Torna
 testo integrale

CORTE DI CASSAZIONE
 SEZ. L       SENT.  09723  DEL 29/09/1998 
   PRES. Lanni S.                   REL. Amoroso G. 
    PM. Giacalone G.  (Conf.) 
    RIC. Ibrahim Gamal Hamed 
  RES. Viamare SpA 

 LAVORO  - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO  -  MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO  - Ordine di reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento  illegittimo - Applicazione solo in favore del marittimo "in  regime  di  continuità"  -  Rapporto  di  arruolamento del marittimo iscritto  al  turno particolare senza il regime di continuità - Illegittima  cancellazione dal turno particolare - Tutela reale - Applicabilità - Esclusione. 

COD.NAV. ART. 325 
 L. DEL 20/5/1970 NUM. 300 ART. 18
 L. DEL 20/5/1970 NUM. 300 ART. 35
 COSTITUZIONE ART. 4 
 COSTITUZIONE ART. 24 
 COSTITUZIONE ART. 113 

   A  seguito  della  sentenza  della  Corte  costituzionale  n. 96 del 1987 la  disciplina  in  tema di tutela reale e di reintegrazione nel posto di lavoro  (art.  18  dello  Statuto  dei  lavoratori)  trova applicazione solo in favore del    marittimo    "in    regime    di   continuità"   (regime, disciplinato   dalla   contrattazione   collettiva,  che  garantisce  che  il contratto  di  arruolamento  si  protrae  a tempo indeterminato ed il rapporto   permane   anche  nei  periodi  di  inoperosità  tra  ciascun  sbarco  e l'imbarco   successivo  del  marittimo)  ove  quest'ultimo  sia  stato  illegittimamente  cancellato  (senza  reiscrizione)  dal turno particolare costituito   presso   l'armatore   (che   assicura   ai   marittimi  che  vi  sono iscritti,  provenendo  dal  turno  generale,  la  precedenza  nelle  chiamate per  imbarco  da  parte  di  quel  determinato armatore). Tale disciplina non trova  invece  applicazione  -  senza  che  ciò  comporti alcun vizio di incostituzionalità  con  riferimento  agli  artt.  3,  24  e  113  Cost.  - al rapporto  di  arruolamento  del  marittimo  iscritto al turno particolare che non  sia  connotato  dal  regime  di continuità, ma che consista solo in una sequenza  non  continua  di  imbarchi  con distinti contratti di arruolamento (a  viaggio  o  a  tempo  determinato  ex  art. 325 c.n.), talchè la cancellazione  dal  turno  particolare incide solo sulla disciplina dell'avviamento inibendo  al  marittimo  l'avviamento  (con  diritto di preferenza) sulle navi   di   un   determinato   armatore,  e  le  conseguenze  dell'accertamento dell'illegittimità    della    cancellazione   del   marittimo   dal   turno particolare   e   della   sussistenza   del  diritto  del  lavoratore  (illegittimamente)  cancellato  alla  reiscrizione  nel turno sono quelle previste dalla  contrattazione  collettiva che in tal caso contempla solo una penale). 



(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 2.4.2013) 

(n.b: salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della pagina si riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non implica che il testo sia aggiornato a tale data.

Motori di ricerca:

Google
 
sul Web su www.fog.it

Studio legale Fogliani            Studio legale De Marzi