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CORTE COSTITUZIONALE
SENT.  N. 0209   DEL 16/6/2000
PRES. MIRABELLI    REL. CONTRI
INFONDATEZZA

Regione  Veneto  - Trasporti pubblici - Citta' di Venezia - disciplina regionale  -  Servizio  pubblico non di linea nelle acque di navigazione interna - Attribuzione  al  regolamento  comunale  del potere di fissare la potenza dei motori  installati  a bordo dei natanti adibiti al servizio - Ritenuta riconducibilita'  della legge regionale alla materia della sicurezza della navigazione  e  dei  natanti  attribuita alla competenza statale, nonche' lamentata sua  irragionevolezza  con  lesione  della liberta' di iniziativa economica - Non fondatezza della questione.

LR VENETO 30/12/1993 N. 63  Norme  per  l'esercizio  delle funzioni amministrative in materia di servizi  di  trasporto  non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella citta' di Venezia.
COSTITUZIONE ART. 3
COSTITUZIONE ART. 41
COSTITUZIONE ART. 117

Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12,  comma  2, lettera c), della legge della Regione Veneto 30 dicembre 1993, n.  63  (Norme  per  l'esercizio  delle funzioni amministrative in materia di servizi  di  trasporto  non di linea nelle acque di navigazione interna e per il  servizio  pubblico di gondola nella citta' di Venezia), sollevata, in riferimento  agli  articoli 3, 41 e 117 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con le ordinanze indicate in epigrafe.


Pubblicata su:
Gazzetta Ufficiale n.026 del 21/06/2000 
prima serie speciale, Corte Costituzionale.