CONSIGLIO DELL’ORDINE

DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Dipartimento Centro studi - Formazione e Crediti formativi

Progetto sul Diritto della Navigazione e dei Trasporti

 

Newsletter di Diritto della Navigazione e dei Trasporti

Numero 18 — maggio-giugno 2014

 

Sono lieto di presentare il diciottesimo numero della Newsletter, frutto dello studio dei componenti del Progetto sul Diritto della Navigazione e dei Trasporti e del coordinamento scientifico del titolare della cattedra di Diritto della Navigazione della Sapienza, Università di Roma, prof. Leopoldo Tullio.

Sono di seguito riportati gli argomenti trattati e il link per una lettura completa della Newsletter.

Il consigliere delegato al Progetto sul Diritto della Navigazione e dei Trasporti

Avv. Fabrizio Bruni

 

 

PROGETTO SUL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE E DEI TRASPORTI

 

CONSIGLIERE DELEGATO: Avv. Fabrizio Bruni

 

COORDINATORE: Prof. Leopoldo Tullio

 

Collaboratori per la redazione di questa Newsletter:

Enzo Fogliani, Giovanni Marchiafava, Elena Provenzani, Cristina Sposi, Andrea Tamburro.

 

 

Indice degli argomenti trattati

 

Contratto di viaggio - Mancata esecuzione delle prestazioni comprese nel pacchetto turistico - Responsabilità dell’organizzatore - Rivalsa dell’organizzatore nei confronti del vettore aereo - Risarcimento del danno da vacanza rovinata.

Demanio marittimo - Canone concessorio ricognitorio - Finalità di pubblico interesse.

Diporto - Rilascio della patente nautica - Requisito della residenza nel territorio nazionale - Libera prestazione dei servizi - Restrizione.

Spedizione - Danno alla merce trasportata - Responsabilità dello spedizioniere - Culpa in eligendo - Onere probatorio.

Tariffe aeree - Prenotazione on line - Applicazione tariffa amministrativa o tassa carta di credito - Pratiche commerciali scorrette.

 

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Contratto di viaggio - Mancata esecuzione delle prestazioni comprese nel pacchetto turistico - Responsabilità dell’organizzatore - Rivalsa dell’organizzatore nei confronti del vettore aereo - Risarcimento del danno da vacanza rovinata.

             

TRIBUNALE DI ROMA, SEZIONE IX, 7 MARZO 2014 N. 5376.

 

In materia di mancata esecuzione delle prestazioni comprese nel pacchetto turistico.

 

Nel caso di specie l’acquirente di un pacchetto turistico all inclusive deduce la mancata esecuzione delle prestazioni comprese nel pacchetto turistico, il ritardo del trasporto aereo presso la località della vacanza, nonché disagi di varia natura.

La materia del viaggio turistico è regolata ratione temporis dal d.lg. 206/2005 (codice del consumo), secondo cui «In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile» (art. 93, comma 1).

Il d.lg. 206/2005 stabilisce inoltre che «L’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti» (art. 93, comma 2).

Ne consegue che l’organizzatore di un pacchetto turistico è tenuto a risarcire i danni subiti dal consumatore anche quando la responsabilità è ascrivibile ad altri prestatori di servizi, come nel caso di specie, se non prova che il mancato o inesatto adempimento è dovuto a causa non imputabile a lui ovvero ad altri prestatori di servizi, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.

Il Tribunale di Roma condanna altresì l’organizzatore del viaggio al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dall’acquirente del pacchetto turistico, consistente nel pregiudizio subito dall’attore per il minore godimento della vacanza e per i disagi sopportati a causa dell’inadempimento dei servizi di trasferimento previsti dal contratto di viaggio.

Il giudice del merito evidenzia in proposito che la risarcibilità del danno da vacanza rovinata, ammessa per costante giurisprudenza, è oggi prevista dal d.lg. 79/2011 (codice del turismo), secondo cui «Nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta» (art. 47, comma 1).

In dottrina il danno da vacanza rovinata viene definito come «il pregiudizio conseguente alla lesione dell’interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere, di svago o di riposo, senza essere costretto a soffrire quel disagio psicofisico che talora si accompagna alla mancata realizzazione in tutto o in parte del programma previsto» (F. Morandi, Il danno da vacanza rovinata, in Il danno esistenziale. Una nuova categoria della responsabilità civile, Milano, 2000, 625).

Andrea Tamburro

 

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Demanio marittimo - Canone concessorio ricognitorio - Finalità di pubblico interesse.

 

CORTE DI Cassazione, Sez. I, 27 fEbbraio 2014 N. 4766

 

Sui limiti di applicabilità del canone demaniale marittimo ricognitorio.

 

La Corte di Cassazione conferma l’attuale orientamento giurisprudenziale sui limiti di applicabilità della misura ricognitoria del canone alle concessioni demaniali marittime.

Come noto, il titolare di una concessione demaniale marittima è tenuto a corrispondere un canone, che viene determinato nell’atto di concessione sulla base di alcuni parametri, tra cui il periodo di effettiva utilizzazione del bene, lo scopo dell’attività intrapresa sull’area e i proventi presunti derivanti dal suo sfruttamento.

Nelle ipotesi in cui la concessione venga rilasciata ad enti pubblici o privati «per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse», l’importo del canone dovuto si riduce sensibilmente, dovendo corrispondere al «mero riconoscimento del carattere demaniale del bene» ( art. 39, secondo comma, c. nav.); la riduzione è, in tali casi, notevole, in quanto pari a un decimo dei consueti canoni demaniali previsti per le attività turistiche commerciali, salvo il raggiungimento del canone minimo, attualmente fissato in € 359,27.

Il regolamento per la navigazione maritima precisa altresì che «agli effetti dell’applicazione del canone, previsto dal secondo comma dell’art. 39 del codice, si intendono per concessioni che perseguono fini di pubblico interesse diversi dalla beneficenza quelle nelle quali il concessionario non ritrae dai beni demaniali alcun lucro o provento» ( art. 37, secondo comma, reg. nav. mar.).

La giurisprudenza si è quindi interrogata a lungo sul concetto di «lucro e provento», sollecitata a ciò dalle molteplici istanze di enti, pubblici o privati, che richiedono il riconoscimento del canone ricognitorio, in quanto svolgono attività di pubblico interesse (come i fornitori di servizi essenziali) ovvero non perseguono fine di lucro (si pensi alle associazioni sportive dilettantistiche).

Nel caso che ci occupa, la ricorrente è proprio un’associazione sportiva, concessionaria di uno specchio d’acqua nel porto di Gaeta adibito a darsena per l’ormeggio di natanti da pesca e da diporto dei propri associati, che richiede l’applicazione del canone ricognitorio dichiarando di svolgere attività di pubblico interesse.

Il Tribunale di Roma, pur riconoscendo che l’associazione non svolge attività con finalità di lucro, esclude la finalità di pubblico interesse e rigetta la domanda.

Interessata del gravame, la Corte d’appello di Roma conferma la pronuncia di rigetto, rilevando che l’Associazione percepisce dai propri associati una quota associativa per l’ormeggio delle imbarcazioni dei singoli associati; tale importo, evidenzia la Corte di merito, non viene incamerato per un fine associativo, ma quale corrispettivo del soddisfacimento di interessi propri degli associati e pertanto rientra nel concetto di «provento» di cui all’art. 37 reg. nav. mar.

La suprema Corte, evidenziando la piena soggettività dell’Associazione e l’avvenuto conseguimento di proventi derivante dalle quote associative per l’utilizzazione della darsena da parte degli associati, conferma la pronuncia d’appello, ritenendo incompatibile tale modalità concreta di gestione con il fine di pubblico interesse, che pure l’associazione ricorrente dichiara di perseguire senza tuttavia riuscire a fornirne la prova.

La riduzione della misura del canone deve infatti risultare ancorata a requisiti certi e verificabili nel caso concreto, quali la peculiarità del soggetto concessionario e le finalità da questi perseguite in concreto attraverso lo sfruttamento del bene ottenuto in concessione, finalità dalle quali deve essere necessariamente estranea qualsiasi attività reddituale.

Le conclusioni cui è giunta la pronuncia in commento rispecchiano, come detto, l’orientamento giurisprudenziale sul punto, a conferma del carattere di specialità dell’art. 37 reg. nav. mar. rispetto ai principi generali.

Il principio, ormai consolidato, è quindi il seguente: l’amministrazione chiamata a decidere per la determinazione del canone, dovrà avere riguardo al fine in concreto perseguito con il bene pubblico dato in concessione, indipendentemente dalle finalità generali perseguite dall’ente concessionario; l’eventuale verifica dell’effettiva riscossione, da parte del concessionario, di «entrate non occasionali che siano direttamente e stabilmente collegate all’uso del bene demaniale, e dunque tali da essere comprese nella nozione di provento, sarà ostativa all’applicazione del canone ricognitorio» (Cass., sez. I, 3 novembre 2002 n. 17101).

Si segnala infine la recentissima pronuncia del Consiglio di Stato, che assume una posizione ancor più rigorosa rispetto alla suprema Corte; dovendo individuare il canone concessorio per l’attingimento dell’acqua della laguna di Venezia e avendo riscontrato un rapporto strumentale e necessario tra l’attività di prelievo dell’acqua marina per la refrigerazione degli impianti della centrale termoelettrica e l’attività di produzione di energia elettrica, i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto che la ritrazione di utili e proventi dell’attività derivasse «in modo indiretto e mediato ( ma pur sempre con un nesso di strumentalità necessaria) dall’impiego del bene demaniale», rigettando per tale ragione la domanda di applicazione del canone ricognitorio (Cons. St., sez. VI, 10 marzo 2014 n. 1076).

 

Elena Provenzani

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Diporto - Rilascio della patente nautica - Requisito della residenza nel territorio nazionale - Libera prestazione dei servizi - Restrizione.

 

CORTE DI GIUSTIZIA UE, SEZ. III, 6 FEBBRAIO 2014, CAUSA C-509/12

 

Il requisito della residenza per il rilascio della patente nautica e il divieto di restrizioni alla libera prestazione dei servizi.

 

La Corte di giustizia dell’Unione europea è stata chiamata a pronunciarsi se gli art. 52 e 56 TFUE ostano a una normativa di uno Stato membro che condiziona il rilascio della patente nautica al possesso da parte dei candidati del requisito della residenza nel territorio nazionale.

La Corte è stata adita in via pregiudiziale da un’autorità giudiziaria amministrativa regionale portoghese nell’ambito di una controversia tra l’ente competente per l’organizzazione degli esami per il rilascio delle patenti nautiche e due scuole nautiche con sede in Portogallo, che hanno visto negare a partire dal dicembre 2004 ai rispettivi allievi non residenti nel territorio nazionale l’ammissione all’esame per l’ottenimento della patente nautica giacché privi dei requisiti previsti dal regolamento interno sulla nautica da diporto approvato con il decreto legge 25 maggio 2004 n. 124 (Regulamento da Náutica de Recreio aprovado pelo Decreto-Lei n. 124/2004). In particolare, l’art. 29.1 di detto regolamento stabilisce che la patente nautica è rilasciata «ai candidati residenti nel territorio nazionale muniti di un attestato di frequenza con esito positivo della formazione necessaria per il loro conseguimento, alle condizioni previste dall’art. 35».

I giudici europei hanno ritenuto che il citato articolo, limitando il rilascio della patente nautica ai soli candidati residenti in Portogallo, costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi ex art. 56.1 TFUE. Sebbene l’art. 29.1 del regolamento della nautica da diporto sia applicabile indistintamente ai cittadini portoghesi e non, senza condizionare quindi il rilascio della patente nautica al requisito della nazionalità, esso tuttavia ricorrendo al luogo di residenza dei candidati quale «criterio decisivo» può pregiudicare i cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea in quanto spesso coloro che non risiedono in Portogallo hanno la nazionalità di un altro Stato. D’altra parte, la suddetta norma costituisce, secondo i giudici, un impedimento alla libera prestazione dei servizi di formazione alla nautica da diporto espletati dalle scuole nautiche portoghesi, che in ragione dell’indispensabile requisito della residenza per ottenere il rilascio della patente non costituiscono un’attrattiva per i cittadini europei non residenti in Portogallo che intendono frequentare corsi per il conseguimento della patente nautica.

La Corte ha altresì ritenuto che la restrizione alla libera prestazione dei servizi operata dal regolamento sulla nautica da diporto portoghese attraverso la previsione del requisito della residenza per il rilascio della patente nautica non può essere giustificata da motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza ex art. 52 TFUE e in particolare dalla necessità di garantire la sicurezza della navigazione marittima, non sussistendo una reale e grave minaccia per gli interessi fondamentali della collettività.

D’altro canto, la stessa Corte ha osservato che il requisito della residenza non è di per sé idoneo al perseguimento dell’obiettivo della sicurezza della navigazione marittima, che può essere salvaguardata attraverso il ricorso ad altre misure meno restrittive della libera prestazione di servizi, come ad esempio rendendo assai impegnativo l’esame per il conseguimento della patente nautica.

Peraltro, l’esistenza di una norma europea che subordina il rilascio della patente di guida automobilistica anche alla residenza è stato considerata dai giudici irrilevante poiché in tale caso, diversamente da quanto previsto dalla disciplina portoghese in materia di patente nautica, il requisito della residenza determina la competenza di ciascuno Stato membro a rilasciare la patente di guida europea.

In definitiva, la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza in epigrafe ha stabilito che l’art. 52 e 56 TFUE ostano al regolamento sulla nautica da diporto portoghese laddove condiziona il rilascio della patente nautica al possesso del requisito della residenza in Portogallo per i cittadini europei che intendono conseguire la patente nautica rilasciata dallo stesso Stato membro.

 

Giovanni Marchiafava

 

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Spedizione - Danno alla merce trasportata - Responsabilità dello spedizioniere - Culpa in eligendo - Onere probatorio.

 

TRIBUNALE DI MILANO, SEZ. XI, 20 MARZO 2014 N. 3948

 

Sugli oneri probatori nell’azione di responsabilità contro lo spedizioniere per danni alla merce durante il trasporto.

 

La sentenza 3948/2014 del tribunale di Milano si inserisce nella annosa questione delle responsabilità dello spedizioniere; responsabilità tanto ben distinte a livello teorico dalla norma quanto difficili da rilevare a livello pratico.

Come noto, il contratto di spedizione è configurato dal nostro codice civile quale un mandato allo spedizioniere a stipulare — in nome proprio e per conto del mittente — uno o più contratti di trasporto e svolgere le operazioni accessorie. La norma fa salva la possibilità per lo spedizioniere di assumere in proprio le obbligazioni vettoriali, divenendo così spedizioniere-vettore ed assumendosi diritti ed obblighi nascenti dal contratto di trasporto.

Tale distinzione — chiarissima a livello teorico — è estremamente difficile da rilevare nei singoli casi pratici. Di conseguenza, la stragrande maggioranza delle decisioni in questo tema nascono da azioni contro gli spedizionieri, asseritamente spedizionieri-vettori, la cui difesa si sostanzia nel dimostrare di aver assunto unicamente obbligazioni di mandatario e non vettoriali.

La posta in gioco per lo spedizioniere è rilevante: quale spedizioniere, risponde solo della mala electio del vettore prescelto per il trasporto; quale spedizioniere-vettore risponde dei danni o della perdita della merce spedita.

La peculiarità della sentenza in esame sta nell’aver correttamente identificato il convenuto come semplice spedizioniere (e non spedizioniere-vettore), ma nell’aver poi applicato la relativa normativa in modo che lascia piuttosto perplessi.

Se infatti da un lato il giudice milanese ha riconosciuto che lo spedizioniere ha agito come tale, limitandosi a concludere i contratti di trasporto senza assumerne l’esecuzione in proprio, dall’altro lo ha ritenuto responsabile dei danni subiti dalla merce in quanto «non ha fornito [...] la necessaria prova di avere diligentemente eseguito [...] la scelta di vettori professionalmente qualificati». Peraltro, dalla sentenza non risulta né che il vettore che curava la tratta in cui si è verificato il danno non fosse «professionalmente qualificato», né che vi fossero elementi per ritenere tale il vettore (rectius: i vettori; e, come vedremo, è dubbio che essi potessero essere considerati professionalmente non qualificati).

In altre parole, la sentenza ha ritenuto dedurre dal danno alla merce la mancata qualificazione professionale del vettore, affermandone in sostanza l’equivalenza.

 Così facendo, però, appare aver fatto un uso distorto delle norme sull’onere probatorio. Secondo l’art. 2697 c.c., «chi vuol far valere in giudizio un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento». Come si vede, la norma parla di fatti, mentre la colpa è un elemento soggettivo, non oggettivo. Riguardo alle obbligazioni contrattuali, la norma sulla ripartizione dell’onere probatorio è pacificamente applicata ritenendo che il debitore, cui è opposto l’inadempimento, deve dimostrare che l’obbligazione è stata adempiuta. Spetterà poi al creditore insoddisfatto provare a sua volta che l’obbligazione non è stata eseguita esattamente.

Nel caso di specie, l’oggetto del mandato (ossia la stipula dei contratti di trasporto) era stato pacificamente portato a termine. Sarebbe spettato quindi a chi lamentava un inesatto adempimento provare che uno dei vettori era inaffidabile e quindi lo spedizioniere aveva peccato per culpa in eligendo.

D’altra parte, non appare corretto ritenere sic et simpliciter (come sembrerebbe aver fatto la sentenza in esame) che il mero verificarsi di un danno dimostri una inaffidabilità del vettore tale da riflettersi in una culpa in eligendo dello spedizioniere. Se così fosse, automaticamente lo spedizioniere dovrebbe sempre rispondere dei danni subiti dalla merce durante il trasporto; col che la distinzione di legge fra spedizioniere e spedizioniere-vettore sarebbe del tutto inutile.

Ciò a prescindere dall’ulteriore rilievo, meritevole di essere segnalato, che la sentenza in esame non ha ritenuto dover specificare quali siano egli elementi per individuare se un vettore sia o meno «professionalmente qualificato». Se si tratta di questione di carattere amministrativo, è difficile pensare che coloro dichiarati responsabili del danno e condannati a garantire lo spedizioniere non fossero professionalmente qualificati: si trattava infatti della Salerno Container Terminal s.p.a. e del raccomandatario della m/n Furth, portacontainer costruita nel 2007 avente una portata utile di oltre diecimila tonnellate, appartenente alla TurkonLine, primaria impresa di trasporti turca con una flotta di 18 navi portacontainer analoghe a quella in questione (dati semplicemente verificabili su internet partendo dal nome della nave).

La soluzione più corretta sarebbe stata quindi — ad avviso di chi scrive — mandare esente da responsabilità lo spedizioniere e condannare a risarcire l’avente diritto al carico direttamente i soggetti responsabili del danno, nei confronti dei quali l’attore aveva esteso la domanda dopo la chiamata in causa da parte dello spedizioniere; e non invece — come ha fatto il tribunale di Milano — condannare in prima battuta lo spedizioniere e concedergli la rivalsa nei confronti dei vettori responsabili del danno.

Siffatta condanna si colloca nella scia di un recente orientamento della suprema Corte, secondo il quale «la disposizione dell’art. 1705, secondo comma, c.c. (secondo cui «il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato») è limitata alla possibilità dell’esercizio, da parte del mandante, dei diritti di credito derivanti al mandatario dalla esecuzione del mandato, con esclusione della possibilità di esperire contro il terzo le azioni contrattuali e, in particolare, quelle di risoluzione per inadempimento e di risarcimento dei danni» (Cass. 13375/2007).

Ma è orientamento che, in tema di spedizione, non appare condivisibile, se non altro perché — nel caso di danni nel trasporto — renderebbe del tutto inutile la distinzione normativa non solo fra spedizioniere e spedizioniere-vettore ma, a ben vedere, anche fra spedizioniere e vettore.

Sotto l’aspetto pratico, nei confronti dell’avente diritto al carico risponderebbe sempre l’operatore con cui ha contratto, sia esso spedizioniere, spedizioniere-vettore o vettore. Quest’ultimo sarebbe sempre il soggetto tenuto al risarcimento del danno, salvo poi rivalersi nei confronti dei suoi subcontraenti responsabili del danno, vettori o subvettori che siano. La definizione del contratto intercorso con il mittente (trasporto o spedizione) non avrebbe a questo punto alcuna particolare rilevanza pratica.

Il che, de jure condendo, potrebbe anche essere auspicabile; ma senz’altro non risponde all’attuale impianto normativo in tema di spedizione.

 

Enzo Fogliani

 

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Tariffe aeree - Prenotazione on line - Applicazione tariffa amministrativa o tassa carta di credito - Pratiche commerciali scorrette.

 

TAR LAZIO, SEZ. I, 27 MARZO 2014 N. 3378

 

Sulla inapplicabilità della «tariffa amministrativa» o della «tassa carta di credito» sul prezzo del biglietti aerei acquistati on line.

 

La sentenza in commento è stata emessa a seguito del ricorso promosso da un vettore aereo contro l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento n. 24290 assunto dalla detta Autorità nel marzo del 2013 a seguito dell’inottemperanza alla delibera AGCM n. 22511 del giugno 2011 con la quale era stata accertata la scorrettezza di alcune pratiche commerciali poste in essere dalla stessa compagnia aerea.

In via subordinata la detta compagnia formulava domanda di riduzione della sanzione comminata di € 400.000.

In particolare la citata delibera n. 22511 emessa dalla AGCM nel giugno 2011 aveva ritenuto pratica commerciale scorretta quella attuata dal vettore aereo, consistente nello scorporo di alcuni elementi di costo rientranti nel prezzo dei biglietti aerei, che di norma venivano separati dal prezzo delle tariffe indicate e addebitati al consumatore nel processo di prenotazione (per es., IVA sui voli nazionali) oppure al momento del pagamento tramite la carta di credito (tariffa amministrativa).

Pertanto l’Autorità garante, ritenendo che tale pratica violasse quel principio per cui il costo finale del biglietto aereo deve essere indicato al consumatore in maniera chiara ed integrale sin da subito, vietava l’ulteriore diffusione della suddetta pratica.

Successivamente con provvedimento n. 23613 del maggio 2012 l’Autorità garante, dopo aver accertato che il vettore aereo non aveva provveduto a rimuovere i profili di scorrettezza contestati, pur deliberando l’inottemperanza al detto provvedimento n. 22511 ed applicando una sanzione, teneva però in considerazione l’impegno assunto dalla compagnia aerea a modificare entro il 1° dicembre del 2012 la pratica scorretta, rappresentando diversamente il prezzo dei biglietti e non applicando separatamente un supplemento al pagamento con carta di credito.

L’assunzione dell’impegno veniva condizionata dalla compagnia alla circostanza che anche le altre maggiori compagnie del mercato italiano adottassero gli stessi rimedi nei medesimi tempi, per non subire uno svantaggio commerciale.

Tuttavia nel dicembre 2012 venivano effettuate numerose segnalazioni da parte dei consumatori e dell’Associazione altro consumo che evidenziavano come sostanzialmente la compagnia aerea reiterasse con modalità differenti le medesime pratiche commerciali sanzionate dalla AGCM, introducendo in luogo della «tariffa amministrativa» la tassa di credito. Tale tassa consistente in una commissione del 2% dell’importo totale della transazione si aggiungeva al prezzo iniziale del biglietto aereo nella prenotazione on line, nell’ipotesi di pagamento effettuato tramite carta di credito.

Pertanto, successivamente la AGCM, con provvedimento n. 24290 del 27 marzo 2013 oggetto di impugnazione, comminava la sanzione amministrativa pari ad € 400.000 avendo accertato l’inottemperanza alla delibera n. 2251 del giugno 2011 in relazione all’indicazione del costo del biglietto aereo sul sito internet della compagnia all’inizio del sistema di prenotazione on line dei voli ed in riferimento alla commissione per pagamento mediante carta di credito.

La sentenza in esame ha accolto parzialmente il ricorso proposto in relazione alla misura della sanzione irrogata ed ha rideterminato la stessa nella misura ridotta di € 200.000 sulla base delle considerazioni che il comportamento contestato era stato praticato in un arco temporale limitato, cioè dal 1° dicembre 2012 al 7 febbraio 2013.

Tuttavia nel resto la sentenza conferma che in base alle risultanze istruttorie emerse nel provvedimento impugnato la ricorrente nel periodo sopra indicato ha continuato a praticare anche se con differenti modalità le pratiche commerciali contestate, pratiche che la stessa si era impegnata a rimuovere entro il detto termine del 1° dicembre 2012.

Infatti anche la «tassa carta di credito», applicata in sostituzione della tariffa amministrativa per il pagamento con carta di credito, costituisce uno strumento che incrementa la tariffa inizialmente pubblicizzata, non rendendo al consumatore chiaramente percepibile sin dall’inizio l’esborso finale.

Precisa la sentenza che il principio per cui il prezzo del biglietto aereo deve essere indicato chiaramente ed integralmente sin dall’inizio trova conferma nella giurisprudenza amministrativa ma anche nella normativa nazionale (l. 2 aprile 2007 n. 40), nonché negli orientamenti della Commissione europea e nel reg. (CE) n. 1008/2008.

Infatti l’art. 23 del detto regolamento prevede che il prezzo del biglietto aereo sia pubblicizzato comprensivo di tutte le tasse, supplementi e diritti prevedibili al momento della sua pubblicazione, qualunque sia il mezzo di comunicazione utilizzato per la sua offerta.

A tal riguardo la sentenza menziona anche l’art. 3, comma 4, del d.lg. 27 gennaio 2010 n. 117 che ha recepito la dir. 6418/2007/CE relativa ai servizi di pagamento, in base al quale « il beneficiario non può applicare spese al pagatore per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento», potendo invece ai sensi del comma 3 dello stesso articolo applicare uno sconto nell’ipotesi di un particolare strumento di pagamento.

Infine occorre evidenziare che la sentenza, pur confermando il contenuto del provvedimento impugnato, ha però ritenuto di dover applicare una sanzione ridotta in considerazione di un duplice profilo: la limitazione temporale della pratica scorretta attuata nell’arco temporale 1 dicembre 2012 - 7 febbraio 2013; la circostanza che tale condotta sia stata completamente rimossa mediante comportamenti che hanno eliminato in maniera definitiva la pratica commerciale scorretta.

 

Cristina Sposi