TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE: EMILIA ROMAGNA
SENT. N. 00119 DEL 06/03/1987
PRES. PAROLI EST. RAVALLI
PARTI: ZULLO C/ COMANDANTE COMPARTIMENTO MARITTIMO E PORTO DI RAVENNA
DEMANIO MARITTIMO - COMMERCIO AMBULANTE - AUTORIZZAZIONE DELL'AUTORITA' MARITTIMA - LEGITTIMITA' - FATTISPECIE.
COD.NAV. ART. 68
L. DEL 19/5/1976 NUM. 398 ART. 2
L. DEL 19/5/1976 NUM. 398 ART. 13
D. M. MARINA MERCANTILE DEL 25/2/1984
Il rilascio, da parte dell'autorità marittima, del permesso
per l'esercizio del commercio ambulante lungo il lido del mare e la spiaggia,
nelle rade e nei porti, non costituendo un diritto assoluto dell'esercente,
ben può essere sottoposto alle condizioni che, ai sensi dell'art.
68 cod. nav., tale autorità ha il potere-dovere di dettare in materia;
pertanto sono legittime tutte le limitazioni (tra cui l'iscrizione in appositi
registri, eventualmente a numero chiuso, nonchè la prefissione di
un numero massimo di presenze giornaliere) dirette a disciplinare l'esercizio
dell'attività ambulante ai fini di una corretta utilizzazione del
demanio marittimo.
IL FORO ITALIANO,
1988, III, 170