TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE: ABRUZZO
LOC. PESCARA
SENT. N. 00526 DEL 26/08/1986
PRES. PARDI EST. ELIANTONIO PARTI: LEMME C/ CAPITANERIA DI PORTO DI PESCARA
GIURISDIZIONE CIVILE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DEMANIO E PATRIMONIO - DEMANIO MARITTIMO - CONCESSIONE - acquisizione dell'immobile realizzato dal concessionario e conseguente aumento del canone - giurisdizione t.a.r. - demanio e patrimonio - demanio marittimo - acquisizione al demanio di immobile di difficile rimozione realizzato dal concessionario - prima della scadenza della concessione - illegittimità - autorizzazione e concessione - beni demaniali - demanio marittimo - concessione - concessione che comporta opere di difficile rimozione - competenza - è del direttore marittimo.
L. DEL 6/12/1971 NUM. 1034 ART. 5
D. P. R. DEL 24/7/1977 NUM. 616 ART. 59
L. DEL 31/12/1982 NUM. 979 ART. 43
COD.NAV. ART. 36 COMMA 2
La controversia avente per oggetto il cosiddetto "testimoniale
di stato" (provvedimento col quale viene acquisito al demanio una costruzione
realizzata da un concessionario su un'area di proprietà pubblica)
e successivi atti di rinnovo della concessione contenenti il conseguente
aumento del canone rientra tra quelle che l'art. 5 legge 6 dicembre 1971
n. 1034 devolve alla giurisdizione del giudice amministrativo. è
illegittimo il provvedimento di acquisizione al demanio (cosiddetta "testimoniale
di stato") di opere di difficile rimozione realizzate (in conformità
dell'autorizzazione in precedenza rilasciata) dal concessionario di un
bene appartenente al demanio marittimo, qualora risulti adottato in occasione
del rinnovo della concessione stessa, e pertanto prima che il rapporto
sia venuto a cessare per scadenza del termine o per una delle altre cause
indicate nell'art. 42 cod. nav.. l'art. 59 d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616
(delega alle regioni in materia di utilizzazione delle aree del demanio
marittimo per attività turistiche e ricreative) e l'art. 43 legge
31 dicembre 1982 n. 979 (disposizioni per la difesa del mare) non hanno
comportato l'abrogazione dell'art. 36 secondo comma cod. nav., sicchè
la competenza in materia di concessione di beni del demanio marittimo che
comportino la realizzazione di opere di difficile rimozione rimane al direttore
marittimo, il quale provvede con atto pubblico ed a seguito di formale
istruttoria.
I TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI,
1986, I, 3372