TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE: EMILIA ROMAGNA
LOC. BOLOGNA
SENT. N. 00542 DEL 20/12/1989
PRES. ALBINI EST. GIORDANO PARTI: AMADI C/ MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
TRASPORTI - MARINA MERCANTILE - LAVORATORI MARITTIMI - capo e sottocapo pilota - nomina - procedimento ex art. 113 reg. nav. mar. - potere di nomina del capo compartimento - discrezionalità - limiti.
D. P. R. DEL 15/2/1952 NUM. 328
COD.NAV. ART. 113
D. P. R. DEL 4/9/1980 NUM. 896
Una corretta interpretazione dell'art. 113 reg. nav. mar., approvato
con d.p.r. 15 febbraio 1952 n. 328, nel testo modificato dal d.p.r. 4 settembre
1980 n. 896, esclude che l'investitura del capo e del sottocapo pilota
tragga origine da una specie di procedimento complesso, articolantesi nella
preventiva elezione da parte dei colleghi appartenenti all'assemblea dei
piloti e nella successiva formalizzazione della nomina affidata al capo
del compartimento, sulla base di una congrua verifica dei requisiti di
idoneità all'incarico, atteso che la designazione della terna di
aspiranti al riguardo prevista si configura alla stregua di un elemento
presupposto cui la legge subordina, in via eventuale, la nomina del capo
e del sottocapo pilota, costituendo, ove esista, la base imprescindibile
della scelta demandata all'autorità marittima, fermo restando, peraltro,
il pieno esercizio della potestà discrezionale attribuita a quest'ultima,
sia pure nell'ambito dei nominativi compresi nella terna e secondo i parametri
contemplati dalla disposizione regolamentare, tenendo conto, altresì,
di rendere comunque esplicito il procedimento seguito.
RIV. I TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI,
1990, I, 688