(in verde le proposte di modifica)
Articolo 1: NAMING AUTHORITY
E' costituita la Naming Authority Italiana
(nel seguito denominata per brevita' anche "NA"), le cui procedure operative
sono definite dal presente statuto.
Articolo 2: ORGANI DELL'AUTHORITY
Sono organi della "NA":
B - il presidente dell'assemblea;
C - il comitato esecutivo;
D - il direttore del comitato esecutivo;
E - il tesoriere.
L'assemblea e' convocata almeno una volta all'anno dal presidente o da un numero di iscritti alla lista "NA" pari ad almeno un quinto del numero dei partecipanti alla precedente assemblea validamente costituita.
Tutte le procedure per la convocazione avvengono tramite la mailing list dell'assemblea stessa (ITA-PE@nic.it), contenente gli iscritti alla lista "NA".
La convocazione deve avvenire almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'assemblea.
Il presidente puo' disporre che la notizia della convocazione ed il relativo ordine del giorno siano resi pubblici mediante diffusione tramite i mezzi di comunicazione da lui ritenuti piu' opportuni.
L'assemblea e' validamente costituita con la presenza di almeno un quarto degli iscritti alla Lista "NA" o loro delegati. Ciascun delegato non puo' rappresentare piu' di 15 persone.
L'assemblea decide a maggioranza semplice
degli iscritti alla lista "NA" presenti o rappresentati, e votanti, salvo
che per le modifiche al presente regolamento, per le quali e' richiesta
la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
Articolo 4: PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA
L'assemblea e' pubblica. Hanno diritto a partecipare all'assemblea con diritto di voto i soggetti iscritti nella lista "NA".
Il presidente, a suo insindacabile giudizio, puo' concedere la parola anche a persone non iscritte alla lista "NA".
Ciascun iscritto alla lista "NA" ha diritto ad 1 (un) voto nell'assemblea.
L'elezione del comitato esecutivo,
del presidente e del vice-presidente avviene mediante votazione pubblica
sui nomi di chi si sia presentato candidato. Le candidature
per l'elezione del comitato esecutivo devono essere presentate sulla lista
"NA" non oltre 7 giorni prima la data dell'assemblea. La candidatura deve
essere accompaganta da una breve presentazione del canditato e del programma
di lavoro che intende svolgere nel Comitato esecutivo. Sono eletti
alla carica i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Articolo 5: LISTA "NA"
Sono iscritti alla lista "NA", a richiesta degli interessati:
a) Le persone giuridiche che hanno almeno un contratto mantainer con la Registration Authority italiana;
b) persone fisiche, persone giuridiche, associazioni ed altri soggetti che siano stati ammessi a far parte della lista "NA" con voto favorevole a maggioranza semplice dall'assemblea;
c) i soggetti gia' facenti parte del Gruppo ITA-PE che abbiano partecipato alla costituzione della Naming Authority ed alla approvazione del presente statuto, e non facciano parte dei soggetti di cui al punto a) del presente articolo.
d) gli enti conduttori
delle procedure di riassegnazione dei nomi a dominio.
Articolo 6: PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
L'assemblea elegge un presidente e
un vicepresidente che durano in carica sino alla nomina del presidente
della successiva assemblea.
Articolo 7: FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
Il presidente:
Articolo 8: SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA
Il presidente nomina un proprio segretario e verifica la valida costituzione dell'assemblea. Indi relaziona l'assemblea sulle nuove iscrizioni di soggetti di cui all'articolo 5.a e 5.d avvenute durante il suo mandato e sottopone all'assemblea sia le richieste di iscrizione alla lista "NA" provenienti da soggetti di cui all'articolo 5.b, sia le proprie proposte di cancellazione di iscritti alle lista "NA" di cui siano venuti meno i requisiti. Il presidente relaziona anche sulle proposte di cancellazione di membri di cui all'articolo 5.b pervenute da parte dei membri della lista "NA".
L'assemblea approva a maggioranza semplice le richieste di iscrizione di soggetti di cui all'articolo 5.b e le proposte di cancellazione dalla lista "NA" avanzate dal presidente, le quali, se approvate, hanno effetto immediato a partire dal termine dell'approvazione delle nuove ammissioni.
L'assemblea procede quindi alla elezione
del nuovo presidente, sotto la cui direzione delibera sugli argomenti all'ordine
del giorno.
Articolo 9: ISCRIZIONE ALLA LISTA "NA" DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5.a E 5.d.
L'iscrizione alla lista "NA" dei soggetti di cui all'articolo 5.a viene effettuata dal presidente su richiesta degli interessati, entro 20 giorni dalla presentazione delle relativa documentazione comprovante la sussistenza in capo al richiedente dei requisiti indicati nel presente statuto.
Nel caso in cui il presidente non proceda all'iscrizione nel suddetto termine, la domanda di iscrizione si considera rifiutata.
Contro il rifiuto del presidente ad iscrivere il richiedente alla lista "NA" e' ammesso ricorso al comitato esecutivo, che decide, sentito il presidente ed il ricorrente, entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.
Il ricorso puo' essere presentato sia
per iscritto che per posta elettronica.
Articolo 10: ISCRIZIONE ALLA LISTA "NA" DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5.b
L'iscrizione dei soggetti di cui all'articolo
5.b alla lista "NA" e' deliberata dall'assemblea. Dal momento in cui l'assemblea
termina
le operazioni di approvazione delle nuove domande ex art. 5.b., i nuovi
iscritti possono esercitare il proprio diritto di voto e si considerano
a tutti gli effetti iscritti alla lista "NA".
Articolo 11: ISCRIZIONI DI DIRITTO ALLA LISTA "NA"
Sono iscritti alla lista "NA" a cura del presidente:
Articolo 12: IL COMITATO ESECUTIVO
Il comitato esecutivo e' composto da un massimo di 15 membri, di cui
- 8 (otto) eletti dall'assemblea
- 1 (un) rappresentante di UNINFO
- 1 (un) rappresentante del Ministero delle Comunicazioni
- 1 (un) rappresentante della Registration Authority Italiana
Il comitato esecutivo puo' cooptare sino ad altri 4 (quattro) membri, scelti fra rappresentanti di enti dello Stato o segnalati dal Ministero delle Comunicazioni o aventi competenze specifiche o territoriali, con particolare riguardo all'Autorita' per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA), alla Conferenza Stato Regioni, al Garante per le Comunicazioni, al Ministero dell'Industria.
Il comitato esecutivo e' validamente costituito e puo' deliberare sin dal momento della elezione degli otto membri da parte dell'assemblea. La mancata nomina o cooptazione degli ulteriori membri non inficia l'operativita' del comitato.
Al suo interno il comitato esecutivo
elegge un direttore, il cui voto, in caso di parita', vale doppio. Il direttore
provvede alla convocazione delle riunioni del comitato esecutivo, per la
cui validita' e' necessaria la presenza di almeno 3 (tre) membri, ed alla
pubblicazione delle sue decisioni.
Articolo 13: DURATA DEL COMITATO ESECUTIVO
Il comitato esecutivo dura in carica
1 (un) anno. L'assemblea elegge 8 (otto) membri del comitato esecutivo.
Possono essere eletti a far parte del comitato esecutivo solo persone fisiche.
Articolo 14: COMPITI E POTERI DEL COMITATO ESECUTIVO
Il comitato esecutivo stabilisce le Regole di Naming per il Top Level Domain (TLD) ed il Country Code ISO (CC) "it". Il comitato esecutivo gestisce anche l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della Naming Authority.
Il comitato esecutivo elegge al suo intgerno un proprio direttore, cui spetta fra l'altro la convocazione del comitato esecutivo e la direzione delle sue riunioni. La prima riunione del comitato esecutivo viene convocata dal coandidato eletto dall'assemblea con il maggior numero di voti.
Le convocazioni delle riunioni del comitato esecutivo e del relativo ordine del giorno devono essere rese pubbliche sulla lista "NA".
Le decisioni del comitato esecutivo
sono prese a maggioranza dei presenti votanti. Esse sono rese pubbliche
mediante pubblicazione sulla rete (almeno sulla lista ITA-PE) e divengono
esecutive dopo 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione, salvo veto del presidente.
Articolo 15: DELEGA DI FUNZIONI
Specifiche mansioni di gestione ordinaria e di applicazione delle Regole di Naming (ivi comprese le decisioni di cui all'articolo 16) possono essere delegate dal comitato a persone o enti anche esterni al comitato esecutivo stesso o non iscritti alla lista "NA".
Il mandato puo' essere revocato in qualsiasi momento a maggioranza semplice dal Comitato esecutivo.
Le funzioni del comitato esecutivo di cui all'articolo 9, III comma non possono essere delegate.
Ciascun membro del comitato esecutivo puo' pretendere che specifiche questioni, anche se delegate ai sensi del I comma del presente articolo, siano decise dal comitato esecutivo.
I membri del comitato esecutivo non
possono delegare ad altri le proprie funzioni in seno al comitato esecutivo.
Articolo 16: POTERE PROPOSITIVO
Chiunque puo' sottoporre al comitato esecutivo questioni o proposte. Dette proposte devono essere presentate al comitato via posta elettronica e sono pubblicate sulla rete (almeno sulla lista ITA-PE) a cura del direttore del comitato.
Il comitato decide non prima di 10
(dieci) giorni e non oltre 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della
richiesta, tenuto conto dei suggerimenti pervenuti nel frattempo.
Articolo 17: CONTROLLO DEL PRESIDENTE SUL COMITATO ESECUTIVO
Il presidente controlla la trasparenza degli atti del comitato esecutivo e la rispondenza formale al presente statuto.
Il presidente dell'assemblea ha potere di veto su tutte le decisioni e le azioni del comitato esecutivo.
In caso di espressione di veto da parte
del presidente, la decisione viene rimandata al comitato esecutivo. Se
il comitato esecutivo persiste nella propria decisione, e il presidente
esprime nuovamente il proprio veto, la esecutivita' della decisione viene
sospesa, ed il presidente deve convocare entro 10 (dieci) giorni l'assemblea
per deliberare sulla decisione controversa. La deliberazione dell'assemblea
deve aver luogo entro 30 (trenta) giorni dall'espressione del secondo veto.
Articolo 18: ACCETTAZIONE DELLO STATUTO
L'iscrizione alla lista "NA" comporta
la accettazione dello statuto e delle decisioni dell'assemblea e del comitato
esecutivo.
Articolo 19: SEDE DELLA NAMING AUTHORITY
La sede della Naming Authority e' fissata
in Ghezzano, Via Alfieri 1. Ad ogni effetto di legge l'adesione alla Naming
Authority e la iscrizione alla lista "NA" si considerano perfezionate presso
la suddetta sede.
Articolo 20: RAPPRESENTANZA LEGALE
La rappresentanza legale della Naming
Authority spetta al presidente dell'assemblea.