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SEZ. 06 SENT. 01423 DEL 18/10/99
PRES. GIOVANNINI REL. SALVATORE C.
RIC. Ministero marina mercantile (avv. St. Quadri)
RES. Soc. T.N. (avv. Schiano e Vanin).
DEMANIO MARITTIMO - CONCESSIONE - Determinazione del canone - giurisdizione amministrativa - insussistenza
COD.NAV. ART. 54
L. 21/12/1961, NUM. 1051 ART. 2
L. 1/12/1981, NUM. 692 ART.
15
L. 6/12/1971, NUM. 1034 ART. 5
Ai sensi dell'art. 15, II comma, prima parte, d.l. 2 ottobre 1981 n. 456, convertito dalla l. 1 dicembre 1981 n. 692, per la determinazione del canone relativo a concessioni di un bene demaniale marittimo disciplinate mediante licenze annuali non è richiesto il concerto tra il ministero della marina mercantile e quello delle finanze previsto dall'art. 2, III comma, l. 21 dicembre 1961 n. 1501.
Ai sensi dell'art. 5, II comma, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, esulano dalla giurisdizione amministrativa le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi relativi a concessioni di beni demaniali, anche se si controverte sul carattere gratuito o oneroso delle concessioni stesse in relazione alla loro disciplina legislativa.
Ai sensi dell'art. 5, II comma, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, esulano dalla giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di concessioni demaniali le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, sia che si controverta sull'an debeatur, sia che si controverta sul quantum.