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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE: LIGURIA 
 LOC. GENOVA 
 SENT. N. 00496 DEL 30/09/1985 PROC.N. 00340 DEL 1983 
 PRES. VIVENZIO REL. FRANCO EST. FRANCO 
PARTI: SOC. G.M.E. ED ALTRI C/ COMUNE CHIAVARI E MINISTERO MARINA MERCANTILE 
 DISP: IN PARTE INAMMISSIBILE, IN PARTE RIGETTO 

 DEMANIO - UTENTI DI AREE DEMANIALI DATE IN CONCESSIONE AL COMUNE - Disciplina corrispettivi risultante da convenzioni non impegnate - inammissibilità delle doglianze attinenti alla definizione del rapporto - utenza di servizio e non sub-concessione - modificazione tariffe - motivazione - sufficienza. 

 D. M. DEL 28/6/1973 
 COD.NAV. ART. 39 

 Sono inammissibili le doglianze attinenti alla definizione del rapporto che sia stato disciplinato come utenza di servizio in base ad apposite convenzioni stipulate con i singoli utenti e dagli stessi non tempestivamente impugnate. a norma dell'art. 13 del regolamento per l'esercizio e l'uso del porto turistico di Chiavari, il rapporto con gli utenti di aree demaniali date in concessione al comune deve qualificarsi come utenza di servizio, esulando dallo schema della sub-concessione demaniale. è congruamente motivata la delibera comunale che, ai fini della determinazione del corrispettivo di occupazione, faccia riferimento all'indice di svalutazione monetaria in analogia a quanto avviene per le locazioni. (massima ufficiale).