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SENT. N. 0348 DEL 25/07/2000
PRES. MIRABELLI REL. ONIDA
INFONDATEZZA
Finanza pubblica - Misure per il riequilibrio del bilancio - Riserva all'erario di nuove entrate - Ricorso in via principale della Regione Siciliana - Ritenuta mancanza del carattere della "novita'" delle entrate, con lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Non fondatezza della questione.
Finanza pubblica - Misure per il riequilibrio del bilancio - Entrate derivanti dalle tasse automobilistiche - Nuove tariffe - Idoneita' a fornire un gettito equivalente a quello delle stesse tasse vigenti al 31 dicembre 1997, maggiorato di un importo pari a quello delle previste soppressioni e riduzioni di tributi - Ricorso in via principale della Regione Siciliana - Asserita previsione di un'ulteriore, indebita, riserva di entrate a favore dello Stato e di mancata compensazione per la perdita di gettito a favore della Regione Siciliana - Non fondatezza della questione.
Finanza pubblica - Misure per il riequilibrio del bilancio - Istituzione di un'imposta erariale regionale sulle emissioni sonore derivanti dal traffico aereo - Assegnazione del relativo gettito agli assessorati regionali e destinazione a sovvenzioni e indennizzi a favore delle amministrazioni e dei soggetti residenti nelle zone limitrofe agli aereoscali - Ricorso della Regione Siciliana - Asserita, indebita, istituzione dell'imposta da parte dello Stato, in contrasto con la competenza, propria, rivendicata dalla Regione - Non fondatezza della questione.
Finanza pubblica - Misure per il riequilibrio del bilancio
- Riscossione di tributi - Devoluzione delle quote dei
proventi erariali spettanti alle regioni a statuto speciale - Ricorso
della Regione Siciliana in via principale - Asserita, arbitraria,
limitazione della propria autonomia finanziaria - Non fondatezza
della questione.
L. 27/12/1997 N. 449 ART. 64
L. 27/12/1997 N. 449 ART. 17
L. 27/12/1997 N. 449 ART. 18
L. 27/12/1997 N. 449 ART. 26
STATUTO REGIONALE SICILIA ART. 36
D. P. R. DEL 26/7/1965 NUM. 1074 ART. 2
Dichiara non fondata, per la parte non compresa nel precedente capo a) la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 64 della predetta legge n. 449 del 1997, sollevata, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria, di cui all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, dalla regione siciliana con il ricorso in epigrafe.
Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 22, della predetta legge n. 449 del 1997, sollevata, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria, di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, dalla regione siciliana con il ricorso in epigrafe; d) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18 della predetta legge n. 449 del 1997, sollevata, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria, di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, dalla regione siciliana con il ricorso in epigrafe.
Dichiara non fondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 26 della predetta legge n. 449 del
1997, sollevata, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale
e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria, di
cui all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, dalla regione siciliana con
il ricorso in epigrafe.
Pubblicata su:
Gazzetta Ufficiale n.032 del 02/08/2000
prima serie speciale, Corte Costituzionale.