commento | massima |
Loc.; Latina
Sez. staccata Latina Sent. N. 00101 del 28/01/2013
Pres.: Corsaro; Est.: Marra
Parti: Costruzione Riparazione Rimessaggi Parisi S.r.l., (avv. Pietrosanti) c. Comune di Ponza (avv. Mignano), Regione Lazio (contumace), Ministero delle Finanze (avvocatura dello Stato), Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (avvocatura dello Stato), Ministero della Difesa (avvocatura dello Stato),
Ministero delle Finanze, Agenzia delle Dogane, Ufficio delle Dogane di Gaeta (avvocatura dello Stato), Ministero per i Beni e le Attività Culturali, (avvocatura dello Stato), Capitaneria di Porto di Gaeta (avvocatura dello Stato), Ministero delle Finanze, Agenzia del Demanio, Filiale di Roma (avvocatura dello Stato). c. Nunzio Serto, (avv.ti Jaricci e Chillemi)
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di
registro generale 405 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto
da: Costruzione Riparazione Rimessaggi Parisi S.r.l., in persona del
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario
Lauro Pietrosanti, Luca Maria Pietrosanti e Angelo Pietrosanti, con
domicilio eletto presso il loro studio in Latina, piazza Mercato, 11;
controComune di Ponza, in persona
del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo
Mignano, con domicilio eletto presso lo stesso in Latina, via G.B.Vico,
35; Regione Lazio, in persona del Presidente p.t. della Giunta
Regionale, non costituita in giudizio; Ministero delle Finanze, in
persona del Ministro p.t., Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, in persona del Ministro p.t., Ministero della Difesa, in
persona del Ministro p.t., Ministero delle Finanze, Agenzia delle
Dogane, Ufficio delle Dogane di Gaeta, in persona del
legale rappresentante p.t., Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, in persona del Ministro p.t.,
Capitaneria di Porto di Gaeta, in persona del Capo del Compartimento
marittimo Comandante del Porto p.t., Ministero delle Finanze, Agenzia
del Demanio, Filiale di Roma, in persona del legale rappresentante
p.t., tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti diNunzio Serto, rappresentato
e difeso dagli avv.ti Pietrangelo Jaricci e Nunzio Chillemi, con
domicilio eletto presso lo studio del secondo in Latina, Centro Latina
Fiori, Torre 4/A;
per l'annullamento- della concessione
demaniale marittima prot. 11384 del 20.12.2007 rilasciata in favore del
controinteressato (ricorso principale);
- del parere
dell’agenzia delle entrate 15.1.2007;
- del parere dell’Ufficio Locale Marittimo di Ponza del 26.7.2007, prot. 5653;
- del parere dell’Agenzia del Demanio di Roma Filiale Lazio prot. 9727 del 22.10.2010;
- del parere del S.I.I.T. — Ufficio Opere Marittime per il Lazio, l’Abruzzo, e la Sardegna, prot. 2170 del 28.03.2007; (ricorso per motivi aggiunti).
- del parere dell’Ufficio Locale Marittimo di Ponza del 26.7.2007, prot. 5653;
- del parere dell’Agenzia del Demanio di Roma Filiale Lazio prot. 9727 del 22.10.2010;
- del parere del S.I.I.T. — Ufficio Opere Marittime per il Lazio, l’Abruzzo, e la Sardegna, prot. 2170 del 28.03.2007; (ricorso per motivi aggiunti).
Visti il ricorso, i motivi
aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Ponza, di Nunzio Serto e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero della Difesa e di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e di Capitaneria di Porto di Gaeta e di Ministero delle Finanze -Agenzia del Demanio-Filiale di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2012 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTOVisti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Ponza, di Nunzio Serto e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero della Difesa e di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e di Capitaneria di Porto di Gaeta e di Ministero delle Finanze -Agenzia del Demanio-Filiale di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2012 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Con ricorso notificato il
12 e 13. 4.2008, depositato il 30 detti, la società
Costruzione Riparazione Rimessaggi Parisi - s.r.l. ha impugnato il
provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Comune di Ponza
– Ufficio del Demanio marittimo rilasciava, in favore del
controinteressato, la concessione demaniale marittima 20.12.2007, prot.
n. 11384 per l’occupazione di uno specchio d’acqua
di mq. 1210.
Con detto provvedimento l’Autorità marittima autorizzava il sig. Serto Nunzio alla allocazione del punto di ormeggio ad un pontile formato da natanti galleggianti in Ponza località “Santa Maria”.
In proposito la parte ricorrente deduce le seguenti censure:
In occasione della camera di consiglio del 23.5.2008 la Sezione accoglieva la proposta domanda incidentale, con ordinanza n. 333.
Successivamente, all’udienza dell’8.11.2012, la causa è stata trattenuta a sentenza.
DIRITTOCon detto provvedimento l’Autorità marittima autorizzava il sig. Serto Nunzio alla allocazione del punto di ormeggio ad un pontile formato da natanti galleggianti in Ponza località “Santa Maria”.
In proposito la parte ricorrente deduce le seguenti censure:
- 1) violazione dell’art. 18 del cod. nav., vizio di eccesso di potere, non essendo stata effettuata la prescritta pubblicazione relativamente alle domande prodotte;
- 2) violazione del d.P.R. n. 210/1996, eccesso di potere, non essendo stata la concessione preceduta dalla valutazione di impatto ambientale;
- 3) violazione della delibera G.R. 1161/2001, eccesso di potere, atteso che il Piano Urbanistico Ambientale non sarebbe stato ancora emanato dal Comune di Ponza;
- 4) violazione dell’art. 36 del cod. nav., eccesso di potere, disparità di trattamento, sviamento, tenuto conto che non sarebbe stata verificata la compatibilità della concessione con la conformazione del sito.
- 5) violazione dell’art. 18 del cod. nav., vizio di eccesso di potere,
- 6) violazione del d.P.R. n. 210/1996, in relazione alla normativa vincolistica (d.P.R. 120/2003); eccesso di potere; 7) violazione della delibera G.R. 1161/2001, eccesso di potere, violazione della delibera G.R. 1161/2001, eccesso di potere;
- 8) violazione degli artt. 36, 37 e 43; 9) eccesso di potere.
In occasione della camera di consiglio del 23.5.2008 la Sezione accoglieva la proposta domanda incidentale, con ordinanza n. 333.
Successivamente, all’udienza dell’8.11.2012, la causa è stata trattenuta a sentenza.
L’infondatezza
delle censure avanzate nel ricorso esime il
Collegio dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate
dalla difesa della controinteressata.
Con il primo motivo del ricorso principale la società ricorrente deduce la violazione della normativa del codice della navigazione vigente, nonché diversi profili di eccesso di potere poiché la domanda della controinteressata non sarebbe stata oggetto di pubblicazione.
Ad avviso della società istante, l’osservanza dell’obbligo di pubblicazione diveniva ineludibile, tenuto conto della natura dell’area marittima, ricadente in zona sottoposta a vincoli.
Detto ordine di idee non è condiviso dal Collegio.
Ai sensi dell'art. 18 del Reg. att. cod. nav., la pubblicazione delle domande di concessione di aree portuali costituisce obbligo procedimentale dell'autorità portuale, sulla base dell'apprezzamento obiettivo dell'importanza della concessione, escludendosi che al riguardo l'autorità predetta fruisca di minor potere discrezionale (cfr. ad es. Consiglio Stato, sez. VI, 13 novembre 2001, n. 5817): nel caso in esame si trattava di rilasciare la concessione per un punto di ormeggio ad un pontile formato da natanti galleggianti di un piccolo molo. Ne consegue che a fronte della valutazione discrezionale svolta in quest’ultimo senso dalla amministrazione interessata e dell’assenza dell’indicazione degli elementi eventualmente non considerati al riguardo, l’analisi dell’oggetto della domanda esclude la rilevabilità di particolari profili di irragionevolezza o di travisamento di fatto tali da far quantomeno ipotizzare l’illegittimità della scelta. Detta conclusione trova conforto nella prevalente orientamento del giudice amministrativo, là dove ha stabilito che: “l’esiguità dell’oggetto della concessione, sia per l’estensione sia per la durata, consentono all’Amministrazione (ove non diversamente stabilito) di procedere senza la preventiva pubblicazione ex art.18 reg. cod. nav” (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 23 settembre 2003, n. 11553).
La suesposta censura va perciò respinta.
Deve essere, del pari, respinta l’ulteriore censura con cui la ricorrente contesta la violazione del d.P.R. n. 210/1996 (omessa richiesta della Valutazione di Impatto Ambientale), tenuto conto della modesta entità del pontile da realizzare che esclude un impatto serio e duraturo sull’area. Ne deriva che la V.I.A – quale strumento eccezionale, finalizzato alla composizione di interessi di particolare rilevanza - non doveva essere rilasciata per l’intervento in questione, posto che la stessa risulta essere necessaria secondo quanto rimarcato dalla giurisprudenza amministrativa: …”per gli impianti portuali esistenti, allorché se ne prevede anche
l’ampliamento o comunque se ne rendano necessarie modifiche radicali” (Cons. di Stato VI sez. 28.9.2001, n. 5169).
Analogamente è infondato il motivo con cui la ricorrente lamenta la violazione della delibera della Giunta regionale n. 1161/2001, nella parte in cui subordina il rilascio di nuove concessioni alla pubblicazione - da parte del Comune interessato - di un P.U.A..
In proposito è sufficiente rilevare che la necessità di fare riferimento al Piano di Utilizzazione degli Arenili (P.U.A.) postula l’esigenza di razionalizzare l’utilizzo di spazi naturali di particolare valore ambientale e d economico.
Al contrario detta esigenza viene meno nelle ipotesi in cui, come nel caso in esame, l’area oggetto di concessione esuli dall’ambito degli arenili e si collochi in zona portuale.
La suesposta censura deve essere perciò respinta.
Con il quarto motivo, ricorrente eccepisce la violazione dell’art. 36 cod. nav., per avere l’Amministrazione resistente “omesso di verificare la compatibilità della concessione in esame con il pubblico interesse e, in generale, con la conformazione del sito”.
Anche detta doglianza è infondata.
In proposito, in disparte restando il problema della sindacabilità o meno della discrezionalità dell’Amministrazione, per la quale l’eventuale verifica di compatibilità incide inevitabilmente sulla riserva amministrativa, basta in proposito rilevare che la sua legittimità traspare invero anche sotto il profilo degli intervenuti pareri da parte delle amministrazioni competenti.
L’agenzia delle entrate, ha invero, fornito il parere evidenziando in particolare l’assenza di ostacoli all’esercizio della vigilanza doganale. Relativamente all’allegato parere negativo della Regione Lazio, di cui alla nota n. 61335/D3/08 è sufficiente peraltro rammentare che lo stesso è stato poi revocato dall’ente regionale con nota n. 3224/08.
Ne deriva la piena legittimità della svolta procedura concessoria.
Venendo alle doglianze introdotte con i motivi aggiunti le stesse sono certamente infondate nella parte in cui censurano la irregolarità della svolta procedura concessoria, dimostratasi invece pienamente legittima.
Le medesime censure appaiono invece inammissibili laddove involgono i singoli pareri in epigrafe, quali atti aventi natura endoprocedimentale. Sotto quest’ultimo profilo può farsi richiamo al pacifico indirizzo giurisprudenziale secondo cui “L’impugnazione di pareri endoprocedimentali, privi, come nella specie, di contenuto decisorio, sono inidonei a determinare, autonomamente ed immediatamente, una lesione diretta e attuale in capo al ricorrente (C. Stato, sez. V, 30-09-1998, n. 1345).
In ogni caso non incidendo tali pareri sulla regolarità della svolta procedura concessoria, avendo il ricorrente impugnato la concessione marittima (atto principale) con il ricorso originario, l’impugnazione con motivi aggiunti dei visti atti endoprocedimentali deve essere del pari respinta.
In conclusione sia il ricorso principale che quello per motivi aggiunti devono essere entrambi respinti.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
Con il primo motivo del ricorso principale la società ricorrente deduce la violazione della normativa del codice della navigazione vigente, nonché diversi profili di eccesso di potere poiché la domanda della controinteressata non sarebbe stata oggetto di pubblicazione.
Ad avviso della società istante, l’osservanza dell’obbligo di pubblicazione diveniva ineludibile, tenuto conto della natura dell’area marittima, ricadente in zona sottoposta a vincoli.
Detto ordine di idee non è condiviso dal Collegio.
Ai sensi dell'art. 18 del Reg. att. cod. nav., la pubblicazione delle domande di concessione di aree portuali costituisce obbligo procedimentale dell'autorità portuale, sulla base dell'apprezzamento obiettivo dell'importanza della concessione, escludendosi che al riguardo l'autorità predetta fruisca di minor potere discrezionale (cfr. ad es. Consiglio Stato, sez. VI, 13 novembre 2001, n. 5817): nel caso in esame si trattava di rilasciare la concessione per un punto di ormeggio ad un pontile formato da natanti galleggianti di un piccolo molo. Ne consegue che a fronte della valutazione discrezionale svolta in quest’ultimo senso dalla amministrazione interessata e dell’assenza dell’indicazione degli elementi eventualmente non considerati al riguardo, l’analisi dell’oggetto della domanda esclude la rilevabilità di particolari profili di irragionevolezza o di travisamento di fatto tali da far quantomeno ipotizzare l’illegittimità della scelta. Detta conclusione trova conforto nella prevalente orientamento del giudice amministrativo, là dove ha stabilito che: “l’esiguità dell’oggetto della concessione, sia per l’estensione sia per la durata, consentono all’Amministrazione (ove non diversamente stabilito) di procedere senza la preventiva pubblicazione ex art.18 reg. cod. nav” (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 23 settembre 2003, n. 11553).
La suesposta censura va perciò respinta.
Deve essere, del pari, respinta l’ulteriore censura con cui la ricorrente contesta la violazione del d.P.R. n. 210/1996 (omessa richiesta della Valutazione di Impatto Ambientale), tenuto conto della modesta entità del pontile da realizzare che esclude un impatto serio e duraturo sull’area. Ne deriva che la V.I.A – quale strumento eccezionale, finalizzato alla composizione di interessi di particolare rilevanza - non doveva essere rilasciata per l’intervento in questione, posto che la stessa risulta essere necessaria secondo quanto rimarcato dalla giurisprudenza amministrativa: …”per gli impianti portuali esistenti, allorché se ne prevede anche
l’ampliamento o comunque se ne rendano necessarie modifiche radicali” (Cons. di Stato VI sez. 28.9.2001, n. 5169).
Analogamente è infondato il motivo con cui la ricorrente lamenta la violazione della delibera della Giunta regionale n. 1161/2001, nella parte in cui subordina il rilascio di nuove concessioni alla pubblicazione - da parte del Comune interessato - di un P.U.A..
In proposito è sufficiente rilevare che la necessità di fare riferimento al Piano di Utilizzazione degli Arenili (P.U.A.) postula l’esigenza di razionalizzare l’utilizzo di spazi naturali di particolare valore ambientale e d economico.
Al contrario detta esigenza viene meno nelle ipotesi in cui, come nel caso in esame, l’area oggetto di concessione esuli dall’ambito degli arenili e si collochi in zona portuale.
La suesposta censura deve essere perciò respinta.
Con il quarto motivo, ricorrente eccepisce la violazione dell’art. 36 cod. nav., per avere l’Amministrazione resistente “omesso di verificare la compatibilità della concessione in esame con il pubblico interesse e, in generale, con la conformazione del sito”.
Anche detta doglianza è infondata.
In proposito, in disparte restando il problema della sindacabilità o meno della discrezionalità dell’Amministrazione, per la quale l’eventuale verifica di compatibilità incide inevitabilmente sulla riserva amministrativa, basta in proposito rilevare che la sua legittimità traspare invero anche sotto il profilo degli intervenuti pareri da parte delle amministrazioni competenti.
L’agenzia delle entrate, ha invero, fornito il parere evidenziando in particolare l’assenza di ostacoli all’esercizio della vigilanza doganale. Relativamente all’allegato parere negativo della Regione Lazio, di cui alla nota n. 61335/D3/08 è sufficiente peraltro rammentare che lo stesso è stato poi revocato dall’ente regionale con nota n. 3224/08.
Ne deriva la piena legittimità della svolta procedura concessoria.
Venendo alle doglianze introdotte con i motivi aggiunti le stesse sono certamente infondate nella parte in cui censurano la irregolarità della svolta procedura concessoria, dimostratasi invece pienamente legittima.
Le medesime censure appaiono invece inammissibili laddove involgono i singoli pareri in epigrafe, quali atti aventi natura endoprocedimentale. Sotto quest’ultimo profilo può farsi richiamo al pacifico indirizzo giurisprudenziale secondo cui “L’impugnazione di pareri endoprocedimentali, privi, come nella specie, di contenuto decisorio, sono inidonei a determinare, autonomamente ed immediatamente, una lesione diretta e attuale in capo al ricorrente (C. Stato, sez. V, 30-09-1998, n. 1345).
In ogni caso non incidendo tali pareri sulla regolarità della svolta procedura concessoria, avendo il ricorrente impugnato la concessione marittima (atto principale) con il ricorso originario, l’impugnazione con motivi aggiunti dei visti atti endoprocedimentali deve essere del pari respinta.
In conclusione sia il ricorso principale che quello per motivi aggiunti devono essere entrambi respinti.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio sezione staccata di
Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sui ricorsi in
epigrafe li respinge entrambi..
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
Maria Grazia Vivarelli, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/01/2013
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
Maria Grazia Vivarelli, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/01/2013
(pagina a cura di Enzo
Fogliani - aggiornata il 3.4.2013)
(n.b: salvo
se diversamente indicato, la data
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