SEZ. 3 SENT. 08848 DEL 07/09/1998
PRES. Grossi M. REL. Di Nanni L.F.
PM. Sepe EA (Conf.)
RIC. RAS SpA
RES. International Commerce Srl in liquidazione
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE MARITTIMA ED AEREA - ABBANDONO - DELLE MERCI - Dichiarazione di abbandono delle merci prima della scadenza del termine di cui all'art. 541 lett. c) - Necessità della validità della contestazione da parte dell'assicuratore - Sussistenza.
COD.NAV. ART. 541
COD.NAV. ART. 543
COD.NAV. ART. 546
Nell'assicurazione marittima, il mancato decorso del termine di sei mesi indicato dall'art. 541 lett. c) cod. nav. non impedisce all'assicurato di fare la dichiarazione di abbandono delle merci all'assicuratore, assumendosi il rischio che la dichiarazione possa essere contestata ed assoggettata a verifica giudiziale della sua validità per il mancato rispetto di quel termine. Peraltro, la mancata contestazione da parte dell'assicuratore della validità dell'abbandono nel termine stabilito a pena di decadenza dall'art. 546 impedisce ulteriori obiezioni sul punto.
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