SENT. N. 0209 DEL 16/6/2000
PRES. MIRABELLI REL. CONTRI
INFONDATEZZA
Regione Veneto - Trasporti pubblici - Citta' di Venezia - disciplina regionale - Servizio pubblico non di linea nelle acque di navigazione interna - Attribuzione al regolamento comunale del potere di fissare la potenza dei motori installati a bordo dei natanti adibiti al servizio - Ritenuta riconducibilita' della legge regionale alla materia della sicurezza della navigazione e dei natanti attribuita alla competenza statale, nonche' lamentata sua irragionevolezza con lesione della liberta' di iniziativa economica - Non fondatezza della questione.
LR VENETO 30/12/1993 N. 63 Norme per l'esercizio
delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto
non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico
di gondola nella citta' di Venezia.
COSTITUZIONE ART. 3
COSTITUZIONE ART. 41
COSTITUZIONE ART. 117
Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 2, lettera c), della legge della Regione Veneto 30 dicembre 1993, n. 63 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella citta' di Venezia), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 41 e 117 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con le ordinanze indicate in epigrafe.
Gazzetta Ufficiale n.026 del 21/06/2000
prima serie speciale, Corte Costituzionale.