CONSIGLIO DI STATO
SEZ. 06 SENT. 00020 DEL 16/01/91
PRES. LASCHENA R EST. ADAMO V
RIC. ACCIAIERIE E FERRIERA CATANIA C/ MINISTERO MARINA MERCANTILE
MARINA MERCANTILE - NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA - CAPITANERIA DI
PORTO - potesta' di ordinanza ex art. 72 codice della navigazione - esercizio
- presupposti e condizioni.
COD.NAV. ART. 72
La potesta' di ordinanza, propria delle capitanerie di porto allorche'
occorre evitare intralci o pericoli alla navigazione, non e' manifestazione
di autotutela possessoria di beni pubblici, ma costituisce espressioni
del potere accordato dall'art. 72 del codice della navigazione e va percio'
esercitata senza limiti di tempo, non appena diventi attuale la urgenza
di provvedere.
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