SENT. N. 0511 DEL 04/12/2002
PRES. RUPERTO ; REL. ONIDA
CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE
Ricorso regionale - Eccepita inammissibilità, per ritenuta precedente
acquiescenza a manifestazioni della competenza statale nella materia oggetto
del giudizio - Reiezione.
Demanio e patrimonio dello Stato - Demanio marittimo - Concessione
per la realizzazione e gestione del porto turistico di Lavagna - Subingresso
nella concessione della s.p.a. Porto di Lavagna - Autorizzazione ministeriale
- Ricorso della Regione Liguria - Fondatezza - Conferimento di funzioni
per la concessione di beni demaniali alle Regioni - Violazione delle attribuzioni
della Regione Liguria - Annullamento conseguente dell'atto impugnato.
NM 16/0/2000: Nota del Ministero dei trasporti e della navigazione
- Unità di gestione infrastrutture per la navigazione e il
demanio marittimo, protocollo Dem 2A-2400 del 16 ottobre 2000, avente ad
oggetto "Porto turistico di Lavagna - autorizzazione al subingresso ex
art. 46, comma 2, cod. nav. A fa-
vore della Porto di Lavagna s.p.a.".
COSTITUZIONE ART. 117
COSTITUZIONE ART. 118
Dichiara che non spettava allo Stato, e per esso al Ministero
dei trasporti e della navigazione, autorizzare il subingresso della s.p.a.
Porto di Lavagna nella concessione per la realizzazione e la gestione del
porto turistico di Lavagna; conseguentemente annulla il provvedimento del
Ministero dei trasporti e della navigazione, protocollo Dem 2A-2399, trasmesso
alla Regione Liguria con nota in data 16 ottobre 2000 (protocollo Dem 2A-2400),
e impugnato con il ricorso in epigrafe.
Gazzetta Ufficiale n. 49 del 11/12/2002
prima serie speciale, Corte Costituzionale.