CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Dipartimento Centro Studi - Formazione e Crediti formativi

Progetto sul Diritto della Navigazione e dei Trasporti

 

Newsletter del Progetto sul Diritto della Navigazione e dei Trasporti

Numero 12 – maggio 2013

 

Sono lieto di presentare l’undicesimo numero della Newsletter, frutto dello studio dei componenti del Progetto sul Diritto della Navigazione e dei Trasporti e del coordinamento scientifico del titolare della cattedra di Diritto della Navigazione dell’Università La Sapienza, prof. Leopoldo Tullio, coordinatore del Progetto e responsabile della I Sezione della Newsletter, dedicata al Diritto della Navigazione.

Sono di seguito riportati i principali argomenti trattati e il link per una lettura completa della Newsletter.

 

Il Consigliere delegato al Progetto sul Diritto della Navigazione e dei Trasporti

Avv. Fabrizio Bruni

 

 

PROGETTO SUL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE E DEI TRASPORTI

CONSIGLIERE DELEGATO: Avv. Fabrizio Bruni

 

Sezione I: DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE

COORDINATORE: Prof. Leopoldo Tullio

Collaboratori per la redazione di questa newsletter:

Cristina De Marzi, Francesco Mancini, Cristina Sposi.

 

 

Indice degli argomenti trattati

 

Contratto di viaggio turistico - Trasporto aereo - Perdita del bagaglio - del Danno patrimoniale e non patrimoniale - Risarcibilità.

Privilegi sulla nave - Amministrazione giudiziaria della nave - Compenso dell’amministratore giudiziario - Credito non privilegiato.

Trasporto aereo di persone - Negato imbarco, cancellazione, ritardo prolungato - Reg. (CE) n. 261/2004 - Modificazioni.

 

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TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA 23 FEBBRAIO 2013

 

Sul risarcimento sia del danno patrimoniale sia di quello non patrimoniale da vacanza rovinata.

 

Il Tribunale di Reggio Emilia è stato chiamato a decidere, nella fattispecie in esame, su una duplice richiesta di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, conseguente alla perdita di un bagaglio verificatasi durante un viaggio aereo.

Nel caso de quo era stato acquistato per mezzo di un tour operator, per il viaggio di nozze, un pacchetto turistico con destinazione Cayo Largo che comprendeva anche un’assicurazione ed il biglietto aereo.

Nel viaggio di andata il viaggiatore, sbarcato a destinazione, non rinveniva il bagaglio ed era quindi costretto ad acquistare beni di prima necessità e medicinali del genere di quelli contenuti nel suddetto bagaglio, che tra l’altro non veniva più ritrovato.

Sulla base di ciò veniva incardinato un giudizio nel quale l’attore chiedeva:

— la condanna del vettore al risarcimento del danno patrimoniale, corrispondente al valore degli oggetti contenuti nel bagaglio smarrito, nei limiti previsti dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999;

— la condanna dell’assicurazione al risarcimento del danno patrimoniale consistente nella differenza tra il valore del bagaglio perduto e quanto risarcito dal vettore;

— la condanna del vettore e del tour operator in solido al risarcimento del danno patrimoniale derivante dalle spese sostenute per l’acquisto di beni di prima necessità e la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata.

Il giudice, ritenuto provato in giudizio, attraverso la deposizione del teste, moglie dell’attore, il valore dei beni contenuti nel bagaglio, ha riconosciuto sussistente il danno patrimoniale quantificato in una somma superiore al massimale previsto dalla Convenzione di Montreal; pertanto ha condannato il vettore al risarcimento della somma pari al massimale previsto dalla citata Convenzione e l’assicurazione (sulla base del contratto assicurativo stipulato tra le parti) al pagamento della somma corrispondente alla differenza tra il valore del bagaglio smarrito e quanto risarcito dal vettore; il tutto con rivalutazione ed interessi moratori al tasso legale dalla data del fatto.

Anche il danno non patrimoniale da vacanza rovinata è stato ritenuto sussistente dall’autorità giudicante, la quale ha evidenziato come la perdita dell’intero bagaglio avvenuta in un Paese distante migliaia di chilometri abbia intuitivamente ed inevitabilmente prodotto un pregiudizio consistente nell’impossibilità di godere pienamente del viaggio, con l’aggravante che, trattandosi di viaggio di nozze, lo stesso deve considerarsi un’occasione irripetibile!

Tale condanna, emessa nei confronti sia del vettore sia del tour operator in solido ed in via equitativa, è stata disposta dal giudice anche con attenzione alla più recente giurisprudenza della Cassazione, la quale «nel ribadire la configurabilità ontologica del danno patrimoniale sulla base dell’art. 2059 c.c. e dell’art. 2 cost.», ha inoltre evidenziato come tale danno debba considerarsi di particolare gravità soprattutto nell’ipotesi di viaggio di nozze. Il giudicante ha inoltre poi evidenziato come la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito il diritto del turista-consumatore a pretendere il risarcimento del danno non patrimoniale da parte dell’organizzatore e del venditore anche qualora la responsabilità sia imputabile ad altri prestatori di servizi.

Infine è stata invece respinta la richiesta di parte attrice di risarcimento del danno emergente per le spese affrontate per l’acquisto di alcuni degli oggetti smarriti, perché giustamente considerata una duplicazione del risarcimento già riconosciuto, consistente nel valore dei beni andati perduti.

 

Cristina Sposi

 

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Privilegi sulla nave - Amministrazione giudiziaria della nave - Compenso dell’amministratore giudiziario - Credito non privilegiato.

 

Corte d’Appello di Palermo 2 marzo 2013 n. 331

 

Il compenso per l’attività di amministratore giudiziario in favore dell’armatore non ha natura privilegiata.

 

Con la sentenza in commento la Corte di appello di Palermo è stata chiamata a valutare se il compenso per l’attività di amministratore giudiziario resa a favore dell’armatore nell’ambito di una procedura ex art. 2409 c.c. possa o meno annoverarsi fra i crediti aventi natura privilegiata ai sensi dell’art. 552 n. 1 c. nav. e quindi destinati al soddisfacimento in via preferenziale rispetto agli altri crediti attraverso il ricavato della vendita della nave.

In particolare, gli amministratori giudiziari assumevano che il loro compenso fosse assistito da privilegio sulla nave, sul presupposto che il credito sarebbe scaturito da un procedimento, quello ex art. 2409 c.c., avente natura cautelare e conservativa.

Nella delineata prospettiva gli appellanti avevano presentato opposizione alla dismissione della bandiera ai sensi dell’art. 156, comma 4, c. nav. e, una volta appreso che la procedura di vendita all’estero era garantita da una fideiussione bancaria finalizzata al pagamento dei crediti privilegiati, avevano introdotto un giudizio volto a far dichiarare giudizialmente la natura privilegiata del loro credito.

A fronte del rigetto della domanda in primo grado, i creditori avevano proposto appello.

La questione sottoposta all’esame della Corte consiste in sostanza nel comprendere se le spese legate alla procedura ex art. 2409 c.c. — che costituisce azione volta ad eliminare e rimuovere gravi irregolarità da parte degli amministratori e dei sindaci, con l’intervento dell’autorità giudiziaria, la quale nei casi gravi può nominare anche un amministratore giudiziario — possano essere equiparate alle spese giudiziali per atti conservativi a cui fa testuale riferimento l’art. 552, n. 1, c. nav. ovvero alle spese per la conservazione materiale della nave menzionate nell’ultima parte della norma citata.

Ora, ad avviso di chi scrive, già la mancanza di quel particolare rapporto di connessione, che è invece caratteristica fondamentale dei privilegi speciali sulla nave, tra il credito vantato e il bene nave conduce di per sé ad escludere alla radice la configurabilità del preteso privilegio.

S’aggiunga che la Corte, prendendo le mosse da precedenti molto risalenti della Corte di cassazione, ma a quanto consta mai contraddetti, ha poi correttamente negato che la natura della procedura ex art. 2409 c.c. possa definirsi conservativa, non essendo finalizzata alla conservazione del bene nell’interesse di tutti i creditori, ma, piuttosto, al ripristino di una corretta amministrazione a favore della medesima società e dei soci, con la conseguenza che i crediti da essa nascenti non possono considerarsi privilegiati.

Peraltro i giudici della corte territoriale hanno altresì rigettato l’assunto secondo cui il compenso maturato dall’amministratore giudiziario potesse comunque rientrare nelle spese incontrate per la conservazione materiale della nave di cui all’ultima parte dell’art. 552, n. 1, c. nav. ostandovi, a tacer d’altro, la circostanza che tali spese devono essere fatte «dopo l’entrata della nave nell’ultimo porto», laddove le somme vantate dagli appellanti erano state liquidate in data precedente all’ultima entrata della nave in porto.

 

 Francesco Mancini

 

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Trasporto aereo di persone - Negato imbarco, cancellazione, ritardo prolungato - Reg. (CE) n. 261/2004 - Modificazioni.

 

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in merito al trasporto aereo di passeggeri e dei loro bagagli

 

La proposta modificativa del reg. (CE) n. 261/2004.

 

Secondo la relazione sulla cittadinanza dell’Unione europea intitolata «Eliminare gli ostacoli all’esercizio dei diritti dei cittadini dell’Unione» (del 16 ottobre 2010) i passeggeri di tutti i mezzi di trasporto hanno bisogno di maggiore tutela dei propri diritti. Alle stesse conclusioni si è giunti attraverso Il Libro bianco della Commissione in materia di trasporti (del 28 marzo 2011) in cui si è evidenziata la necessità di definire un’interpretazione uniforme della legislazione dell’Unione europea sui diritti dei passeggeri. La Commissione ha altresì evidenziato le diverse interpretazioni del reg. (CE) n. 261/2004 dovute a punti del regolamento poco chiari e suscettibili di diverse interpretazioni.

Si giunge così alla proposta modificativa del reg. (CE) n. 261/2004, contenente una relazione preliminare in cui si dà atto delle indagini svolte sul tema, della procedura di consultazione pubblica svolta fra il dicembre 2011 e marzo 2012 (consultabile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/transport/passengers/consultations/ 2012-03-11-apr_en.htm) e dell’esame delle varie proposte considerate. Infine è elaborato il testo del nuovo regolamento che potrebbe andare a sostituire il n. 261/2004.

Nel nuovo testo del regolamento si considererebbe «volo cancellato» anche quello in cui l’aeromobile effettivamente decollato sia stato costretto ad atterrare in luogo diverso dalla originaria destinazione o a tornare all’aeroporto di partenza (art. 1 della proposta).

Pur non essendo questa le sede per un dettagliato esame delle modifiche proposte, si segnala: l’introduzione di molte nuove definizioni all’art. 2, la sostituzione degli art. 6, 8, 13, 14, 16, 17; la modifica di molti altri e l’inserimento degli art. 6-bis, 16-bis, 16-ter e16-quater.

L’attuale art. 6 prevede che il vettore aereo operativo «qualora possa ragionevolmente prevedere che il volo sarà ritardato, rispetto all'orario di partenza previsto: (a) di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km; o (b) di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km; o (c) di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lett. a o b, il vettore aereo operativo» presta ai passeggeri l’assistenza consistente in pasti, albergo per i pernottamenti necessari, servizio di trasporto fra albergo e aeroporto e due chiamate telefoniche o fax, e-mail.

Il nuovo art. 6, intitolato non più «Ritardo» ma «Ritardi prolungati», prevederebbe che il vettore garantisca pasti e chiamate telefoniche (fax o e-mail) quando il ritardo sia almeno di due ore; sistemazione in albergo e trasporto fra l’aeroporto e il luogo di sistemazione — incluso albergo, luogo di residenza del passeggero o altro — se il ritardo sia di almeno cinque ore e includa una o più notti. In questa ultima ipotesi di ritardo (almeno cinque ore) sarebbe altresì previsto il rimborso entro sette giorni dalla richiesta del prezzo del volo per le parti di tratta non effettuate o risultanti inutili rispetto al programma di viaggio o nel caso del volo di ritorno al punto di partenza.

Sono inoltre previste modifiche al reg. (CE) n. 2027/97 e due allegati, di cui il primo individua (non tassativamente) le ipotesi di circostanze eccezionali ed il secondo è uno schema riassuntivo delle norme, sostanzialmente in tema di responsabilità, applicate ai vettori aerei della Comunità in base al diritto dell’Unione europea e della Convenzione di Montreal.

 Con riferimento alle circostanze eccezionali si segnala che viene aggiunta la seguente definizione (lett. m dell’art. 2): «circostanze che, per loro natura o loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfuggono al suo effettivo controllo» e, fra le altre, vi rientrano le calamità naturali, i problemi tecnici non inerenti al normale funzionamento dell’aeromobile, l’identificazione di un difetto durante le operazioni di volo che ne impediscono il normale proseguimento, il difetto di fabbricazione nascosto (vizio occulto).

Si tratta di un testo innovativo che potrà modificare gli attuali equilibri — disequilibri o equilibri precari — che il settore aereo sta vivendo e che sarà interessante esaminare alla luce dell’incidenza del regolamento sugli attuali costi sopportati dai vettori e sugli effettivi benefici che i passeggeri ne potranno trarre.

 

Cristina De Marzi