Torna
 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE: EMILIA ROMAGNA 
  SENT. N. 00119 DEL 06/03/1987 
 PRES. PAROLI EST. RAVALLI 
PARTI: ZULLO C/ COMANDANTE COMPARTIMENTO MARITTIMO E PORTO DI RAVENNA 

 DEMANIO MARITTIMO - COMMERCIO AMBULANTE - AUTORIZZAZIONE DELL'AUTORITA' MARITTIMA - LEGITTIMITA' - FATTISPECIE. 

 COD.NAV. ART. 68 
 L. DEL 19/5/1976 NUM. 398 ART. 2 
 L. DEL 19/5/1976 NUM. 398 ART. 13 
 D. M. MARINA MERCANTILE DEL 25/2/1984 

 Il rilascio, da parte dell'autorità marittima, del permesso per l'esercizio del commercio ambulante lungo il lido del mare e la spiaggia, nelle rade e nei porti, non costituendo un diritto assoluto dell'esercente, ben può essere sottoposto alle condizioni che, ai sensi dell'art. 68 cod. nav., tale autorità ha il potere-dovere di dettare in materia; pertanto sono legittime tutte le limitazioni (tra cui l'iscrizione in appositi registri, eventualmente a numero chiuso, nonchè la prefissione di un numero massimo di presenze giornaliere) dirette a disciplinare l'esercizio dell'attività ambulante ai fini di una corretta utilizzazione del demanio marittimo.


Pubblicata in:
 IL FORO ITALIANO, 
  1988, III, 170