CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI ROMA
Dipartimento Centro studi -
Formazione e Crediti formativi
Progetto sul Diritto della Navigazione e dei
Trasporti
Newsletter di Diritto
della Navigazione e dei Trasporti
Numero 16 — gennaio-febbraio 2014
Sono lieto
di presentare il sedicesimo numero della Newsletter,
frutto dello studio dei componenti del Progetto sul Diritto della Navigazione e
dei Trasporti e del coordinamento scientifico del titolare della cattedra di
Diritto della Navigazione della Sapienza, Università di Roma, prof. Leopoldo
Tullio.
Sono di
seguito riportati gli argomenti trattati e il link per una lettura completa della Newsletter.
Il consigliere delegato al Progetto sul Diritto
della Navigazione e dei Trasporti
Avv. Fabrizio Bruni
PROGETTO
SUL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE E DEI TRASPORTI
CONSIGLIERE DELEGATO: Avv.
Fabrizio Bruni
COORDINATORE: Prof.
Leopoldo Tullio
Collaboratori per la redazione
di questa Newsletter:
Cristina De Marzi, Francesco Mancini, Giovanni Marchiafava, Cristina
Sposi, Andrea Tamburro.
Indice degli argomenti trattati
Contratto di
viaggio turistico – CCV - intermediario
di viaggi – vendita di un servizio - obblighi informativi – inadempimento –
vacanza rovinata - viaggio di nozze.
Demanio idrico -
Darsene scavate a secco su aree private - Natura demaniale.
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Contratto di viaggio turistico – CCV
- intermediario di viaggi – vendita di
un servizio - obblighi informativi – inadempimento – vacanza rovinata - viaggio
di nozze.
CORTE
DI CASSAZIONE, SEZ. iii, 12 NOVEMBRE 2013 N. 25410
La tutela del
coniuge del viaggiatore e l’obbligo di informazione dell’intermediario di
viaggi anche in caso di fornitura di un servizio isolato.
I coniugi convenivano quindi in giudizio
l’agenzia perché fosse riconosciuta responsabile dell’omessa informazione relativa
al visto di ingresso e dei conseguenti danni per non aver potuto trascorrere la
luna di miele che avevano organizzato. Il Giudice di pace respingeva la
domanda; essi proponevano appello al Tribunale di Genova, che nel 2007
respingeva l’appello ritenendo che: il marito non aveva subito alcun danno,
perché avrebbe potuto liberamente accedere nel Paese di destinazione; la moglie
non aveva diritto di invocare né le norme della Convenzione di Bruxelles del
1970 relativa al contratto di viaggio (CCV) perché il suo Paese di appartenenza
non ha sottoscritto
Si arriva così alla sentenza della
Cassazione del 2013, che ribalta le decisioni precedenti ritenendo l’agenzia di
viaggi responsabile per non aver informato i coniugi della necessità del visto
di ingresso per il Paese di destinazione, benché essa si fosse limitata a
fornire la sola prestazione del trasporto, e condannandola nei confronti di entrambi
i coniugi, nonostante l’inadempimento individuato dalla Cassazione si sia
verificato solo nei confronti della moglie.
Secondo
Con riferimento, poi, all’obbligo
dell’agenzia di informare la signora della necessità del visto,
Cristina De Marzi
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Demanio idrico - Darsene scavate a secco su
aree private - Natura demaniale.
Cass.,
sez. un., 20 novembre 2013 n. 26036.
Sulla qualificazione giuridica delle darsene
a secco realizzate su terreni privati attigui a laghi pubblici.
Nella sentenza in commento
Per quanto attiene a tale questione, i giudici di legittimità hanno
ritenuto che la realizzazione di una darsena mediante escavazione e allagamento
di un terreno privato sito sull’alveo lacustre non rende possibile scindere la
proprietà privata del terreno da quella demaniale dell’acqua e quindi non
consente di considerare la darsena come un bene appartenente a un privato. A
seguito della tracimazione delle acque del lago sulla prospiciente area
privata, e cioè di una «situazione simile ad un “allargamento del lago”», la
darsena ivi edificata, in virtù dei principi di inseparabilità tra acqua e
alveo lacustre e di inalienabilità dei beni demaniali, assume natura demaniale
per accessione alla cosa principale. D’altra parte, l’inclusione nel demanio
idrico di un terreno privato sul quale è stata edificata una darsena, secondo i
giudici di legittimità, non richiede alcuna manifestazione di volontà anche
tacita da parte della pubblica amministrazione giacché per i beni artificiali
l’acquisto della qualità di bene pubblico è connesso a una situazione di fatto,
ossia in questo caso a un’espansione dell’alveo lacustre, e non a uno specifico
atto giuridico diretto a conferirgli natura demaniale (Cass., sez. un., 6
novembre 1998 n.
Con la sentenza in epigrafe,
Giovanni Marchiafava
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Raccomandatario marittimo - Sottoscrizione
della polizza di carico come «agente» - Inidoneità a provare la qualità di
raccomandatario.
Corte
di cassazione, SEZ. III, 26 novembre 2013 n. 26234
Il soggetto che
sottoscrive la polizza di carico come «agente» non riveste la qualità di
raccomandatario marittimo.
La sentenza in commento riguarda il tema
della legittimazione processuale del raccomandatario marittimo ed in
particolare della prova del rapporto di raccomandazione. La questione, con particolare riferimento al
lato passivo della legittimazione processuale, è stata recentemente affrontata
da altra pronuncia della Corte di cassazione (cfr. Cass. 8 giugno 2012 n. 9354,
pubblicata sul n. 4 della presente Newsletter
con commento di F. Mancini,
nonché in Giust. civ. 2013, I, 2132
con nota di M. Comenale Pinto).
La vicenda all’esame del giudice di
legittimità è in sintesi la seguente: una società, dovendo agire contro il
vettore per il risarcimento dei danni conseguenti all’indebito svincolo di
merci rappresentate da polizza di carico, cita in giudizio il preteso
raccomandatario marittimo, assumendo la sussistenza della relativa veste in ragione
del fatto che lo stesso aveva sottoscritto la polizza di carico, seppur in
qualità di «agente».
Con la concisa sentenza in commento,
Forse si è persa l’occasione per fare
chiarezza su un tema controverso,
sbrigativamente trattato nella sentenza in esame e sul quale si
registrano anche nella giurisprudenza di merito pronunce contrastanti
(riportate in S. Prete, Il raccomandatario marittimo nella
evoluzione giurisprudenziale, Milano, 2009, 43 ss).
Va infatti premesso che la sottoscrizione
della documentazione di trasporto è sicuramente attività ricompresa nelle
mansioni tipiche del raccomandatario, così come enucleate dalla giurisprudenza
di legittimità, a cominciare dalle note sentenze del 1991.
Se è vero che ciò non basta ad attribuire
la qualifica in parola in capo al soggetto che svolge la mansione tipica,
dovendo altresì appurarsi che l’attività sia compiuta nella dichiarata veste di
raccomandatario nonché nel nome del raccomandante (cfr. S. Prete, Il raccomandatario marittimo, cit., 43), è altresì vero che la
dicitura «agente» che ha accompagnato nella specie la sottoscrizione della
polizza non vale di per sé ad escludere l’elemento della dichiarata veste di
raccomandatario, anche perché nella prassi non è infrequente che il
raccomandatario sottoscriva le polizze con la dicitura «as agent» o altra equivalente.
Peraltro la sentenza non convince neppure
laddove afferma, volendo avvalorare l’atteggiamento rigoroso in tema di prova
del rapporto di raccomandazione, che la
qualifica di raccomandatario e lo svolgimento delle relative funzioni
presuppone anche un’investitura di carattere formale.
I supremi giudici sembrano al riguardo
alludere agli adempimenti formali previsti dall’art. 289 c. nav. in materia di
«pubblicità della procura» nonché a
quelli di cui all’art. 3 della legge n. 135/1977 secondo cui «il
raccomandatario di una nave straniera, all’arrivo della stessa nel porto in cui
opera, deve far pervenire al comandante del porto una nota
da cui risultino il nome e l’indirizzo dell’armatore o del noleggiatore
o del vettore, dal quale ha ricevuto il mandato».
Va però segnalato che, secondo l’orientamento
prevalente, il contratto di raccomandazione non è soggetto ad alcuna forma
vincolata né per la sua esistenza né per la sua prova.
Gli adempimenti formali previsti dall’art.
289 c. nav. rilevano solo ai fini degli effetti della mancata pubblicità della
procura sulla rappresentanza (che si reputerà generale) nonché ai fini dell’opponibilità
ai terzi di eventuali limitazioni, modificazioni o revoca del potere di rappresentanza;
gli adempimenti formali di cui all’art. 3 della legge n. 135/1977 sono dal
canto loro rivolti a fornire ai terzi garanzie per le obbligazioni sorte nell’esercizio
dei poteri rappresentativi, non certo a fornire la prova certa del rapporto di
raccomandazione (in questo senso, tra le altre, cfr. Cass. 15 giugno 1989 n.
Non è senza significato, infatti, che una
recente sentenza di merito abbia ritenuto provato il rapporto di
raccomandazione attraverso il combinato operare del principio dell’apparenza e
dell’istituto del mandato tacito, a condizione però che risulti un
comportamento da parte del presunto preponente idoneo ad ingenerare nel terzo
il convincimento che questi abbia effettivamente conferito al raccomandatario
il potere di rappresentanza (cfr. Trib. Ravenna 9 marzo
Francesco Mancini
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Trasporto ferroviario
di persone - Danni alla persona del passeggero - Carenza di legittimazione
passiva delle Ferrovie dello Stato s.p.a. - Carenza di legittimazione passiva
dell’assicuratore del vettore.
TRIBUNALE
DI BARI 24 OTTOBRE 2013
In tema di legittimazione passiva del vettore
ferroviario e del suo assicuratore.
Nel caso in esame un passeggero di un
treno regionale subiva fratture e traumi distorsivi in seguito ad una rovinosa
caduta avvenuta mentre scendeva le scale interne del treno per accedere al
vagone sottostante; la caduta era causata dalla presenza di insidie sulle scale
interne derivanti da difetto di manutenzione.
La domanda di risarcimento dei danni,
proposta contro Ferrovie dello Stato s.p.a. e Assicurazioni Generali s.p.a.,
veniva rigettata per difetto di legittimazione passiva delle convenute.
Deve, infatti, considerarsi che con legge
n. 210/1985 è dapprima avvenuta la successione dell’Ente Ferrovie dello Stato
all’Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato; successivamente, con deliberazione
del CIPE in data 12 agosto 1992, ai sensi dell’art. 18 d.l. 333/1992, convertito
in legge n. 359/1992, si è realizzata la trasformazione dell’Ente Ferrovie
dello Stato nella omonima società per azioni; infine, si è verificata la
separazione delle competenze tra R.F.I. s.p.a., soggetto gestore delle
infrastrutture del trasporto ferroviario, e
Trenitalia s.p.a., soggetto gestore del servizio di trasporto
ferroviario dei passeggeri.
Erroneamente, pertanto, parte attrice ha
convenuto in giudizio le Ferrovie dello Stato s.p.a., cui competono gli
indirizzi strategici del gruppo Ferrovie dello Stato, al cui interno opera in
completa autonomia gestionale Trenitalia s.p.a., che si occupa specificamente
della gestione delle attività di trasporto dei passeggeri.
Nella fattispecie in oggetto è stato
dunque ravvisato il difetto di legittimazione attiva dell’attore, atteso che
parte attrice pretendeva di ottenere una sentenza di condanna benché i fatti
posti a fondamento della domanda rivelassero l’estraneità delle società
convenute al rapporto sostanziale controverso.
Come è noto, la legitimatio ad causam consiste nella titolarità del potere di
promuovere un’azione in ordine al rapporto sostanziale dedotto in giudizio,
mediante l’indicazione di fatti in astratto idonei fondare il diritto azionato,
secondo la prospettazione dell’attore. La legittimazione ad agire costituisce
pertanto una condizione dell’azione, ossia una condizione per ottenere dal
giudice una qualsiasi decisione di merito, la cui sussistenza deve essere
verificata esclusivamente sulla base della fattispecie giuridica prospettata
dall’attore, prescindendo dall’effettiva titolarità del rapporto dedotto in
giudizio (cfr., ex plurimis, Cass. 16
maggio 2013 n.
In merito alla
citazione in giudizio delle Assicurazioni Generali s.p.a., il Tribunale di Bari
ha ritenuto il difetto di legittimazione passiva della compagnia assicuratrice
sulla base del consolidato principio secondo cui nell’assicurazione della
responsabilità civile il danneggiato è terzo estraneo rispetto al rapporto tra
assicurato ed assicuratore (cfr., ex
plurimis, Cass. 5 dicembre 2011 n.
Andrea Tamburro
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Trasporto stradale di
persone - Responsabilità del vettore- Presunzione di colpa - Concorso di colpa
del passeggero.
CORTE
DI CASSAZIONE, SEZ. III, 3 OTTOBRE 2013 N.22603
Responsabilità
del vettore ex art. 1681 c.c. e concorso di colpa del passeggero.
Il ricorso sul quale la suprema
Corte di cassazione è stata chiamata a decidere ha ad oggetto l’accertamento
della responsabilità del vettore per sinistro occorso ad un passeggero durante
il viaggio su un autobus di linea.
Il viaggiatore aveva
convenuto, innanzi al Giudice di pace di Castellammare di Stabia, l’azienda
trasportatrice e la compagnia di assicurazione, chiedendo la condanna in solido
delle stesse al risarcimento delle lesioni personali che asseriva di aver
subito a seguito della caduta, provocata dalla brusca frenata dell’autobus sul
quale viaggiava.
Il Giudice di pace aveva
accolto solo parzialmente la domanda, avendo ritenuto la parte attrice
corresponsabile nella produzione del sinistro nella misura del 70%.
Avverso la detta
sentenza l’attrice aveva proposto appello innanzi il Tribunale di Torre
Annunziata, sez. distaccata di Castellammare di Stabia, appello che veniva
accolto parzialmente stabilendo il Tribunale la corresponsabilità di entrambe
le parti nella misura del 50%.
Pertanto parte attrice
proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale per tre
ordini di motivi.
1) La sentenza viene
censurata per non aver ritenuto superata la presunzione di colpa del vettore,
disciplinata all’art. 1681 c.c., mancando la prova dell’adozione di tutte le
misure idonee ad evitare il danno.
2) La ricorrente lamenta
il mancato riconoscimento dell’esistenza di un danno biologico permanente in
ordine al sinistro e la violazione e falsa applicazione dell’art. 41 c.p. che
stabilisce il principio di equivalenza causale. Il Tribunale infatti ha
riconosciuto solo un danno biologico temporaneo, avendo il ctu accertato la
presenza di preesistenti patologie sulle quali la caduta ha prodotto un effetto
riacutizzante, causando solamente un danno temporaneo. Sostiene invece la
ricorrente che, qualora l’invalidità derivi da una concorrenza di fattori,
sulla base del suddetto art. 41 c.p. un ruolo di concausa deve essere
attribuito anche a fattori di aggravamento.
3) Insufficiente e
omessa motivazione della sentenza. Il Tribunale avrebbe valutato in maniera
superficiale sia l’an sia il quantum debeatur. In relazione all’an, la ricorrente lamenta una
valutazione superficiale del Tribunale che avrebbe dato scarsa rilevanza al
comportamento assunto dal conducente dell’autobus, ricercando a suo carico
elementi di colpa indiziari e presuntivi. In relazione al quantum la decisione sarebbe stata fondata sul mero rinvio all’iter
logico seguito dal giudice di prime cure.
In primo luogo occorre
rilevare che il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla suprema Corte in
ordine ai tre quesiti di diritto formulati, tuttavia
A) la mancanza di una
prova che consenta di vincere la presunzione di responsabilità stabilita a
carico del vettore dall’art. 1681 c.c., non impedisce l’accertamento di un concorso
di colpa della parte danneggiata, comunque tenuta ad assumere durante il
viaggio un comportamento improntato alle usuali norme di prudenza e diligenza;
nel caso di specie il concorso di colpa della ricorrente era stato stabilito
sulla base dell’accertamento del mancato uso da parte della stessa dei supporti
di sicurezza presenti a bordo dell’autobus per la tutela dei passeggeri che
viaggiavano in piedi.
B) Il Tribunale ha
deciso correttamente liquidando il solo danno biologico temporaneo, non avendo
la ricorrente provato l’esistenza di un danno permanente causato dalla caduta.
C) La sentenza impugnata
è sorretta da una idonea motivazione e pertanto deve ritenersi incensurabile in
cassazione, a ciò deve aggiungersi inoltre la mancata deduzione da parte
ricorrente di specifici elementi utili a confutare l’iter logico del
ragionamento seguito dal giudice di merito.
Cristina Sposi