CONSIGLIO DI STATO
SEZ. 06 SENT. 00354 DEL 24/04/95
PRES. LASCHENA R REL. VIRGILIO R
RIC. CO.SPI. S.R.L.
RES. MIN. TRASPORTI E NAVIGAZIONE ED ALTRI
AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - DEMANIO MARITTIMO - Rinnovo della concessione - Norme applicabili - Art. 37 codice della Navigazione - Concessione al precedente concessionario - Condizioni
COD.NAV. ART. 37
Ai sensi dell'art. 37 del Codice di Navigazione, nell'ipotesi
di rinnovo di una concessione di un'area appartenente al demanio marittimo,
deve essere data, qualora ricorrano le condizioni necessarie, la precedenza
al precedente concessionario, fermo restando immutate le condizioni essenziali
come la durata e obbligazioni reciproche ed il canone di concessione che
non puņ essere inferiore a quello richiesto in precedenza.