Torna alla Giurisprudenza


   
CORTE COSTITUZIONALE
SENT..  N. 0209 DEL 26/06/2001
PRES. RUPERTO    REL. ONIDA
INFONDATEZZA

Rilevanza  della  questione - Eccepito difetto, sull'assunto di un vuoto normativo  derivante  da un'eventuale sentenza di accoglimento - Insussistenza - Rigetto dell'eccezione di inammissibilita'.
Rilevanza  della questione - Intervenuta abrogazione della norma denunciata - Ininfluenza - Rigetto dell'eccezione di inammissibilita'.
Regione  Umbria  -  Trasporto pubblico locale - Contributi a favore delle imprese  esercenti autolinee in concessione - Criteri di riparto dei contributi dettati  in via transitoria - Riferimento alle assegnazioni di contributi relative  all'anno  1991  - Mancata considerazione delle percorrenze effettuate dopo  il 1991 - Asserita discriminazione fra imprese priva di giustificazione - Non fondatezza della questione.

 L. REG. UMBRIA  13/03/1995 N. 10 ART. 13 - Norme per il trasporto pubblico locale.
 L. REG. UMBRIA  15/01/1997 N. 2 ART. 1 - Integrazione  della  legge regionale 13 marzo 1995, n. 10 - Norme per il trasporto pubblico locale
 L. REG. UMBRIA  05/12/1997 N. 42 ART. 7 - LR: Modificazioni ed ulteriori integrazioni della legge regionale 13 marzo  1995,  n.  10  - Norme per il trasporto pubblico locale - e modificazione della  legge  regionale  14 giugno 1994, n. 17 - Norme per l'attuazione della legge  15  gennaio  1992,  n.  21 in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea.
 COSTITUZIONE ART. 3

Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13,  comma  1,  della legge regionale dell'Umbria 13 marzo 1995, n. 10 (Norme per  il  trasporto  pubblico  locale), dell'art. 13-bis comma 1, della stessa legge  regionale  n.  10 del 1995, aggiunto dall'art. 1 della legge regionale dell'Umbria  15  gennaio  1997,  n.  2 (Integrazione della legge regionale 13 marzo  1995,  n. 10 - Norme per il trasporto pubblico locale), e dell'art. 7, comma  1, della legge regionale dell'Umbria 5 dicembre 1997, n. 42 (Modificazioni  ed ulteriori integrazioni della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10 - Norme  per  il trasporto pubblico locale - e modificazione della legge regionale  14  giugno  1994, n. 17 - Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992,  n.  21  in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici  non  di linea), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,  dal tribunale amministrativo regionale dell'Umbria con l'ordinanza 16/06/1999.


Pubblicata su:
Gazzetta Ufficiale n.026 del 04/07/2001   
prima serie speciale, Corte Costituzionale.