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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE: EMILIA ROMAGNA 
 LOC. BOLOGNA 
 SENT. N. 00542 DEL 20/12/1989 
 PRES. ALBINI EST. GIORDANO PARTI: AMADI C/ MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

TRASPORTI - MARINA MERCANTILE - LAVORATORI MARITTIMI - capo e sottocapo pilota - nomina - procedimento ex art. 113 reg. nav. mar. - potere di nomina del capo compartimento - discrezionalità - limiti. 

 D. P. R. DEL 15/2/1952 NUM. 328 
 COD.NAV. ART. 113 
 D. P. R. DEL 4/9/1980 NUM. 896 

 Una corretta interpretazione dell'art. 113 reg. nav. mar., approvato con d.p.r. 15 febbraio 1952 n. 328, nel testo modificato dal d.p.r. 4 settembre 1980 n. 896, esclude che l'investitura del capo e del sottocapo pilota tragga origine da una specie di procedimento complesso, articolantesi nella preventiva elezione da parte dei colleghi appartenenti all'assemblea dei piloti e nella successiva formalizzazione della nomina affidata al capo del compartimento, sulla base di una congrua verifica dei requisiti di idoneità all'incarico, atteso che la designazione della terna di aspiranti al riguardo prevista si configura alla stregua di un elemento presupposto cui la legge subordina, in via eventuale, la nomina del capo e del sottocapo pilota, costituendo, ove esista, la base imprescindibile della scelta demandata all'autorità marittima, fermo restando, peraltro, il pieno esercizio della potestà discrezionale attribuita a quest'ultima, sia pure nell'ambito dei nominativi compresi nella terna e secondo i parametri contemplati dalla disposizione regolamentare, tenendo conto, altresì, di rendere comunque esplicito il procedimento seguito.


Pubblicata in: 
 RIV. I TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI,
1990, I, 688