TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE: SICILIA
LOC. CATANIA
SEZ. 01 SENT. N. 01054 DEL 09/12/1987
PRES. TROVATO EST. TROVATO
PARTI: GRUPPO BARCAIOLI PORTO DI AUGUSTA C/ MINISTERO MARINA MERCATILE
NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA). MARINA MERCANTILE E PORTI - ATTIVITA' PORTUALI - Art. 215 reg. cod. nav. - trasporto di cose e persone nell'ambito del porto - riserva a favore di gruppi di barcaioli - non sussiste - potere regolamentare del comandante del porto - sussistenza.
COD.NAV. ART. 110
COD.NAV. ART. 215
Nessuna disposizione del cod. nav. prevede in favore dei barcaioli
una riserva simile a quella disposta dall'art. 110 dello stesso codice
in favore delle compagnie portuali per le operazioni portuali, poichè
l'art. 215 del regolamento di attuazione si limita a provvedere, nell'ambito
del porto, servizio di trasporto di beni e persone e l'affidamento di esso
alla categoria dei barcaioli che, a tal fine, possono dal capo del compartimento
essere costituiti in gruppo; rientra, pertanto, nei poteri del comandante
del porto la facoltà, anzi l'obbligo di dettare una disciplina,
che rappresenti il giusto contemperamento delle varie esigenze e l'esatta
delimitazione delle possibilità operative dei vari soggetti, eliminando
situazioni concorrenziali e conflittuali che potrebbero ridondare a danno
della regolarità e sicurezza del traffico portuale.
I TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI,
1987, 1135