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ORD. N. 8 DEL 10/1/1991
PRES. conso ; REL. PESCATORE
INAMMISSIBILITA'
NAVI E NAVIGAZIONE - TRASPORTI MARITTIMI NAZIONALI - CONTRATTO DI TRASPORTO CON "UTENTE PRIVATO OCCASIONALE" - RESPONSABILITA' DEL VETTORE PER MANCATA RICONSEGNA DI CARICO - DIVERSITA' DI DISCIPLINA RISPETTO A QUELLA STABILITA NELL'AMBITO DEI TRASPORTI INTERNAZIONALI (LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA', IN CASO DI MANCATA PREVIA DICHIARAZIONE DEL CARICATORE CIRCA IL VALORE DEL CARICO, ANCHE IN CASO DI COLPA GRAVE; COMMISURAZIONE DEL RISARCIMENTO SOLO ALL'UNITA' DI CARICO, SENZA CONSIDERAZIONE DEL PESO) - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Cod. Nav. 423
Cost. 3
Manifesta inammissibilita'
della questione per difetto di motivazione
sulla rilevanza, in quanto dall'ordinanza di rinvio non risulta che nel
caso sottoposto al giudice a quo il contratto di trasporto fosse stato
stipulato da un "utente privato occasionale", ne' che la lamentata
perdita della merce fosse da ascrivere a colpa grave del vettore (nei
termini previsti dalla invocata Convenzione di Bruxelles 25 agosto 1924
e successive modifiche) e neppure appare valutato se la "possibilita'
di deroga attribuita alle parti" dalla normativa in oggetto fosse in
realta', come ritenuto, "particolarmente difficoltosa", ne' se il
ricorso ai parametri di misura del danno previsti dalla suddetta
Convenzione avrebbe in effetti condotto ad un risarcimento piu'
vantaggioso per il danneggiato.
Gazzetta Ufficiale del 16/1/1991