PRES. Sgroi V. REL. Preden R.
PM. Morozzo Della Rocca F. (Conf.)
RIC. Ministero Trasporti
RES. Sardegna di navigazione flotta Sarda SpA
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - Domanda di un privato nei confronti della P.A. per il risarcimento danni - Nel caso di situazione soggettiva lesa non affidata alla cognizione di un giudice speciale dotato di giurisdizione esclusiva - Giurisdizione ordinaria - Configurabilità - Fondamento - Questione di esercizio di poteri autoritativi - Irrilevanza - Natura giuridica della situazione soggettiva lesa - Questione di merito, non di giurisdizione - Limiti.
COD.CIV. ART. 2043 COST.
La domanda di risarcimento danni proposta da un privato nei confronti della P.A., ancorchè implichi questioni sull'esercizio di poteri autoritativi, se non attribuita alla giurisdizione esclusiva di un giudice speciale, appartiene alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario, al quale spetta stabilire sia se il diritto esiste ed è configurabile in concreto, sia se la situazione giuridica soggettiva che l'attore assume lesa sia tale da determinare l' insorgere di un'obbligazione risarcitoria a carico dell'autore del comportamento illegittimo, mentre la questione della natura giuridica della situazione soggettiva, onde stabilire se sussista il diritto al risarcimento del pregiudizio subito, attiene al merito e non alla giurisdizione (principio affermato in controversia tra una società privata e il Ministero dei trasporti e la Capitaneria di porto per i danni derivatile dal diniego del comandante dell'autorizzazione alle operazioni di rizzaggio e derizzaggio di mezzi pesanti sulle proprie navi con proprio personale, senza avvalersi delle prestazioni della compagnia dei lavoratori portuali, in base al cosiddetto decreto Prandini del 6 gennaio 1989).
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