SEZ. 1 SENT. 10070 DEL 10/10/1998
PRES. Cantillo M REL. Di Palma S
PM. Cafiero D (Diff.)
RIC. Ministero delle Finanze
RES. Pagan ed altro
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA SULLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI (TASSE AUTOMOBILISTICHE) - ESENZIONI - Autoscafi - Esenzione ai sensi dell'ultimo comma della nota della Tariffa E allegata al d.P.R. n. 39 del 1953 - Estensione - Alle sole navi soggette all'obbligo del "ruolo di equipaggio".
D. P. R. DEL 5/2/1953 NUM. 39
L. DEL 20/4/1978 NUM. 153 ART. 1
COD.NAV. ART. 136
REG.NAV.MAR. ART. 302
COD.NAV. ART. 169
L'ultimo comma della nota della Tariffa E allegata al d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (T.U. delle leggi sulle tasse automobilistiche), nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 153, deve essere interpretato nel senso che sono esenti dalla tassa di circolazione sugli autoscafi soltanto le navi soggette all'obbligo del "ruolo di equipaggio", per tali intendendosi soltanto le navi maggiori ai sensi del combinato disposto degli art. 136, comma secondo, secondo periodo, e 169, comma primo, cod. nav., e 302 , comma primo del regolamento esecutivo della navigazione marittima.
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