CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. L SENT. 09723 DEL 29/09/1998
PRES. Lanni S. REL. Amoroso G.
PM. Giacalone G. (Conf.)
RIC. Ibrahim Gamal Hamed
RES. Viamare SpA
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO - Ordine di reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo - Applicazione solo in favore del marittimo "in regime di continuità" - Rapporto di arruolamento del marittimo iscritto al turno particolare senza il regime di continuità - Illegittima cancellazione dal turno particolare - Tutela reale - Applicabilità - Esclusione.
COD.NAV. ART. 325
L. DEL 20/5/1970 NUM. 300 ART.
18
L. DEL 20/5/1970 NUM. 300 ART.
35
COSTITUZIONE ART. 4
COSTITUZIONE ART. 24
COSTITUZIONE ART. 113
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 1987 la disciplina in tema di tutela reale e di reintegrazione nel posto di lavoro (art. 18 dello Statuto dei lavoratori) trova applicazione solo in favore del marittimo "in regime di continuità" (regime, disciplinato dalla contrattazione collettiva, che garantisce che il contratto di arruolamento si protrae a tempo indeterminato ed il rapporto permane anche nei periodi di inoperosità tra ciascun sbarco e l'imbarco successivo del marittimo) ove quest'ultimo sia stato illegittimamente cancellato (senza reiscrizione) dal turno particolare costituito presso l'armatore (che assicura ai marittimi che vi sono iscritti, provenendo dal turno generale, la precedenza nelle chiamate per imbarco da parte di quel determinato armatore). Tale disciplina non trova invece applicazione - senza che ciò comporti alcun vizio di incostituzionalità con riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. - al rapporto di arruolamento del marittimo iscritto al turno particolare che non sia connotato dal regime di continuità, ma che consista solo in una sequenza non continua di imbarchi con distinti contratti di arruolamento (a viaggio o a tempo determinato ex art. 325 c.n.), talchè la cancellazione dal turno particolare incide solo sulla disciplina dell'avviamento inibendo al marittimo l'avviamento (con diritto di preferenza) sulle navi di un determinato armatore, e le conseguenze dell'accertamento dell'illegittimità della cancellazione del marittimo dal turno particolare e della sussistenza del diritto del lavoratore (illegittimamente) cancellato alla reiscrizione nel turno sono quelle previste dalla contrattazione collettiva che in tal caso contempla solo una penale).
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