ORD. N. 0164 DEL 07/05/2002
PRES. RUPERTO ; REL. BILE
MANIFESTA INFONDATEZZA
Questione di legittimità costituzionale - Eccezione preliminare
di inammissibilità - Rigetto.
Previdenza e assistenza sociale - Personale addetto ai pubblici servizi
di trasporto - Dipendenti iscritti al Fondo speciale pensioni alla data
del 31 dicembre 1995 - Maggiorazione del contributo dovuto al Fondo - Prospettata
disparità di trattamento, rispetto ai lavoratori in servizio dopo
la data suddetta e rispetto a tutti gli altri lavoratori iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria - Non comparabilità delle discipline e delle
situazioni a confronto - Manifesta infondatezza della questione.
DLG 29/6/1996, N. 414, ART. 2, COMMA 1: Attuazione della delega conferita
dall'art. 1, commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia
di soppressione del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici
servizi di trasporto.
COSTITUZIONE ART. 3
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di soppressione del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Siena con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Gazzetta Ufficiale n. 19 del 15/05/2002
prima serie speciale, Corte Costituzionale.