CONSIGLIO DI STATO
SEZ. 06 SENT. 01270 DEL 01/10/96
PRES. SALVATORE P REL. ALLEGRETTA C
RIC. DIEGO CALI' E FIGLI S.R.L.
RES.CONSORZIO AUTONOMO PORTO DI GENOVA
MARINA MERCANTILE - NAVE - ATTIVITA' PERICOLOSE A BORDO - Prescrizioni, ex artt. 80 e 81 Cod. Nav. - Oltre quelle previste dall'art. 4 regolamento Porto di Genova - Legittimità - Difformità dal parere tecnico di consulente di fiducia - Giustificazione - Necessità
REG.NAV.MAR. ART. 80
REG.NAV.MAR. ART. 81
Il Consorzio autonomo del porto di Genova nell'esercizio della
funzione di vigilanza sulle attività pericolose che comportano l'uso
di materiali infiammabili a bordo delle navi mercantili (articoli 80 e
81 Cod. Nav.), può avvalersi della consulenza e dell'assistenza
di tecnici di sua fiducia a norma dell'articolo 4 del Regolamento portuale;
ne consegue che se il Consorzio decide di acquisire il parere tecnico di
un consulente di fiducia, non può, poi, disattenderne le conclusioni,
se non giustificando il proprio dissenso.