CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI
Dipartimento Centro Studi - Formazione e Crediti
formativi
Progetto sul
Diritto della Navigazione e dei Trasporti
Newsletter del Progetto sul Diritto della Navigazione e dei
Trasporti
Numero
12 – maggio 2013
Sono
lieto di presentare l’undicesimo numero della Newsletter, frutto dello studio dei componenti del Progetto sul
Diritto della Navigazione e dei Trasporti e del coordinamento scientifico del
titolare della cattedra di Diritto della Navigazione dell’Università
Sono
di seguito riportati i principali argomenti trattati e il link per una lettura completa della Newsletter.
Il Consigliere
delegato al Progetto sul Diritto della Navigazione e dei Trasporti
Avv. Fabrizio
Bruni
PROGETTO SUL DIRITTO
DELLA NAVIGAZIONE E DEI TRASPORTI
CONSIGLIERE DELEGATO: Avv. Fabrizio Bruni
Sezione I: DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE
COORDINATORE: Prof. Leopoldo Tullio
Collaboratori per la redazione di questa newsletter:
Cristina De Marzi, Francesco Mancini, Cristina Sposi.
Indice degli argomenti trattati
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TRIBUNALE DI
REGGIO EMILIA 23 FEBBRAIO 2013
Sul risarcimento sia del danno patrimoniale sia di quello
non patrimoniale da vacanza rovinata.
Il Tribunale di Reggio
Emilia è stato chiamato a decidere, nella fattispecie in esame, su una duplice
richiesta di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, conseguente
alla perdita di un bagaglio verificatasi durante un viaggio aereo.
Nel caso de quo era stato acquistato per mezzo di
un tour operator, per il viaggio di
nozze, un pacchetto turistico con destinazione Cayo Largo che comprendeva anche
un’assicurazione ed il biglietto aereo.
Nel viaggio di andata il
viaggiatore, sbarcato a destinazione, non rinveniva il bagaglio ed era quindi
costretto ad acquistare beni di prima necessità e medicinali del genere di
quelli contenuti nel suddetto bagaglio, che tra l’altro non veniva più
ritrovato.
Sulla base di ciò veniva
incardinato un giudizio nel quale l’attore chiedeva:
— la condanna del
vettore al risarcimento del danno patrimoniale, corrispondente al valore degli
oggetti contenuti nel bagaglio smarrito, nei limiti previsti dalla Convenzione
di Montreal del 28 maggio 1999;
— la condanna dell’assicurazione
al risarcimento del danno patrimoniale consistente nella differenza tra il
valore del bagaglio perduto e quanto risarcito dal vettore;
— la condanna del
vettore e del tour operator in solido
al risarcimento del danno patrimoniale derivante dalle spese sostenute per
l’acquisto di beni di prima necessità e la condanna al risarcimento del danno
non patrimoniale da vacanza rovinata.
Il giudice, ritenuto
provato in giudizio, attraverso la deposizione del teste, moglie dell’attore,
il valore dei beni contenuti nel bagaglio, ha riconosciuto sussistente il danno
patrimoniale quantificato in una somma superiore al massimale previsto dalla
Convenzione di Montreal; pertanto ha condannato il vettore al risarcimento
della somma pari al massimale previsto dalla citata Convenzione e
l’assicurazione (sulla base del contratto assicurativo stipulato tra le parti)
al pagamento della somma corrispondente alla differenza tra il valore del bagaglio
smarrito e quanto risarcito dal vettore; il tutto con rivalutazione ed
interessi moratori al tasso legale dalla data del fatto.
Anche il danno non
patrimoniale da vacanza rovinata è stato ritenuto sussistente dall’autorità
giudicante, la quale ha evidenziato come la perdita dell’intero bagaglio
avvenuta in un Paese distante migliaia di chilometri abbia intuitivamente ed
inevitabilmente prodotto un pregiudizio consistente nell’impossibilità di
godere pienamente del viaggio, con l’aggravante che, trattandosi di viaggio di
nozze, lo stesso deve considerarsi un’occasione irripetibile!
Tale condanna, emessa
nei confronti sia del vettore sia del tour
operator in solido ed in via equitativa, è stata disposta dal giudice anche
con attenzione alla più recente giurisprudenza della Cassazione, la quale «nel
ribadire la configurabilità ontologica del danno patrimoniale sulla base
dell’art. 2059 c.c. e dell’art. 2 cost.», ha inoltre evidenziato come tale
danno debba considerarsi di particolare gravità soprattutto nell’ipotesi di
viaggio di nozze. Il giudicante ha inoltre poi evidenziato come la giurisprudenza
di legittimità abbia chiarito il diritto del turista-consumatore a pretendere
il risarcimento del danno non patrimoniale da parte dell’organizzatore e del
venditore anche qualora la responsabilità sia imputabile ad altri prestatori di
servizi.
Infine è stata invece
respinta la richiesta di parte attrice di risarcimento del danno emergente per
le spese affrontate per l’acquisto di alcuni degli oggetti smarriti, perché
giustamente considerata una duplicazione del risarcimento già riconosciuto,
consistente nel valore dei beni andati perduti.
Cristina Sposi
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Corte d’Appello
di Palermo 2 marzo 2013 n. 331
Il compenso per
l’attività di amministratore giudiziario in favore dell’armatore non ha natura
privilegiata.
Con la sentenza in commento
In particolare, gli amministratori
giudiziari assumevano che il loro compenso fosse assistito da privilegio sulla
nave, sul presupposto che il credito sarebbe scaturito da un procedimento,
quello ex art. 2409 c.c., avente natura cautelare e conservativa.
Nella delineata prospettiva gli
appellanti avevano presentato opposizione alla dismissione della bandiera ai
sensi dell’art. 156, comma 4, c. nav. e, una volta appreso che la procedura di
vendita all’estero era garantita da una fideiussione bancaria finalizzata al
pagamento dei crediti privilegiati, avevano introdotto un giudizio volto a far
dichiarare giudizialmente la natura privilegiata del loro credito.
A fronte del rigetto della domanda in
primo grado, i creditori avevano proposto appello.
La questione sottoposta all’esame della
Corte consiste in sostanza nel comprendere se le spese legate alla procedura ex
art. 2409 c.c. — che costituisce azione volta ad eliminare e rimuovere gravi irregolarità da parte degli
amministratori e dei sindaci, con l’intervento dell’autorità giudiziaria, la
quale nei casi gravi può nominare anche un amministratore giudiziario — possano
essere equiparate alle spese giudiziali per atti conservativi a cui fa testuale
riferimento l’art. 552, n. 1, c. nav. ovvero alle spese per la conservazione
materiale della nave menzionate nell’ultima parte della norma citata.
Ora, ad avviso di chi scrive, già la
mancanza di quel particolare rapporto di connessione, che è invece
caratteristica fondamentale dei privilegi speciali sulla nave, tra il credito
vantato e il bene nave conduce di per sé ad escludere alla radice la configurabilità
del preteso privilegio.
S’aggiunga che
Peraltro i giudici della corte
territoriale hanno altresì rigettato l’assunto secondo cui il compenso maturato
dall’amministratore giudiziario potesse comunque rientrare nelle spese
incontrate per la conservazione materiale della nave di cui all’ultima parte
dell’art. 552, n. 1, c. nav. ostandovi, a tacer d’altro, la circostanza che
tali spese devono essere fatte «dopo l’entrata della nave nell’ultimo porto»,
laddove le somme vantate dagli appellanti erano state liquidate in data
precedente all’ultima entrata della nave in porto.
Francesco Mancini
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La proposta
modificativa del reg. (CE) n. 261/2004.
Secondo la relazione
sulla cittadinanza dell’Unione europea intitolata «Eliminare gli ostacoli
all’esercizio dei diritti dei cittadini dell’Unione» (del 16 ottobre 2010) i
passeggeri di tutti i mezzi di trasporto hanno bisogno di maggiore tutela dei
propri diritti. Alle stesse conclusioni si è giunti attraverso Il Libro bianco
della Commissione in materia di trasporti (del 28 marzo 2011) in cui si è
evidenziata la necessità di definire un’interpretazione uniforme della
legislazione dell’Unione europea sui diritti dei passeggeri.
Si giunge così
alla proposta modificativa del reg. (CE) n. 261/2004, contenente una relazione
preliminare in cui si dà atto delle indagini svolte sul tema, della procedura
di consultazione pubblica svolta fra il dicembre 2011 e marzo 2012
(consultabile all’indirizzo:
https://ec.europa.eu/transport/passengers/consultations/ 2012-03-11-apr_en.htm)
e dell’esame delle varie proposte considerate. Infine è elaborato il testo del
nuovo regolamento che potrebbe andare a sostituire il n. 261/2004.
Nel nuovo testo
del regolamento si considererebbe «volo cancellato» anche quello in cui
l’aeromobile effettivamente decollato sia stato costretto ad atterrare in luogo
diverso dalla originaria destinazione o a tornare all’aeroporto di partenza
(art. 1 della proposta).
Pur non essendo
questa le sede per un dettagliato esame delle modifiche proposte, si segnala:
l’introduzione di molte nuove definizioni all’art. 2, la sostituzione degli art.
6, 8, 13, 14, 16, 17; la modifica di molti altri e l’inserimento degli art. 6-bis, 16-bis, 16-ter e16-quater.
L’attuale art.
6 prevede che il vettore aereo operativo «qualora possa ragionevolmente
prevedere che il volo sarà ritardato, rispetto all'orario di partenza previsto:
(a) di due o più ore per tutte le
tratte aeree pari o inferiori a
Il nuovo art. 6,
intitolato non più «Ritardo» ma «Ritardi prolungati», prevederebbe che il
vettore garantisca pasti e chiamate telefoniche (fax o e-mail) quando il
ritardo sia almeno di due ore; sistemazione in albergo e trasporto fra
l’aeroporto e il luogo di sistemazione — incluso albergo, luogo di residenza
del passeggero o altro — se il ritardo sia di almeno cinque ore e includa una o
più notti. In questa ultima ipotesi di ritardo (almeno cinque ore) sarebbe
altresì previsto il rimborso entro sette giorni dalla richiesta del prezzo del
volo per le parti di tratta non effettuate o risultanti inutili rispetto al
programma di viaggio o nel caso del volo di ritorno al punto di partenza.
Sono inoltre
previste modifiche al reg. (CE) n. 2027/97 e due allegati, di cui il primo
individua (non tassativamente) le ipotesi di circostanze eccezionali ed il
secondo è uno schema riassuntivo delle norme, sostanzialmente in tema di
responsabilità, applicate ai vettori aerei della Comunità in base al diritto
dell’Unione europea e della Convenzione di Montreal.
Con riferimento alle circostanze eccezionali
si segnala che viene aggiunta la seguente definizione (lett. m dell’art. 2): «circostanze che, per
loro natura o loro origine, non sono inerenti al normale esercizio
dell’attività del vettore aereo in questione e sfuggono al suo effettivo
controllo» e, fra le altre, vi rientrano le calamità naturali, i problemi
tecnici non inerenti al normale funzionamento dell’aeromobile,
l’identificazione di un difetto durante le operazioni di volo che ne
impediscono il normale proseguimento, il difetto di fabbricazione nascosto (vizio
occulto).
Si tratta di un
testo innovativo che potrà modificare gli attuali equilibri — disequilibri o
equilibri precari — che il settore aereo sta vivendo e che sarà interessante
esaminare alla luce dell’incidenza del regolamento sugli attuali costi
sopportati dai vettori e sugli effettivi benefici che i passeggeri ne potranno
trarre.
Cristina De Marzi