SEZ. 1 SENT. 9285 DEL 17/09/1998
PRES. Sensale A. REL. De Musis R.
PM. Maccarone V. (Diff.)
RIC. Silos Camuna Srl (avv. Morazzoni)
RES. Ente Poste Ital.
Cassa pret. Brescia 4 aprile 1995
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Direttore provinciale delle poste di Brescia ingiunse alla s.r.l "Silos camuna" e ad Aronne Cambianica il pagamento in solido della sanzione amministrativa di L. 11.000.000, irrogata alla prima quale proprietaria del mezzo e al secondo quale conducente dello stesso, per aver, in violazione dell'esclusiva statale prevista dall'art. 1 d.p.r. n. 156/1973, eseguito un trasporto di pacchi e colli di peso fino a venti chilogrammi.
Gli ingiunti proposero opposizione deducendo che non ricorreva la violazione perché secondo la previsione normativa ciascuna bolla di accompagnamento individua una "spedizione" e nella specie ciascuna spedizione comprendeva colli di peso superiore a venti chili, i quali contenevano merce della medesima qualità ed erano diretti dallo stesso mittente allo stesso destinatario.
Con sentenza del 4-4-1995 il Pretore di Brescia accolse parzialmente l'opposizione e ridusse la sanzione a L. 7.002.000 affermando: che l'art. 198 del d.p.r. n. 655/1982 - contenente il regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni - va inteso non nel senso che un trasporto possa essere composto da una pluralità di spedizioni ma nel senso che la spedizione è sinonimo di trasporto, conclusione questa confermata dal rilievo che altrimenti la previsione della identità del mittente e del destinatario della merce sarebbe superflua perché implicita nel concetto di spedizione, nonché dal rilievo che la norma fa riferimento non alla "spedizione" ma alle "spedizioni"; che pertanto la merce trasportata non poteva considerarsi avente omogeneità merceologica, proveniente dallo stesso mittente e avente l'identico destinatario.
Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi i soccombenti; ha resistito con controricorso l'Ente poste italiano, Direzione provinciale di Brescia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunziandosi falsa applicazione dell'art. 198 d.p.r. n. 655/1982, si deduce: che l'interpretazione pretorile importerebbe, irragionevolmente, che ciascuna spedizione dovrebbe concernere merce del peso complessivo di venti chilogrammi; che la norma invece contempla la esclusione della privativa - a determinate condizioni - per merce contenuta in colli di peso maggiore di venti chili; che deve ritenersi ammesso il trasporto di più partite di merce, concretanti distinte spedizioni, contrassegnate da più documenti di accompagnamento, e pertanto la pluralità di spedizioni con il medesimo trasporto; che ogni spedizione proveniva dallo stesso mittente ed aveva lo stesso destinatario.
Il motivo è fondato.
L'art. 1 d.p.r. n. 156/1973
dispone che appartengono in esclusiva allo
Stato i servizi di trasporto di pacchi e colli.
Il d.p.r. n. 655/1982 - di approvazione del regolamento di esecuzione
dei libri I e II del codice postale e delle comunicazioni (contemplanti
le norme generali e i servizi delle corrispondenze e dei pacchi) -
dispone,
nel capo secondo (del titolo secondo), intitolato "concessione del
trasporto
dei pacchi".
All'art. 195 che: può essere autorizzata la concessione per il trasporto di pacchi e colli di peso fino a venti chilogrammi".
All'art. 198 che:
"Il diritto a favore dell'Amministrazione è commisurato al
peso
di ciascun pacco o collo soggetto all'esclusività.
Le spedizioni della stessa qualità di merce, di peso
complessivo
superiore ai venti chilogrammi suddivise in più pacchi o
colli o
prive di imballaggio e caricate alla rinfusa, non sono soggette al
pagamento
del diritto di cui sopra, purché siano dirette dallo stesso
mittente
allo stesso destinatario e siano accompagnate da regolare fattura o
copia
di essa oppure da distinta di spedizione o di accompagnamento o lettera
di vettura. Se la spedizione è di peso inferiore a venti
chilogrammi
viene considerata come unico pacco e per essa dev'essere corrisposto il
relativo diritto.
Ai fini di cui al comma precedente i vettori non possono costituirsi
mittenti o destinatari".
L'art. 198 - pur facendo implicito riferimento al trasporto, e cioè alla materialità del trasferimento della merce da un luogo all'altro, come è evidente dalla intitolazione (più sopra riportata) del capo sotto il quale la norma è collocata - menziona formalmente la spedizione.
La norma difatti nel secondo comma disciplina: a) nella prima parte "le spedizioni" di merce di peso complessivo superiore ai venti chili, disponendo che la spedizione non è soggetta al pagamento del diritto di cui al primo comma se ha ad oggetto la stessa qualità di merce - anche se contenuta in più pacchi o colli, se sia priva di imballaggio o se sia caricata alla rinfusa - e ricorrano le (altre) condizioni più sopra riportate; b) nella seconda parte "la spedizione" di merce di peso inferiore a venti chili disponendo che la spedizione viene considerata come unico pacco e per essa dev'essere corrisposto il relativo diritto.
La norma non prescrive poi che la spedizione debba necessariamente avvenire con un singolo trasporto e cioè che questo debba concernere una sola spedizione.
Per spedizione adunque,
secondo la norma, non può che
intendersi
il conferimento, da parte di un soggetto ad un vettore, dell'incarico
di
trasferire, da un luogo ad altro luogo, determinate cose ad un
determinato
soggetto.
Né potrebbe indurre a diversa conclusione la circostanza,
valorizzata
dal Pretore, che la norma fa riferimento alle "spedizioni" al plurale:
che anzi proprio l'uso del plurale esplicita l'ammissibilità
di
una pluralità di spedizioni contemporaneamente.
La circostanza poi che nella indicata seconda parte la norma faccia riferimento alla "spedizione" al singolare conferma il concetto di spedizione più sopra individuato, posto che la norma prevede che la spedizione di merce di peso complessivo inferiore a venti chili debba essere considerata spedizione "unica", anche se la merce è contenuta in più colli.
La norma pertanto non esclude che un singolo (mezzo di) trasporto possa aver ad oggetto più spedizioni. D'altronde sarebbe del tutto irragionevole e priva di qualsivoglia giustificazione oltre che antieconomica, e quindi non potrebbe ritenersi posta nella norma, la previsione che un mezzo di trasporto, di regola idoneo al trasferimento di un notevole quantitativo di merce, debba invece essere utilizzato per il trasferimento di un sol pacco o di più pacchi, insufficienti a raggiungere il carico complessivo per il quale il mezzo è abilitato.
Da quanto considerato va enucleato il principio che il secondo comma dell'art. 198 d.p.r. n. 655/1982 va interpretato nel senso che: a) per spedizione si intende l'incarico da parte di un soggetto di trasferire determinata merce da un luogo ad altro ad un determinato soggetto; b) condizioni concorrenti cumulativamente per il non assoggettamento della (singola) spedizione al pagamento del diritto sono che la merce oggetto della stessa sia: della stessa qualità; di peso complessivo superiore a venti chili (anche se in più pacchi o colli o priva di imballaggio e caricata alla rinfusa); diretta dallo stesso mittente allo stesso destinatario; accompagnata da regolare fattura o copia di essa oppure da distinta di spedizione o di accompagnamento o lettera di vettura; c) con lo stesso (mezzo di) trasporto possono eseguirsi contemporaneamente più (distinte) spedizioni.
La sentenza impugnata dev'essere pertanto cassata e la causa va rinviata ad altro giudice, il quale deciderà nuovamente attenendosi all'indicato principio.
PER QUESTI MOTIVI
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Pretore di Brescia, in persona di diverso magistrato, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
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