SENT.. N. 0209 DEL 26/06/2001
PRES. RUPERTO REL. ONIDA
INFONDATEZZA
Rilevanza della questione - Eccepito difetto, sull'assunto
di un vuoto normativo derivante da un'eventuale sentenza di
accoglimento - Insussistenza - Rigetto dell'eccezione di inammissibilita'.
Rilevanza della questione - Intervenuta abrogazione della norma
denunciata - Ininfluenza - Rigetto dell'eccezione di inammissibilita'.
Regione Umbria - Trasporto pubblico locale - Contributi
a favore delle imprese esercenti autolinee in concessione - Criteri
di riparto dei contributi dettati in via transitoria - Riferimento
alle assegnazioni di contributi relative all'anno 1991
- Mancata considerazione delle percorrenze effettuate dopo il 1991
- Asserita discriminazione fra imprese priva di giustificazione - Non fondatezza
della questione.
L. REG. UMBRIA 13/03/1995 N. 10 ART. 13 - Norme per il trasporto
pubblico locale.
L. REG. UMBRIA 15/01/1997 N. 2 ART. 1 - Integrazione
della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10 - Norme per il trasporto
pubblico locale
L. REG. UMBRIA 05/12/1997 N. 42 ART. 7 - LR: Modificazioni
ed ulteriori integrazioni della legge regionale 13 marzo 1995,
n. 10 - Norme per il trasporto pubblico locale - e modificazione
della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17 - Norme per
l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n.
21 in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici
non di linea.
COSTITUZIONE ART. 3
Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge regionale dell'Umbria 13 marzo 1995, n. 10 (Norme per il trasporto pubblico locale), dell'art. 13-bis comma 1, della stessa legge regionale n. 10 del 1995, aggiunto dall'art. 1 della legge regionale dell'Umbria 15 gennaio 1997, n. 2 (Integrazione della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10 - Norme per il trasporto pubblico locale), e dell'art. 7, comma 1, della legge regionale dell'Umbria 5 dicembre 1997, n. 42 (Modificazioni ed ulteriori integrazioni della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10 - Norme per il trasporto pubblico locale - e modificazione della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17 - Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale dell'Umbria con l'ordinanza 16/06/1999.
Gazzetta Ufficiale n.026 del 04/07/2001
prima serie speciale, Corte Costituzionale.