CONSIGLIO DI STATO
SEZ. 06 SENT. 00838 DEL 12/11/93
PRES. Laschena R EST. Giaccardi G
RIC. Bosco Giuseppina
RES. Ministero Marina Mercantile ed altro
DEMANIO E PATRIMONIO - DEMANIO MARITTIMO - Autotutela - Limiti temporali - Non sussistono - Artt. 1168 e segg. cod. civ. - Inapplicabilità.
COD.NAV. ART. 54
COD.NAV. ART. 55
COD.CIV. ART. 1168
L'esercizio del potere di autotutela demaniale attribuito all'Autorità marittima dagli artt. 54 e 55 Cod. nav., non incontra limiti temporali in alcuna disposizione legislativa, nè un tale limite (un anno dal sofferto spoglio) può essere desunto in via analogica dalle norme del Codice Civ. (artt. 1168 e segg.) che disciplinano la tutela possessoria di diritto privato, stante l'assoluta eterogeneità tra i due istituti posti in comparazione, l'uno relativo all'esercizio di una tipica potestà amministrativa volta al perseguimento di uno specifico interesse pubblico, l'altro concernente una forma speciale di tutela in via giurisdizionale di interessi privati.
DEMANIO E PATRIMONIO - DEMANIO MARITTIMO - Autotutela - Su immobili a destinazione alberghiera vincolata - Condizioni - Previo assenso regionale - Non occorre.
L. DEL 4/8/1955 NUM. 691 ART. 9
COD.NAV. ART. 54
COD.NAV. ART. 55
La presenza su di un immobile di un vincolo di destinazione alberghiera
debitamente trascritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge
4 agosto 1955 n. 691, non è idonea a paralizzare in radice l'esercizio
delle potestà pubbliche di tutela demaniale di cui agli artt. 54
e 55 cod. nav., o a subordinare lo stesso al previo assenso dell'Amministrazione
regionale, in mancanza di un'espressa previsione legislativa che subordini
l'esercizio del potere amministrativo di cui trattasi a condizioni sostanziali
di tipo preclusivo, ovvero a rigidi moduli procedimentali.