione da parte del Fondo e che può essere anche
disattesa
(mentre la qualità di socio, una volta acquisita,
può formare
oggetto sia di recesso sia di esclusione, con conseguente cessazione
del
diritto all'assistenza e alla previdenza).
Tenuto conto di questi elementi di fatto, che attestano la non
obbligatorietà
dell'assicurazione, e in applicazione del principio di diritto sopra
indicato,
si deve affermare che la presente controversia deve essere sottoposta
alla
cognizione del giudice naturale secondo le normali regole della
competenza
per valore perché non ha natura previdenziale. Di tal che,
per ragione
di valore, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di
Napoli.
Giusti motivi sussistono per compensare fra le parti le spese di questa
fase del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Napoli e compensa per intero fra le parti le spese di questa fase del giudizio.
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