CONSIGLIO DELL’ORDINE

DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Dipartimento Centro studi - Formazione e Crediti formativi

Progetto sul Diritto della Navigazione e dei Trasporti

 

Newsletter di Diritto della Navigazione e dei Trasporti

Numero 16 — gennaio-febbraio 2014

 

Sono lieto di presentare il sedicesimo numero della Newsletter, frutto dello studio dei componenti del Progetto sul Diritto della Navigazione e dei Trasporti e del coordinamento scientifico del titolare della cattedra di Diritto della Navigazione della Sapienza, Università di Roma, prof. Leopoldo Tullio.

Sono di seguito riportati gli argomenti trattati e il link per una lettura completa della Newsletter.

Il consigliere delegato al Progetto sul Diritto della Navigazione e dei Trasporti

Avv. Fabrizio Bruni

 

 

PROGETTO SUL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE E DEI TRASPORTI

 

CONSIGLIERE DELEGATO: Avv. Fabrizio Bruni

 

COORDINATORE: Prof. Leopoldo Tullio

 

Collaboratori per la redazione di questa Newsletter:

Cristina De Marzi, Francesco Mancini, Giovanni Marchiafava, Cristina Sposi, Andrea Tamburro.

 

 

Indice degli argomenti trattati

 

Contratto di viaggio turistico – CCV -  intermediario di viaggi – vendita di un servizio - obblighi informativi – inadempimento – vacanza rovinata - viaggio di nozze.

Demanio idrico - Darsene scavate a secco su aree private - Natura demaniale.

Raccomandatario marittimo  -  Sottoscrizione della polizza di carico come «agente» - Inidoneità a provare la qualità di raccomandatario. 

Trasporto ferroviario di persone - Danni alla persona del passeggero - Carenza di legittimazione passiva delle Ferrovie dello Stato s.p.a. - Carenza di legittimazione passiva dell’assicuratore del vettore.

Trasporto stradale di persone - Responsabilità del vettore- Presunzione di colpa - Concorso di colpa del passeggero.

 

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Contratto di viaggio turistico – CCV -  intermediario di viaggi – vendita di un servizio - obblighi informativi – inadempimento – vacanza rovinata - viaggio di nozze.

 

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. iii, 12 NOVEMBRE 2013 N. 25410

 

La tutela del coniuge del viaggiatore e l’obbligo di informazione dell’intermediario di viaggi anche in caso di fornitura di un servizio isolato.

 

La Corte di Cassazione viene chiamata a pronunciarsi sulla seguente questione: marito italiano e moglie ecuadoriana volevano (nel 2004) fare il loro viaggio di nozze in Thailandia e a tal fine acquistavano da una agenzia di viaggi i biglietti aerei. Giunti all’aeroporto di destinazione, alla signora veniva negato l’ingresso in Thailandia e le sequestravano il passaporto ed il biglietto di viaggio perché priva del visto di ingresso del consolato competente, necessario per i cittadini extracomunitari.

I coniugi convenivano quindi in giudizio l’agenzia perché fosse riconosciuta responsabile dell’omessa informazione relativa al visto di ingresso e dei conseguenti danni per non aver potuto trascorrere la luna di miele che avevano organizzato. Il Giudice di pace respingeva la domanda; essi proponevano appello al Tribunale di Genova, che nel 2007 respingeva l’appello ritenendo che: il marito non aveva subito alcun danno, perché avrebbe potuto liberamente accedere nel Paese di destinazione; la moglie non aveva diritto di invocare né le norme della Convenzione di Bruxelles del 1970 relativa al contratto di viaggio (CCV) perché il suo Paese di appartenenza non ha sottoscritto la Convenzione, né le norme del d.lg. 111/1995 (in vigore all’epoca dei fatti) non essendo cittadina italiana.

Si arriva così alla sentenza della Cassazione del 2013, che ribalta le decisioni precedenti ritenendo l’agenzia di viaggi responsabile per non aver informato i coniugi della necessità del visto di ingresso per il Paese di destinazione, benché essa si fosse limitata a fornire la sola prestazione del trasporto, e condannandola nei confronti di entrambi i coniugi, nonostante l’inadempimento individuato dalla Cassazione si sia verificato solo nei confronti della moglie.

Secondo la Cassazione, pur essendo due ed autonomi i contratti di trasporto aereo conclusi dai coniugi con l’acquisto dei biglietti, si tratterebbe tuttavia di due contratti collegati in cui lo scopo perseguito dai contraenti riguardava un risultato unitario e di interesse comune, rappresentato dalla realizzabilità del viaggio di nozze. Pertanto anche il marito, secondo la Cassazione, ha subito un danno dall’omessa informazione circa il visto, non avendo potuto usufruire del viaggio di nozze.

La Cassazione ha poi rilevato l’errore del giudice dell’appello che ha escluso l’applicabilità al caso di specie della CCV sul presupposto che lo Stato di nascita della signora non ha ratificato la Convenzione. L’art. 2 della stessa ne prevede l’applicabilità a qualunque contratto concluso da un organizzatore o da un intermediario di viaggi (come nel caso in esame) qualora la sua sede principale o la sede di lavoro tramite la quale il contratto è stato concluso si trovi in uno Stato contraente,  che nel caso che ci occupa era l’Italia.

Con riferimento, poi, all’obbligo dell’agenzia di informare la signora della necessità del visto, la Corte precisa che un tale obbligo non è specificamente previsto dalla CCV quando l’intermediario di viaggi fornisca una singola prestazione, tuttavia esso deriva dal più generale obbligo di protezione dei diritti e degli interessi dei viaggiatori secondo i principi generali del diritto ed i buoni usi in questo campo (art. 3 CCV). La Cassazione ritiene che l’intermediario di viaggi, per la natura della professione che svolge, ha conoscenza delle problematiche relative ai visti di ingresso nei vari Paesi ed avrebbe dovuto porsi il dubbio della necessità del visto e porlo alla cliente, così che la stessa avrebbe potuto anche autonomamente informarsi ed evitare l’accaduto.

 

Cristina De Marzi

 

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Demanio idrico - Darsene scavate a secco su aree private - Natura demaniale.

 

Cass., sez. un., 20 novembre 2013 n. 26036.

 

Sulla qualificazione giuridica delle darsene a secco realizzate su terreni privati attigui a laghi pubblici.

 

Nella sentenza in commento la Corte di cassazione a sezioni unite ha affrontato nuovamente la questione della natura giuridica delle darsene a secco costruite su terreni di proprietà privata adiacenti a laghi pubblici.

Per quanto attiene a tale questione, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la realizzazione di una darsena mediante escavazione e allagamento di un terreno privato sito sull’alveo lacustre non rende possibile scindere la proprietà privata del terreno da quella demaniale dell’acqua e quindi non consente di considerare la darsena come un bene appartenente a un privato. A seguito della tracimazione delle acque del lago sulla prospiciente area privata, e cioè di una «situazione simile ad un “allargamento del lago”», la darsena ivi edificata, in virtù dei principi di inseparabilità tra acqua e alveo lacustre e di inalienabilità dei beni demaniali, assume natura demaniale per accessione alla cosa principale. D’altra parte, l’inclusione nel demanio idrico di un terreno privato sul quale è stata edificata una darsena, secondo i giudici di legittimità, non richiede alcuna manifestazione di volontà anche tacita da parte della pubblica amministrazione giacché per i beni artificiali l’acquisto della qualità di bene pubblico è connesso a una situazione di fatto, ossia in questo caso a un’espansione dell’alveo lacustre, e non a uno specifico atto giuridico diretto a conferirgli natura demaniale (Cass., sez. un., 6 novembre 1998 n. 11211, in Foro it. 1999, I, 1522, 1526). Tale orientamento giurisprudenziale è conforme alle considerazioni di chi in dottrina ha ritenuto che un bene è demaniale quando esso abbia caratteristiche fisico-naturali proprie di un bene pubblico per definizione a prescindere dall’emanazione di uno specifico provvedimento amministrativo (A. M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, II, XV ed., 1989, 807). Diversamente, i giudici di legittimità hanno escluso che una darsena realizzata su un terreno privato non contiguo a un lago pubblico e circondato da proprietà privata, ma accessibile mediante un canale di collegamento che regola il flusso e il deflusso delle acque, acquisisca natura demaniale se l’edificazione della darsena non determina un’alterazione strutturale dell’alveo lacustre, quale situazione di fatto, attraverso la sua estensione fino all’area trasformata in darsena, valevole come modo di acquisto per la stessa dello status di bene pubblico (Cass., sez. un., 5 febbraio 2002 n. 1552, in Giust. civ. 2002, I, 2805, 2807). Pertanto, secondo gli stessi giudici di legittimità, ai fini della qualificazione giuridica della natura di una darsena attigua a un bene del demanio idrico è necessario svolgere un puntuale esame delle vicende costruttive della darsena e delle caratteristiche del rapporto tra la stessa e il bene del demanio idrico che costituisce la sua principale fonte di alimentazione (Cass. 31 gennaio 2012 n. 1379, in Giust. civ. 2012, I, 921).

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione a sezioni unite ha considerato corretta la decisione del Tribunale superiore delle acque pubbliche di attribuire il carattere di demanialità a un’area privata contigua a un lago pubblico sulla quale era posta una darsena e spogliatoi, a prescindere dalla sua effettiva originaria natura privata o demaniale. I giudici di legittimità in conformità al sopramenzionato orientamento giurisprudenziale hanno ritenuto che a seguito di opere di escavazione e di allagamento, poiché il terreno privato sul quale erano stati realizzati la darsena e gli spogliatoi era stato collocato in modo permanente al di sotto del livello raggiunto dall’acqua in regime di piena ordinaria, si era prodotto un fenomeno di accessione e quindi l’inclusione del medesimo terreno nell’alveo lacustre con consequenziale suo assoggettamento al regime giuridico del demanio idrico (Cass., sez. un., 6 novembre 1998 n. 11211, cit.). Tale fenomeno di accessione della darsena all’alveo lacustre, considerato dalle stesse sezioni unite della Corte di cassazione «l’argomento essenziale» dell’indirizzo giurisprudenziale da loro assunto, si è verificato per effetto del costante allagamento dell’area privata seppure tale perturbamento sia stato prodotto da un’opera dell’uomo, ma non dovuto a cause eccezionali (Cass., sez. un., 28 giugno 2005 n. 13834). Infine, i giudici di legittimità hanno evidenziato che tale indirizzo giurisprudenziale è ancora pienamente valido, nonostante una successiva pronuncia abbia espresso principi che possono sembrare porsi in senso opposto. In effetti detta pronuncia non costituisce un revirement da parte della Corte di cassazione sulla questione giuridica in esame giacché essa attiene a una fattispecie diversa, nella quale la darsena a secco era stata realizzata su un terreno privato non attiguo al lago e circondato da proprietà privata, e perciò non assimilabile a quella oggetto della sentenza in commento nella quale invece la darsena era stata realizzata nell’ambito dell’alveo lacustre (Cass., sez. un., 5 febbraio 2002 n. 1552, cit.).

 

Giovanni Marchiafava

 

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 Raccomandatario marittimo  -  Sottoscrizione della polizza di carico come «agente» - Inidoneità a provare la qualità di raccomandatario. 

 

Corte di cassazione, SEZ. III, 26 novembre 2013 n. 26234

 

Il soggetto che sottoscrive la polizza di carico come «agente» non riveste la qualità di raccomandatario marittimo. 

 

La sentenza in commento riguarda il tema della legittimazione processuale del raccomandatario marittimo ed in particolare della prova del rapporto di raccomandazione.  La questione, con particolare riferimento al lato passivo della legittimazione processuale, è stata recentemente affrontata da altra pronuncia della Corte di cassazione (cfr. Cass. 8 giugno 2012 n. 9354, pubblicata sul n. 4 della presente Newsletter con commento di F. Mancini, nonché in Giust. civ. 2013, I, 2132 con nota di M. Comenale Pinto).

La vicenda all’esame del giudice di legittimità è in sintesi la seguente: una società, dovendo agire contro il vettore per il risarcimento dei danni conseguenti all’indebito svincolo di merci rappresentate da polizza di carico, cita in giudizio il preteso raccomandatario marittimo, assumendo la sussistenza della relativa veste in ragione del fatto che lo stesso aveva sottoscritto la polizza di carico, seppur in qualità di «agente».

Con la concisa sentenza in commento, la Cassazione non prende esplicita posizione sulla questione, limitandosi a confermare la decisione della Corte di appello di Milano, la quale aveva escluso, anche sulla base di altri elementi di fatto non riportati nella sentenza e quindi non noti, che la sottoscrizione della polizza di carico come «agente» fosse elemento da cui poter inferire la sussistenza del rapporto di raccomandazione fra le parti e quindi della legittimazione passiva in capo al soggetto convenuto in giudizio come raccomandatario.

Forse si è persa l’occasione per fare chiarezza su un tema controverso,  sbrigativamente trattato nella sentenza in esame e sul quale si registrano anche nella giurisprudenza di merito pronunce contrastanti (riportate in S. Prete, Il raccomandatario marittimo nella evoluzione giurisprudenziale, Milano, 2009, 43 ss).

Va infatti premesso che la sottoscrizione della documentazione di trasporto è sicuramente attività ricompresa nelle mansioni tipiche del raccomandatario, così come enucleate dalla giurisprudenza di legittimità, a cominciare dalle note sentenze del 1991.

Se è vero che ciò non basta ad attribuire la qualifica in parola in capo al soggetto che svolge la mansione tipica, dovendo altresì appurarsi che l’attività sia compiuta nella dichiarata veste di raccomandatario nonché nel nome del raccomandante (cfr. S. Prete, Il raccomandatario marittimo, cit., 43), è altresì vero che la dicitura «agente» che ha accompagnato nella specie la sottoscrizione della polizza non vale di per sé ad escludere l’elemento della dichiarata veste di raccomandatario, anche perché nella prassi non è infrequente che il raccomandatario sottoscriva le polizze con la dicitura «as agent» o altra equivalente.

Peraltro la sentenza non convince neppure laddove afferma, volendo avvalorare l’atteggiamento rigoroso in tema di prova del rapporto di raccomandazione,  che la qualifica di raccomandatario e lo svolgimento delle relative funzioni presuppone anche un’investitura di carattere formale.

I supremi giudici sembrano al riguardo alludere agli adempimenti formali previsti dall’art. 289 c. nav. in materia di «pubblicità della procura» nonché a quelli di cui all’art. 3 della legge n. 135/1977 secondo cui «il raccomandatario di una nave straniera, all’arrivo della stessa nel porto in cui opera, deve far pervenire al comandante del porto una  nota  da cui risultino il nome e l’indirizzo dell’armatore o del noleggiatore o del vettore, dal quale ha ricevuto il mandato».

Va però segnalato che, secondo l’orientamento prevalente, il contratto di raccomandazione non è soggetto ad alcuna forma vincolata né per la sua esistenza né per la sua prova. 

Gli adempimenti formali previsti dall’art. 289 c. nav. rilevano solo ai fini degli effetti della mancata pubblicità della procura sulla rappresentanza (che si reputerà generale) nonché ai fini dell’opponibilità ai terzi di eventuali limitazioni, modificazioni o revoca del potere di rappresentanza; gli adempimenti formali di cui all’art. 3 della legge n. 135/1977 sono dal canto loro rivolti a fornire ai terzi garanzie per le obbligazioni sorte nell’esercizio dei poteri rappresentativi, non certo a fornire la prova certa del rapporto di raccomandazione (in questo senso, tra le altre, cfr. Cass. 15 giugno 1989 n. 2875, in Dir. mar. 1990, 1028).

Non è senza significato, infatti, che una recente sentenza di merito abbia ritenuto provato il rapporto di raccomandazione attraverso il combinato operare del principio dell’apparenza e dell’istituto del mandato tacito, a condizione però che risulti un comportamento da parte del presunto preponente idoneo ad ingenerare nel terzo il convincimento che questi abbia effettivamente conferito al raccomandatario il potere di rappresentanza (cfr. Trib. Ravenna 9 marzo 2005, in Dir. mar. 2006, 1290, con nota di C. Mellea, Principio dell’apparenza e conferimento tacito del mandato nella rappresentanza del raccomandatario marittimo).

 

Francesco Mancini

 

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Trasporto ferroviario di persone - Danni alla persona del passeggero - Carenza di legittimazione passiva delle Ferrovie dello Stato s.p.a. - Carenza di legittimazione passiva dell’assicuratore del vettore.

 

TRIBUNALE DI BARI 24 OTTOBRE 2013

 

In tema di legittimazione passiva del vettore ferroviario e del suo assicuratore.

 

Nel caso in esame un passeggero di un treno regionale subiva fratture e traumi distorsivi in seguito ad una rovinosa caduta avvenuta mentre scendeva le scale interne del treno per accedere al vagone sottostante; la caduta era causata dalla presenza di insidie sulle scale interne derivanti da difetto di manutenzione.

La domanda di risarcimento dei danni, proposta contro Ferrovie dello Stato s.p.a. e Assicurazioni Generali s.p.a., veniva rigettata per difetto di legittimazione passiva delle convenute.

Deve, infatti, considerarsi che con legge n. 210/1985 è dapprima avvenuta la successione dell’Ente Ferrovie dello Stato all’Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato; successivamente, con deliberazione del CIPE in data 12 agosto 1992, ai sensi dell’art. 18 d.l. 333/1992, convertito in legge n. 359/1992, si è realizzata la trasformazione dell’Ente Ferrovie dello Stato nella omonima società per azioni; infine, si è verificata la separazione delle competenze tra R.F.I. s.p.a., soggetto gestore delle infrastrutture del trasporto ferroviario, e  Trenitalia s.p.a., soggetto gestore del servizio di trasporto ferroviario dei passeggeri.

Erroneamente, pertanto, parte attrice ha convenuto in giudizio le Ferrovie dello Stato s.p.a., cui competono gli indirizzi strategici del gruppo Ferrovie dello Stato, al cui interno opera in completa autonomia gestionale Trenitalia s.p.a., che si occupa specificamente della gestione delle attività di trasporto dei passeggeri.

Nella fattispecie in oggetto è stato dunque ravvisato il difetto di legittimazione attiva dell’attore, atteso che parte attrice pretendeva di ottenere una sentenza di condanna benché i fatti posti a fondamento della domanda rivelassero l’estraneità delle società convenute al rapporto sostanziale controverso.

Come è noto, la legitimatio ad causam consiste nella titolarità del potere di promuovere un’azione in ordine al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, mediante l’indicazione di fatti in astratto idonei fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell’attore. La legittimazione ad agire costituisce pertanto una condizione dell’azione, ossia una condizione per ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito, la cui sussistenza deve essere verificata esclusivamente sulla base della fattispecie giuridica prospettata dall’attore, prescindendo dall’effettiva titolarità del rapporto dedotto in giudizio (cfr., ex plurimis, Cass. 16 maggio 2013 n. 11984, in Guida dir. 2013, 34-35, 48; Cass. 8 agosto 2012 n. 14243; Cass., sez. un., 9 febbraio 2012 n. 1912).

In merito alla citazione in giudizio delle Assicurazioni Generali s.p.a., il Tribunale di Bari ha ritenuto il difetto di legittimazione passiva della compagnia assicuratrice sulla base del consolidato principio secondo cui nell’assicurazione della responsabilità civile il danneggiato è terzo estraneo rispetto al rapporto tra assicurato ed assicuratore (cfr., ex plurimis, Cass. 5 dicembre 2011 n. 26019, in Dir. fisc. ass. 2013, 421; Cass. 5 dicembre 2008 n. 28834, in Giust. civ. 2009, I, 1882; Cass. 9 agosto 2003 n. 12049). Ne consegue che l’obbligazione dell’assicuratore relativa al pagamento dell’indennizzo in favore dell’assicurato è distinta ed autonoma rispetto all’obbligazione di risarcimento che grava in capo all’assicurato nei confronti del danneggiato (cfr., ex plurimis, Cass. 5 dicembre 2011 n. 26019, in Dir. fisc. ass. 2012, 399; Cass. 14 aprile 2010 n. 8885; Cass. 17 marzo 2009 n. 6249, in Resp. civ. prev. 2009, 1916); e che l’obbligo dell’assicuratore di pagare l’indennizzo sussiste soltanto nei confronti dell’assicurato e non verso i danneggiati (cfr., ex plurimis, Cass. 5 dicembre 2008 n. 28834, in Ass. 2009, 155; Cass. 20 aprile 2007; Cass. 12 aprile 2006 n. 8622, in Resp. civ. prev. 2006, 1735).

 

Andrea Tamburro

 

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Trasporto stradale di persone - Responsabilità del vettore- Presunzione di colpa - Concorso di colpa del passeggero.

 

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III, 3 OTTOBRE 2013 N.22603

 

Responsabilità del vettore ex art. 1681 c.c. e concorso di colpa del passeggero.

 

Il ricorso sul quale la suprema Corte di cassazione è stata chiamata a decidere ha ad oggetto l’accertamento della responsabilità del vettore per sinistro occorso ad un passeggero durante il viaggio su un autobus di linea.

Il viaggiatore aveva convenuto, innanzi al Giudice di pace di Castellammare di Stabia, l’azienda trasportatrice e la compagnia di assicurazione, chiedendo la condanna in solido delle stesse al risarcimento delle lesioni personali che asseriva di aver subito a seguito della caduta, provocata dalla brusca frenata dell’autobus sul quale viaggiava.

Il Giudice di pace aveva accolto solo parzialmente la domanda, avendo ritenuto la parte attrice corresponsabile nella produzione del sinistro nella misura del 70%.

Avverso la detta sentenza l’attrice aveva proposto appello innanzi il Tribunale di Torre Annunziata, sez. distaccata di Castellammare di Stabia, appello che veniva accolto parzialmente stabilendo il Tribunale la corresponsabilità di entrambe le parti nella misura del 50%.

Pertanto parte attrice proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale per tre ordini di motivi.

1) La sentenza viene censurata per non aver ritenuto superata la presunzione di colpa del vettore, disciplinata all’art. 1681 c.c., mancando la prova dell’adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno.

2) La ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell’esistenza di un danno biologico permanente in ordine al sinistro e la violazione e falsa applicazione dell’art. 41 c.p. che stabilisce il principio di equivalenza causale. Il Tribunale infatti ha riconosciuto solo un danno biologico temporaneo, avendo il ctu accertato la presenza di preesistenti patologie sulle quali la caduta ha prodotto un effetto riacutizzante, causando solamente un danno temporaneo. Sostiene invece la ricorrente che, qualora l’invalidità derivi da una concorrenza di fattori, sulla base del suddetto art. 41 c.p. un ruolo di concausa deve essere attribuito anche a fattori di aggravamento.

3) Insufficiente e omessa motivazione della sentenza. Il Tribunale avrebbe valutato in maniera superficiale sia l’an sia il quantum debeatur. In relazione all’an, la ricorrente lamenta una valutazione superficiale del Tribunale che avrebbe dato scarsa rilevanza al comportamento assunto dal conducente dell’autobus, ricercando a suo carico elementi di colpa indiziari e presuntivi. In relazione al quantum la decisione sarebbe stata fondata sul mero rinvio all’iter logico seguito dal giudice di prime cure.

In primo luogo occorre rilevare che il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla suprema Corte in ordine ai tre quesiti di diritto formulati, tuttavia la Corte non si è limitata a giudicare solamente sulla loro inammissibilità ma ha comunque ritenuto in ordine al caso prospettato di dover rilevare ed evidenziare alcuni aspetti.

A) la mancanza di una prova che consenta di vincere la presunzione di responsabilità stabilita a carico del vettore dall’art. 1681 c.c., non impedisce l’accertamento di un concorso di colpa della parte danneggiata, comunque tenuta ad assumere durante il viaggio un comportamento improntato alle usuali norme di prudenza e diligenza; nel caso di specie il concorso di colpa della ricorrente era stato stabilito sulla base dell’accertamento del mancato uso da parte della stessa dei supporti di sicurezza presenti a bordo dell’autobus per la tutela dei passeggeri che viaggiavano in piedi.

B) Il Tribunale ha deciso correttamente liquidando il solo danno biologico temporaneo, non avendo la ricorrente provato l’esistenza di un danno permanente causato dalla caduta.

C) La sentenza impugnata è sorretta da una idonea motivazione e pertanto deve ritenersi incensurabile in cassazione, a ciò deve aggiungersi inoltre la mancata deduzione da parte ricorrente di specifici elementi utili a confutare l’iter logico del ragionamento seguito dal giudice di merito.

 

Cristina Sposi