SENT. N. 00007 DEL 14/01/2005
PRES. ONIDA; REL. VACCARELLA
FONDATEZZA
Contratto di trasporto - Contratto di trasporto di merci per conto terzi - Contratto stipulato in forma scritta - Onere a carico del trasportatore di annotare sulla copia per il committente gli estremi dell'sicrizione all'albo e dell'autorizzazione - Sanzione della nullità - Irragionevole disparità di trattamento tra autotrasportatore che stipuli oralmente il contratto ed autotrsaportatore che adotti la forma scritta - Illegittimità costituzionale.
L 6/6/1974, N. 298 ART. 26
L. 27/5/1993, N. 162
L. 20/8/2001, N. 334
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, ultimo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada), come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82 (Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, in combinato disposto con l'art. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256 (Interventi urgenti nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, nella parte in cui prevede, ove le parti abbiano scelto per la stipula la forma scritta, la nullità del contratto di autotrasporto per la mancata annotazione sulla copia del contratto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore.