|
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE: Abruzzo
LOC. Pescara
SEZ. 00 SENT. N. 00196 DEL 4/02/1999
PRES. EST. Eliantonio;
PARTI: A.P. (avv. Angelone) c. Capitaneria di porto di Pescara ed altri
(avv. St. Troiano).
DEMANIO MARITTIMO - AUTORITA' MARITTIMA - autotutela - limiti temporali - insussistenza.
COD. NAV. ART. 32
COD. NAV. ART. 54
COD. NAV. ART. 55
COD. CIV.
ART. 1168
L'esercizio del potere di autotutela demaniale attributo all'autorità marittima dagli art. 54 e 55 c. nav. non incontra limiti temporali in alcuna disposizione legislativa né, stante l'eterogeneità degli istituti, un tale limite (e cioè, un anno dal sofferto spoglio) può essere desunto in via analogica dagli art. 1168 ss. c.c., che tutelano la disciplina possessoria di diritto privato.
Il provvedimento conclusivo del procedimento dichiarativo dell'estensione del demanio marittimo previsto dall'art. 32 c. nav. e dell'art. 58 reg. nav. mar. costituisce un indispensabile presupposto del legittimo esercizio del potere di autotutela del demanio stesso e della connessa fascia di rispetto solo quando sussiste incertezza relativamente ai confini dell'area demaniale interessata.