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CONSIGLIO DI STATO
SEZ.  06  SENT.  00354  DEL  24/04/95
 PRES. LASCHENA R        REL. VIRGILIO R   
 RIC. CO.SPI. S.R.L.
RES. MIN. TRASPORTI E NAVIGAZIONE ED ALTRI 

AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - DEMANIO MARITTIMO - Rinnovo della concessione  - Norme applicabili - Art. 37 codice della Navigazione - Concessione al precedente concessionario - Condizioni        

COD.NAV. ART. 37                

 Ai sensi dell'art. 37 del Codice di Navigazione, nell'ipotesi di rinnovo di una concessione di un'area appartenente al demanio marittimo, deve essere data, qualora ricorrano le condizioni necessarie, la precedenza al precedente concessionario, fermo restando immutate le condizioni essenziali come la durata e obbligazioni reciproche ed il canone di concessione che non puņ essere inferiore a quello richiesto in precedenza.