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legislazione comunitaria di
diritto della navigazione e dei trasporti
Regolamento (CE) n. 261/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 che istituisce
regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di
negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il
regolamento (CEE) n. 295/91
(Gazzetta ufficiale L 046 del 17/02/2004 - applicabile dal 17 febbraio 2005).
[Testo come modificato dalle rettifiche pubblicate sulle Gazzette ufficiali L
365 del 21/12/2006 e L 329 del 14/12/2007 | Link al
testo originale]
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,
- visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo
80, paragrafo 2,
- vista la proposta della Commissione,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
- previa consultazione del Comitato delle Regioni,
- deliberando secondo della procedura di cui all'articolo 251 del trattato
- visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 1^ dicembre
2003,
considerando quanto segue:
(1) L'intervento della Comunità nel settore del
trasporto aereo dovrebbe mirare, tra le altre cose, a garantire un elevato livello
di protezione per i passeggeri. Andrebbero inoltre tenute in debita considerazione
le esigenze in materia di protezione dei consumatori in generale.
(2) Il negato imbarco, la cancellazione del volo o i ritardi prolungati sono causa
di gravi disagi e fastidi per i passeggeri.
(3) Malgrado il
regolamento (CEE) n. 295/91 del Consiglio,
del 4 febbraio 1991, che stabilisce norme comuni relative ad un sistema di
compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di linea, abbia istituito
un regime di base per la protezione dei passeggeri, il numero di persone non
consenzienti a cui viene negato l'imbarco continua ad essere eccessivamente elevato,
come pure il numero di persone il cui volo viene cancellato senza preavviso o
subisce ritardi prolungati.
(4) La Comunità dovrebbe pertanto migliorare le norme di protezione stabilite da
detto regolamento, sia per rafforzare i diritti dei passeggeri sia per provvedere
affinché, nell'ambito di un mercato liberalizzato, i vettori aerei operino secondo
condizioni armonizzate.
(5) Poiché la distinzione tra servizi aerei di linea e non di linea tende ad
attenuarsi, siffatta protezione dovrebbe valere non solo per i passeggeri dei voli
di linea ma anche per quelli dei voli non di linea, compresi quelli dei circuiti
"tutto compreso".
(6) La protezione accordata ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in uno
Stato membro dovrebbe essere estesa ai passeggeri in partenza da un aeroporto
situato in un paese terzo verso un aeroporto situato in uno Stato membro, se il volo
è operato da un vettore comunitario.
(7) Per garantire l'effettiva applicazione del presente regolamento, gli obblighi da
esso derivanti dovrebbero incombere al vettore aereo che opera o intenda operare un
volo con un aeromobile di proprietà, preso a noleggio con o senza equipaggio o in
qualsiasi altra forma.
(8) Il presente regolamento non dovrebbe limitare il diritto del vettore aereo
operativo di chiedere un risarcimento a chiunque, inclusi i terzi, conformemente al
diritto applicabile.
(9) Il numero di passeggeri non consenzienti a cui viene negato l'imbarco dovrebbe
essere ridotto obbligando i vettori aerei a fare appello a persone che rinuncino
volontariamente alla prenotazione, in cambio di determinati benefici, invece di
negare l'imbarco ai passeggeri, e accordando una piena compensazione pecuniaria ai
passeggeri a cui viene in conclusione negato l'imbarco.
(10) I passeggeri non consenzienti a cui viene negato l'imbarco dovrebbero avere la
possibilità di annullare il volo, usufruendo del rimborso del prezzo del biglietto,
o di proseguirlo in condizioni soddisfacenti e dovrebbero beneficiare di un'adeguata
assistenza durante il periodo di attesa di un volo successivo.
(11) Occorrerebbe che anche i passeggeri che dietro richiesta rinunciano
volontariamente alla prenotazione avessero la possibilità di annullare il volo,
usufruendo del rimborso del prezzo del biglietto, o di proseguirlo in condizioni
soddisfacenti, in quanto sono confrontati a difficoltà analoghe a quelle dei
passeggeri non consenzienti a cui viene negato l'imbarco.
(12) Sarebbe anche opportuno limitare i disagi e i fastidi causati dalla
cancellazione di un volo. Per conseguire tale obiettivo si dovrebbe esigere che i
vettori aerei informino della cancellazione del volo i passeggeri interessati prima
dell'ora prevista per la partenza e offrano altresì loro di proseguire il viaggio
con un volo alternativo ragionevole, affinché essi possano decidere diversamente. Se
non ottemperano a questo obbligo i vettori aerei dovrebbero offrire una
compensazione pecuniaria ai passeggeri, salvo qualora la cancellazione sia dovuta a
circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se
fossero state adottate tutte le misure del caso.
(13) I passeggeri il cui volo è cancellato dovrebbero poter ottenere il rimborso del
prezzo del biglietto o avere la possibilità di proseguire il viaggio con un volo
alternativo in condizioni soddisfacenti, e dovrebbero beneficiare di un'adeguata
assistenza durante il periodo di attesa di un volo successivo.
(14) Come previsto ai sensi della convenzione di Montreal, gli obblighi che
incombono ai vettori aerei operativi dovrebbero essere limitati o dovrebbero non
applicarsi nei casi in cui un evento è dovuto a circostanze eccezionali che non si
sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure
del caso. Siffatte circostanze possono, in particolare, ricorrere in caso di
instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l'effettuazione
del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il
profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull'attività di un vettore
aereo operativo.
(15) Dovrebbe essere considerata una circostanza eccezionale il caso in cui
l'impatto di una decisione di gestione del traffico aereo in relazione ad un
particolare aeromobile in un particolare giorno provochi un lungo ritardo, un
ritardo che comporti un pernottamento o la cancellazione di uno o più voli per detto
aeromobile, anche se tutte le ragionevoli misure sono state adottate dal vettore
aereo interessato per evitare ritardi o cancellazioni.
(16) In caso di cancellazione di un viaggio con circuito tutto compreso per motivi
diversi dalla cancellazione del volo il presente regolamento non dovrebbe
applicarsi.
(17) I passeggeri il cui volo subisce un ritardo di durata definita dovrebbero
beneficiare di un'adeguata assistenza e dovrebbero avere la possibilità di annullare
il volo usufruendo del rimborso del prezzo del biglietto o di proseguirlo in
condizioni soddisfacenti.
(18) L'assistenza ai passeggeri in attesa di una soluzione alternativa o di un volo
ritardato dovrebbe essere limitata o rifiutata se la prestazione dell'assistenza
causa un ulteriore ritardo.
(19) I vettori aerei operativi dovrebbero tener conto delle speciali esigenze delle
persone con mobilità ridotta e dei loro accompagnatori.
(20) Affinché i passeggeri possano efficacemente esercitare i propri diritti essi
dovrebbero essere pienamente informati in merito ai loro diritti in caso di negato
imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato.
(21) Gli Stati membri dovrebbero stabilire le sanzioni applicabili in caso di
violazione del presente regolamento ed assicurare che esse siano effettivamente
applicate. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
(22) Gli Stati membri dovrebbero assicurare e controllare che i loro vettori aerei
rispettino il presente regolamento nonché designare un organismo appropriato per
l'espletamento di tali compiti. Il controllo non dovrebbe pregiudicare il diritto
per i passeggeri e i vettori aerei di chiedere un legittimo risarcimento nelle
competenti sedi giurisdizionali secondo le procedure del diritto nazionale.
(23) La Commissione dovrebbe analizzare l'applicazione del presente regolamento e
valutare in particolare l'opportunità di estenderne l'ambito d'applicazione a tutti
i passeggeri aventi un contratto con un operatore turistico o un vettore comunitario
in partenza da un aeroporto di un paese terzo verso un aeroporto di uno Stato
membro.
(24) Il 2 dicembre 1987, a Londra, il Regno di Spagna e il Regno Unito hanno
convenuto, con una dichiarazione comune dei ministri degli Affari esteri dei due
paesi, accordi intesi a rafforzare la cooperazione sull'utilizzo dell'aeroporto di
Gibilterra. Tali accordi devono ancora iniziare ad esercitare i loro effetti.
(25) Il
regolamento (CEE) n. 295/91 dovrebbe di
conseguenza essere abrogato,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
ART. 1 - Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce, alle condizioni
in esso specificate, i diritti minimi dei passeggeri in caso di:
- a) negato imbarco a passeggeri non consenzienti;
- b) cancellazione del volo;
- c) ritardo del volo.
2. Resta inteso che l'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di
Gibilterra lascia impregiudicate le posizioni giuridiche rispettive del Regno di
Spagna e del Regno Unito in merito alla controversia relativa alla sovranità sul
territorio nel quale detto aeroporto è situato.
3. L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra è sospesa
fino alla data in cui gli accordi di cui alla dichiarazione comune resa dai ministri
degli Affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito il 2 dicembre 1987
cominciano ad esercitare i loro effetti. I governi della Spagna e del Regno Unito
comunicheranno al Consiglio tale data.
ART. 2 - Definizioni
Ai sensi del presente regolamento, si intende per:
- a) "vettore aereo": un'impresa di trasporto aereo munita di valida licenza di
esercizio;
- b) "vettore aereo operativo": un vettore aereo che opera o intende operare un
volo nell'ambito di un contratto con un passeggero o per conto di un'altra
persona, fisica o giuridica, che abbia concluso un contratto con tale
passeggero;
- c) "vettore comunitario": un vettore aereo munito di valida licenza di
esercizio rilasciata da uno Stato membro ai sensi delle disposizioni del regolamento
(CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze
ai vettori aerei;
- d) "operatore turistico": un organizzatore, ad esclusione di un vettore aereo,
ai sensi dell'articolo 2, punto 2, della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del
13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso";
- e) "servizio tutto compreso": i servizi definiti all'articolo 2, punto 1,
della direttiva 90/314/CEE(6);
- f) "biglietto": un documento in corso di validità che dà diritto al trasporto
o un titolo equivalente in forma non cartacea, compresa la forma elettronica,
emesso o autorizzato dal vettore aereo o dal suo agente autorizzato;
- g) "prenotazione": il fatto che il passeggero è in possesso di un biglietto, o
di un altro titolo, che attesti che la prenotazione è stata accettata e
registrata dal vettore aereo o dall'operatore turistico;
- h) "destinazione finale": la destinazione indicata sul biglietto esibito al
banco di accettazione o, in caso di coincidenza diretta, la destinazione
dell'ultimo volo; i voli alternativi in coincidenza disponibili non sono presi
in considerazione se viene rispettato l'orario di arrivo originariamente
previsto;
- i) "persona con mobilità ridotta": un soggetto la cui mobilità sia ridotta,
nell'uso del trasporto aereo, per via di una minorazione fisica (sensoriale o
motoria, permanente o temporanea), di una insufficienza psichica, per ragioni di
età o per via di qualunque altro fattore che generi una minorazione e la cui
condizione richieda un'attenzione particolare e un adattamento alle sue esigenze
del servizio offerto a tutti i passeggeri;
- j) "negato imbarco": il rifiuto di trasportare passeggeri su un volo sebbene i
medesimi si siano presentati all'imbarco nel rispetto delle condizioni di cui
all'articolo 3, paragrafo 2, salvo se vi sono ragionevoli
motivi per negare loro l'imbarco, quali ad esempio motivi di salute o di
sicurezza ovvero documenti di viaggio inadeguati;
- k) "volontario": una persona che si è presentata all'imbarco nel rispetto
delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e
risponde affermativamente alla domanda del vettore aereo se vi siano passeggeri
disposti a rinunciare alla propria prenotazione in cambio di benefici;
- l) "cancellazione del volo": la mancata effettuazione di un volo
originariamente previsto e sul quale sia stato prenotato almeno un posto.
ART. 3 - Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica:
- a) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno
Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato;
- b) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a
destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto
alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto
benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in
questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore
comunitario.
2. Il paragrafo 1 si applica a condizione che i passeggeri:
a) dispongano di una prenotazione confermata sul volo
in questione e, tranne nei casi di cancellazione di cui all'
articolo 5,
si presentino all'accettazione:
- - secondo le modalità stabilite e all'ora precedentemente indicata per
iscritto (anche per via elettronica) dal vettore aereo, operatore turistico o
agente di viaggio autorizzato,
- oppure, qualora non sia indicata l'ora,
- - al più tardi quarantacinque minuti prima dell'ora di partenza pubblicata; o
b) siano stati trasferiti da un vettore aereo o da un operatore turistico dal volo
per il quale possedevano una prenotazione ad un altro volo, indipendentemente dal
motivo. 3. Il presente regolamento non si applica ai passeggeri che viaggiano
gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o
indirettamente, al pubblico. Tuttavia esso si applica ai passeggeri titolari di
biglietti emessi nel quadro di un programma
Frequent Flyer o di altri
programmi commerciali dei vettori aerei o degli operatori turistici.
4. Il presente regolamento si applica soltanto ai passeggeri trasportati da
aeromobili a velatura fissa motorizzata.
5. Il presente regolamento si applica ad ogni vettore aereo operativo che trasporta
i passeggeri di cui ai paragrafi 1 e 2. Allorché un vettore aereo operativo che non
abbia stipulato un contratto con il passeggero ottempera agli obblighi previsti dal
presente regolamento, si considera che esso agisce per conto della persona che ha
stipulato un contratto con tale passeggero.
6. Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti dei passeggeri stabiliti
dalla direttiva 90/314/CEE. Il presente regolamento non si applica nei casi in cui
un circuito "tutto compreso" è cancellato per motivi diversi dalla cancellazione del
volo.
ART. 4 - Negato imbarco
1. Qualora possa ragionEvolmente prevedere di dover negare l'imbarco su un volo, il
vettore aereo operativo fa in primo luogo appello ai volontari disposti a rinunciare
alla prenotazione in cambio di benefici da concordare tra il passeggero interessato e
il vettore aereo operativo. I volontari beneficiano di un'assistenza a norma dell'articolo
8. Tale assistenza lascia impregiudicati i benefici di cui al presente
paragrafo.
2. Qualora il numero dei volontari non sia sufficiente per consentire l'imbarco dei
restanti passeggeri titolari di prenotazioni, il vettore aereo operativo può negare
l'imbarco a passeggeri non consenzienti.
3. In caso di negato imbarco a passeggeri non consenzienti, il vettore aereo
operativo provvede immediatamente a versare loro una compensazione pecuniaria a
norma dell'
articolo 7 e presta loro assistenza a norma degli
articoli
8 e
9.
(2)
ART. 5 - Cancellazione del volo
1. In caso di cancellazioNe del volo, ai passeggeri coinvolti: (2)
a) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'
articolo
8;
b) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'
articolo
9, paragrafo 1, lettera a), e dell'
articolo 9, paragrafo 2,
nonché, in caso di volo alternativo quando l'orario di partenza che si può
ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto
all'orario di partenza previsto per il volo cancellato, l'assistenza di cui all'
articolo
9, paragrafo 1, lettere b) e c); e
c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell'
articolo
7, a meno che:
- i) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane
prima dell'orario di partenza previsto; oppure
- ii) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso
tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia
stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima
dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di
quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto; oppure
- iii) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni
prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con
un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e
di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo
previsto.
2. Insieme alla cancellazione del volo, i passeggeri sono informati delle eventuali
alternative di trasporto possibili.
3. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare
una compensazione pecuniaria a norma dell'
articolo 7, se può
dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non
si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure
del caso.
4. L'onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato
avvertito della cancellazione del volo, incombe al vettore aereo operativo.
ART. 6 - Ritardo
1. Qualora possa ragionevolmente prevedere che il volo sarà ritardato, rispetto
all'orario di partenza previsto
- a) di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km; o
- b) di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a
1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km; o
- c) di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei
casi di cui alle lettere a) o b),
il vettore aereo operativo presta ai passeggeri:
- i) l'assistenZa prevista nell'articolo 9, paragrafo 1,
lettera a), e nell'articolo 9, paragrafo 2; e
- ii) quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere è
rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza precedentemente
previsto, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1,
lettere b) e c); e
- iii) quando il ritardo è di almeno cinque ore, l'assistenza prevista nell'articolo
8, paragrafo 1, lettera a).
2. In ogni caso l'assistenza è fornita entro i termini stabiliti dal presente
articolo in funzione di ogni fascia di distanza.
ART. 7 - Diritto a compensazione
pecuniaria
1. Quando è fattO riferimento al presente articolo, i passeggeri ricevono una
compensazione pecuniaria pari a: (2)
- a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;
- b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500
chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;
- c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).
Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l'ultima destinazione
per la quale il passeggero subisce un ritardo all'arrivo rispetto all'orario
previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo.
2. Se ai passeggeri è offerto di raggiungere la loro destinazione finale
imbarcandosi su un volo alternativo a norma dell'
articolo 8, il
cui orario di arrivo non supera:
- a) di due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km; o
- b) di tre ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km
e per tutte le altre tratte aeree comprese fra 1500 e 3500 km; o
- c) di quattro ore, per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui
alle lettere a) o b),
l'orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato, il vettore aereo
operativo può ridurre del 50 % la compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1.
3. La compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1 è pagata in contanti, mediante
trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari, o, previo
accordo firmato dal passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi.
4. Le distanze di cui ai paragrafi 1 e 2 sono misurate secondo il metodo della rotta
ortodromica.
ART. 8 - Diritto a rimborso o al riavviamento (1)
1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, al passeggero è offerta la scelta
tra:
a)
- - il rimborso entro sette giorni, secondo quanto previsto nell'articolo
7, paragrafo 3, del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al
quale è stato acquistato, per la o le parti di viaggio non effettuate e per la o
le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile
rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero, nonché, se del caso:
- - un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena
possibile;
b) il riavviamento
(1) verso la destinazione finale, in
condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile; o
c) il riavviamento
(1) verso la destinazione finale, in
condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di suo gradimento, a
seconda delle disponibilità di posti.
2. Il paragrafo 1, lettera a), si applica anche ai passeggeri i cui voli rientrano
in un servizio "tutto compreso", ad esclusione del diritto al rimborso qualora tale
diritto sussista a norma della direttiva 90/314/CEE.
3. Qualora una città o regione sia servita da più aeroporti ed un vettore aereo
operativo offra ad un passeggero l'imbarco su un volo per un aeroporto di
destinazione diverso da quello prenotato dal passeggero, le spese di trasferimento
del passeggero dall'aeroporto di arrivo all'aeroporto per il quale era stata
effettuata la prenotazione o ad un'altra destinazione vicina, concordata con il
passeggero, sono a carico del vettore aereo operativo.
ART. 9 - Diritto ad assistenza
1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, il passeggero ha diritto a titolo
gratuito:
a) a pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa;
b) alla sistemazione in albergo:
- - qualora siano necessari uno o più pernottamenti, o
- - qualora sia necessario un ulteriore soggiorno, oltre a quello previsto dal
passeggero;
c) al trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro).
2. Inoltre, il passeggero ha diritto ad effettuare a titolo gratuito due chiamate
telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.
3. Nell'applicare il presente articolo il vettore aereo operativo presta particolare
attenzione ai bisogni delle persone con mobilità ridotta e dei loro accompagnatori,
nonché ai bisogni dei bambini non accompagnati.
ART. 10 - Sistemazione in classe
superiore o inferiore
1. Se un vettore aereo operativo sistema un passeggero in una classe superiore a
quella corrispondente al biglietto aereo acquistato, non può esigere alcun pagamento
supplementare.
2. Se un vettore aereo operativo sistema un passeggero in una classe inferiore a
quella corrispondente al biglietto aereo acquistato, rimborsa entro sette giorni,
secondo le modalità di cui all'
articolo 7, paragrafo 3.
- a) il 30 % del prezzo del biglietto per tutte le tratte aeree pari o inferiori
a 1500 km; o
- b) il 50 % del prezzo del biglietto per tutte le tratte aeree intracomunitarie
superiori a 1500 km, esclusi i collegamenti fra il territorio europeo degli
Stati membri e i dipartimenti francesi d'oltre mare, e per tutte le altre tratte
aeree comprese tra 1500 e 3500 km; o
- c) il 75 % del prezzo per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di
cui alle lettere a) o b), compresi i collegamenti fra il territorio europeo
degli Stati membri e i dipartimenti francesi d'oltremare.
ART. 11 - Persone con mobilità
ridotta o con esigenze particolari
1. I vettori aerei operativi danno la precedenza alle persone con mobilità ridotta e
ai loro eventuali accompagnatori o cani da accompagnamento certificati, nonché ai
bambini non accompagnati.
2. In caso di negato imbarco, cancellazione del volo e ritardi di qualsiasi durata
le persone con mobilità ridotta e i loro eventuali accompagnatori nonché i bambini
non accompagnati hanno diritto a ricevere al più presto l'assistenza in norma dell'
articolo 9.
ART. 12 - Risarcimenti supplementari
1. Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un
risarcimento supplementare. Il risarcimento concesso ai sensi del presente regolamento
può essere detratto da detto risarcimento.
2. Fatti salvi principi e norme pertinenti del diritto nazionale, inclusa la
giurisprudenza, il paragrafo 1 non si applica ai passeggeri che hanno rinunciato
volontariamente ad una prenotazione ai sensi dell'
articolo 4,
paragrafo 1.
ART. 13 - Diritti ad azioni di
regresso
Qualora il vettore aereo operativo versi una compensazione pecuniaria o ottemperi ad
altri suoi obblighi ai sensi del presente regolamento, nessuna disposizione dello
stesso può essere interpretata come limitazione al suo diritto di chiedere un
risarcimento a chiunque, inclusi i terzi, conformemente al diritto applicabile. In
particolare, il presente regolamento non limita in alcun modo il diritto del vettore
aereo operativo di chiedere il rimborso ad un operatore turistico o qualunque altra
persona con cui abbia stipulato un contratto. Del pari, nessuna disposizione del
presente regolamento può essere interpretata come limitazione al diritto di un
operatore turistico o di un terzo che non sia un passeggero e con cui il vettore
operativo ha stipulato un contratto di chiedere un rimborso o un risarcimento al
vettore operativo conformemente al diritto applicabile.
ART. 14 - Obbligo di informare i
passeggeri in merito ai loro diritti
1. Il vettore aereo operativo provvede affinché al banco di registrazione (check-in)
sia affisso, in modo chiaramente visibile e leggibile per i passeggeri, un avviso
contenente il testo seguente: "In caso di negato imbarco o di volo cancellato o
ritardato di almeno due ore, rivolgersi al banco di accettazione o alla porta di
imbarco per ottenere il testo che enumera i diritti del passeggero, in particolare
in materia di compensazione pecuniaria e di assistenza". (2)
2. Se nega l'imbarco o cancella un volo, il vettore aereo operativo presenta ad ogni
passeggero coinvolto un avviso scritto contenente le regole in materia di
compensazione pecuniaria ed assistenza ai sensi del presente regolamento. Analogo
avviso è presentato ai passeggeri il cui volo subisce un ritardo di almeno due ore.
Ai passeggeri vengono inoltre fornite per iscritto le informazioni occorrenti per
prendere contatto con l'organismo nazionale designato di cui all'
articolo
16.
(2)
3. Per quanto concerne i non vedenti o gli ipovedenti, le disposizioni del presente
articolo si applicano facendo ricorso a mezzi alternativi adeguati.
ART. 15 - Irrinunciabilità
1. Gli obblighi nei confronti dei passeggeri stabiliti dal presente regolamento non
possono essere oggetto di restrizioni o rinuncia, in particolare per effetto di
clausole derogatorie o restrittive del contratto di trasporto.
2. Qualora una clausola restrittiva o derogatoria sia applicata contro un passeggero
o se costui non sia stato correttamente informato dei suoi diritti ed abbia pertanto
accettato una compensazione inferiore a quella prevista dal presente regolamento, il
passeggero ha comunque il diritto di avviare le necessarie procedure dinanzi ai
tribunali od organi competenti per ottenere una compensazione integrativa.
ART. 16 - Violazioni
1. Ogni Stato membro designa l'organismo responsabile dell'applicazione del presente
regolamento per quanto riguarda i voli in partenza dagli aeroporti situati nel suo
territorio o i voli provenienti da un paese terzo e diretti in tali aeroporti. Se del
caso, tale organismo adotta tutte le misure necessarie per garantire che siano
rispettati i diritti dei passeggeri. Gli Stati membri informano la Commissione circa
l'organismo designato a norma del presente paragrafo.
2. Fatto salvo l'
articolo 12, ciascun passeggero può presentare
reclamo presso qualsiasi organismo designato ai sensi del paragrafo 1 o presso
qualsiasi altro organismo competente designato da uno Stato membro in merito ad una
presunta violazione del presente regolamento avvenuta in qualsiasi aeroporto situato
nel territorio di uno Stato membro o riguardante qualsiasi volo proveniente da un
paese terzo e diretto a un aeroporto situato in tale territorio.
3. Le sanzioni stabilite dagli Stati membri per violazioni del presente regolamento
sono effettive, proporzionate e dissuasive.
ART. 17 - Relazioni
La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1^ gennaio 2007
in merito al funzionamento e agli effetti del presente regolamento, in particolare per
quanto concerne:
- l'incidenza del negato imbarco e della cancellazione dei voli,
- l'eventuale estensione dell'ambito di applicazione del presente regolamento ai
passeggeri che hanno stipulato un contratto con un vettore comunitario o
titolari di una prenotazione di volo che fa parte di un circuito "tutto
compreso" cui si applica la direttiva 90/314/CEE e che partono da un aeroporto
di un paese terzo verso un aeroporto di uno Stato membro, con voli non operati
da vettori aerei comunitari,
- l'eventuale revisione degli importi delle compensazioni pecuniarie di cui all'articolo 7, paragrafo 1.
Se del caso, la relazione è accompagnata da proposte legislative.
ART. 18 - Abrogazione
Il regolamento (CEE) n. 295/91 è abrogato.
ART. 19 - Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 11 febbraio 2004.
(1) La parola "riavviamento" è stata introdotta in
sostituzione delle parole "imbarco su un volo alternativo" dalla rettifica
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale L 365 del 21/12/2006.
(2) Punto così modificato dalla rettifica pubblicata
sulla Gazzetta ufficiale L 329 del 14/12/2007.
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riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non implica che
il testo normativo sia aggiornato a tale data. L'eventuale aggioridnto del testo
normativo operato da norme successive, se riportato nel testo, è indicato appena
dopo il titolo della legge.)