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CORTE COSTITUZIONALE 
 SENT. N. 0511 DEL 04/12/2002 
PRES. RUPERTO ; REL. ONIDA 
 CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 

Ricorso regionale - Eccepita inammissibilità, per ritenuta precedente acquiescenza a manifestazioni della competenza statale nella materia oggetto del giudizio - Reiezione. 
 Demanio e patrimonio dello Stato - Demanio marittimo - Concessione per la realizzazione e gestione del porto turistico di Lavagna - Subingresso nella concessione della s.p.a. Porto di Lavagna - Autorizzazione ministeriale - Ricorso della Regione Liguria - Fondatezza - Conferimento di funzioni per la concessione di beni demaniali alle Regioni - Violazione delle attribuzioni della Regione Liguria - Annullamento conseguente dell'atto impugnato. 

 NM 16/0/2000: Nota del Ministero dei trasporti e della navigazione - Unità di  gestione infrastrutture per la navigazione e il demanio marittimo, protocollo Dem 2A-2400 del 16 ottobre 2000, avente ad oggetto "Porto turistico di Lavagna - autorizzazione al subingresso ex art. 46, comma 2, cod. nav. A fa-
 vore della Porto di Lavagna s.p.a.". 
 COSTITUZIONE ART. 117 
 COSTITUZIONE ART. 118 
 
 Dichiara che non spettava allo Stato, e per esso al Ministero dei trasporti e della navigazione, autorizzare il subingresso della s.p.a. Porto di Lavagna nella concessione per la realizzazione e la gestione del porto turistico di Lavagna; conseguentemente annulla il provvedimento del Ministero dei trasporti e della navigazione, protocollo Dem 2A-2399, trasmesso alla Regione Liguria con nota in data 16 ottobre 2000 (protocollo Dem 2A-2400), e impugnato con il ricorso in epigrafe. 
 


Pubblicata su:
Gazzetta Ufficiale n. 49 del 11/12/2002 
prima serie speciale, Corte Costituzionale.