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CORTE DI CASSAZIONE
 SEZ. 3  SENT. 08935 DEL 09/09/1998
PRES. Grossi M     REL. Salluzzo V
PM. Golia A (Conf.)
RIC. Panalpina SpA
RES. Officina Meccanica C.G.C. Srl

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - PER OMESSA RISCOSSIONE DI CREDITI ED ASSEGNI - Obbligazione accessoria - Mancanza di autorizzazione ad avvalersi dell' opera di terzi - Necessità di ricorrervi per la natura dell' incarico - Esclusione - Conseguenze - Obbligo di adempiervi con la propria organizzazione - Responsabilità per l' operato del sostituto - Sussistenza. 

COD.CIV. ART. 1692 
COD.CIV. ART. 1717 

 L' obbligazione accessoria che il vettore assuma nei confronti del mittente di riscuotere dal destinatario il prezzo della merce trasportata, comporta che se quegli non è stato autorizzato ad avvalersi perciò della collaborazione di terzi, non necessaria per la natura dell' incarico, deve assicurarne l'adempimento con la propria organizzazione, altrimenti è responsabile dell'operato del sostituto ai sensi dell' art. 1717 cod. civ.



(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 28.3.2013) 

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