ORD. N. 0160 DEL 24/5/2000
PRES. MIRABELLI REL. CHIEPPA
INFONDATEZZA
Rilevanza della questione di legittimita' costituzionale - Motivazione adeguata e non implausibile in ordine anche alla persistente operativita' della norma denunciata nonostante l'intervenuta abrogazione - Rigetto delle eccezioni di inammissibilita' della questione, prospettate dalla parte privata e dall'Avvocatura dello Stato. Trasporto pubblico - Personale delle aziende municipalizzate di trasporto su strada - Ammissione al servizio in prova - Limite massimo di eta' (di 30 anni) - Lamentata disparita' di trattamento degli aspiranti all'impiego, rispetto al personale di altri enti e delle Ferrovie dello Stato, con incidenza sull'effettivita' del diritto al lavoro - Discrezionalita' legislativa in materia - Esercizio non arbitrario - Non fondatezza della questione.
RD 8/1/ 1931, N. 148 Coordinamento delle norme
sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con
quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle
ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione.
COSTITUZIONE ART. 3 COMMA 1
COSTITUZIONE ART. 3 COMMA 2
COSTITUZIONE ART. 4
Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, primo comma, numero 2, dell' allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 4 della Costituzione, dal Pretore di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Pubblicata su:
Gazzetta Ufficiale n.023 del 31/05/2000
prima serie speciale, Corte Costituzionale.