TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE: TOSCANA
LOC. FIRENZE
SENT. N. 02013 DEL 21/12/1988
PRES. BERRUTI EST. LAZZERI
PARTI: UNIONE UTENTI PORTO DI LIVORNO C/ MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
LAVORO - LAVORO PORTUALE - COMPAGNIE PORTUALI - TARIFFE - determinazione dell'autorità portuale: 1) impugnazione; 2) riferimento alla composizione delle squadre - legittimità - fattispecie; 3) determinazione forfettaria: a) riferimento al complesso delle operazioni portuali espletate - illegittimità - fattispecie; b) omesso scorporo delle attività svolte in forma di impresa - illegittimità - omessa delimitazione delle "rivalse" per spese di amministrazione e copertura disavanzi - illegittimità.
COD.CIV. ART. 1322
COD.NAV. ART. 108
COD.NAV. ART. 110
COD.NAV. ART. 111
R. D. DEL 15/2/1952 NUM. 328 ART. 210
D. L. DEL 17/12/1986 NUM. 873 ART. 7
D. L. DEL 17/12/1986 NUM. 873 ART. 14
L. DEL 13/2/1987 NUM. 26
Ai sensi dell'art. 111 cod. nav. e dell'art. 210 del relativo
regolamento di esecuzione, gli spedizionieri e gli agenti marittimi, e
non le associazioni rappresentative degli interessi collettivi facenti
capo agli utenti del porto, possono ritenersi, in quanto in rapporto simmetricamente
diretto ed immediato con le prestazioni rese dai lavoratori appartenenti
alla compagnia portuale, direttamente incisi dalle determinazioni tariffarie
inerenti i servizi della compagnia e, quindi, legittimati ad impugnare
in giudizio quelle determinazioni operate dalla autorità marittima
locale. E' legittima, in relazione all'art. 14 d.l. 17 dicembre 1986 n.
873, convertito in legge 13 febbraio 1987 n. 26, la determinazione delle
tariffe compensative per le prestazioni di lavoro rese dagli appartenenti
alle compagnie portuali che abbia tenuto conto non della semplice riduzione
della dotazione organica delle compagnie medesime, bensì della composizione
delle squadre determinata con i criteri di cui all'art. 7 della stessa
legge e non automaticamente connessa a quella eventuale riduzione. E' illegittima,
anche in relazione alla normativa comunitaria, la determinazione forfettaria
delle tariffe compensative per le prestazioni di lavoro rese dagli appartenenti
alle compagnie portuali che abbia assunto a base di calcolo non solo l'attività
che la compagnia svolge in regime di riservataria, ex art. 110 cod. nav.,
del servizio di avviamento e collocamento della mano d'opera applicata
alle operazioni portuali, bensì anche il complesso dell'attività
svolta dalla medesima compagnia, ivi compresa quella che consiste nell'espletamento
di operazioni portuali con riconducibilità alla stretta nozione
desumibile dall'art. 108 cod. nav. e, cioè, di attività espletate
al di fuori delle zone portuali e non direttamente strumentali alla navigazione
ed al traffico marittimo, quali le operazioni di manipolazione (cioè
magazzinaggio) e di classificazione (cioè marcatura, pesatura, ecc.)
delle merci, di trasporto intermodale e, comunque, destinate a svolgersi
all'esterno del comprensorio portuale in senso stretto (ad esempio, nelle
aree di deposito dei containers). E' illegittima, anche in relazione alla
normativa comunitaria, la determinazione forfettaria delle tariffe compensative
per le prestazioni di lavoro rese dagli appartenenti alle compagnie portuali
che abbia assunto a base di calcolo non solo l'attività che la compagnia
svolge in regime di riservataria ex art. 110 cod. nav. e connessa alla
movimentazione delle merci, in transito nei porti, che si svolge per il
tramite dell'intervento manuale delle maestranze, bensì anche il
complesso dell'attività svolta dalla medesima compagnia, ivi compresa
quella, sostanzialmente prevalente, che si identifica ed estrinseca in
interventi operativi riconducibili alla attività di impresa di cui
all'art. 111 cod. nav., caratterizzata dalla prevalenza della meccanizzazione
delle operazioni portuali e dal contesto concorrenziale con le altre imprese
operanti nell'area portuale. E' illegittima la determinazione delle tariffe
compensative per le prestazioni di lavoro rese dagli appartenenti alle
compagnie portuali nella parte in cui ha computato, tra le addizionali
nazionali e locali correttamente tenute presenti, anche la "rivalsa" prevista
a titolo di spese di amministrazione della compagnia e quella per la copertura
del fondo per i disavanzi accumulati negli anni pregressi, senza la previa
verifica e delimitazione delle dette "rivalse" in esclusiva correlazione
allo svolgimento dei compiti affidati alla compagnia portuale in regime
di riserva ai sensi dell'art. 110 cod. nav..
IL FORO ITALIANO,
1989, III, 98