TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE: PIEMONTE
LOC. TORINO
SEZ. 01 SENT. N. 00250 DEL 06/04/1989
PRES. GOMEZ DE AYALA EST. CALVO PARTI: SOC. ALITALIA
TRASPORTI - AEROPORTO - SERVIZI AEROPORTUALI - TARIFFE - Determinazione retroattiva su base annua - illegittimità.
COD.NAV. ART. 704
L. DEL 5/5/1976 NUM. 324 ART. 9 COMMA 4
L. DEL 15/2/1985 NUM. 25 ART. 8
La valutazione della congruità delle tariffe dei servizi
ordinari di assistenza a terra agli aeromobili, ai passeggeri, ai bagagli
ed alle merci, forniti da società di gestione aeroportuale, deve
essere formulata in relazione alle effettive esigenze che i costi della
prestazione del servizio impongono, fra le quali non può in alcun
modo essere ricompresa quella di fare recuperare le somme non percette
dal gestore aeroportuale fra la data dell'1 gennaio dello anno in corso
e quella dell'entrata in vigore della tariffa, attenendo tale esigenza
finanziaria non al corretto equilibrio fra costo effettivo del servizio
e relativa tariffa nello stesso ambito di tempo, bensì al riequilibrio
di un disguido temporale, derivante da una ritardata approvazione della
tariffa rispetto all'inizio del periodo preso in considerazione, disguido
che, però, non può costituire un giustificato motivo per
trasferire il relativo onere economico a carico dei vettori, utenti del
servizio di assistenza (al riguardo, in particolare, per il ritardo dovuto
a tardiva presentazione della domanda di adeguamento della tariffa, è
il gestore aeroportuale a dover sopportare le conseguenze dello stesso,
mentre per il ritardo dovuto, in tutto o in parte, al comportamento dell'amministrazione,
risulta questa obbligata a risarcire al gestore aeroportuale il danno derivante
dalla tardiva approvazione della tariffa); pertanto, deve ritenersi illegittimo,
perchè in contrasto con gli artt. 704 ultimo comma ultima parte
codice della navigazione e 9 quarto comma legge 5 maggio 1976 n. 324, come
modificato dall'art. 8 legge 15 febbraio 1985 n. 25, il decreto ministeriale
che effettui il calcolo dell'incremento delle tariffe in questione sulla
base del recupero delle somme non percepite dai gestori dall'1 gennaio
dell'anno in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
RIV. I TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI,
1989, I, 1673