CONSIGLIO DELL’ORDINE

DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Dipartimento Centro studi - Formazione e Crediti formativi

Progetto sul Diritto della Navigazione e dei Trasporti

 

Newsletter di Diritto della Navigazione e dei Trasporti

Numero 25 — novembre-dicembre 2015

 

Sono lieto di presentare il venticinquesimo numero della Newsletter, frutto dello studio dei componenti del Progetto sul Diritto della navigazione e dei trasporti e del coordinamento scientifico del titolare della cattedra di Diritto della navigazione della Sapienza, Università di Roma, prof. Leopoldo Tullio.

Sono di seguito riportati gli argomenti trattati e il link per una lettura completa della Newsletter.

Il consigliere delegato al Progetto sul Diritto della navigazione e dei trasporti

avv. Fabrizio Bruni

 

 

PROGETTO SUL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE E DEI TRASPORTI

 

CONSIGLIERE DELEGATO: avv. Fabrizio Bruni

 

COORDINATORE: avv. prof. Leopoldo Tullio

 

COLLABORATORI PER LA REDAZIONE DI QUESTA NEWSLETTER:

avv. Cristina De Marzi, avv. Antonio Pazzaglia, avv. Cristina Sposi, avv. Andrea Tamburro.

 

 

Indice degli argomenti trattati

 

Gestione aeroportuale - Concessione - Procedura di gara ad evidenza pubblica - Requisiti di partecipazione - Capacità tecnica - Necessità.

Trasporto aereo di persone - Art. 35 Convenzione di Montreal - Art. 943-ter c. nav. - Decadenza dall’azione.

Trasporto aereo di persone - Ritardo prolungato - Reg. (CE) n. 261/2004 - Compensazione pecuniaria - Circostanze eccezionali - Nozione.

Trasporto aereo di persone - Vettore non munito di licenza - Reg. (CE) n. 2027/97 e Convenzione di Montreal - Non applicabilità - Responsabilità del vettore - Azione diretta contro l’assicuratore - Legge applicabile alle obbligazioni extrancontrattuali.

 

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Gestione aeroportuale - Concessione - Procedura di gara ad evidenza pubblica - Requisiti di partecipazione - Capacità tecnica - Necessità.

 

TAR EMILIA ROMAGNA, SEZ. II, 11 SETTEMBRE 2015 N. 809

 

L’idoneità tecnica quale requisito di partecipazione alla procedura di gara per la scelta del concessionario della gestione aeroportuale.

 

Il TAR Emilia-Romagna, con la decisione in commento, si è pronunciato in merito alla sussistenza di un onere, nel caso di affidamento della concessione per la gestione aeroportuale ai sensi dell’art. 704 c. nav., di prevedere specifici requisiti di capacità tecnica ai fini dell’ammissione alla relativa procedura di gara. Nel caso esaminato dal giudice amministrativo l’ENAC, pur avendo richiesto il possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38 del d.lg. 163/2006 (codice dei contratti pubblici), non aveva invece subordinato la partecipazione al possesso di specifici requisiti di capacità tecnica.

Il TAR conclude per l’illegittimità del bando di gara sulla base di due considerazioni: (i) che l’art. 704 c. nav., nel richiedere l’espletamento di una procedura di gara ad evidenza, preveda per ciò stesso l’applicabilità della disciplina ad evidenza pubblica dettata dal codice dei contratti pubblici anche alle concessioni di gestione aeroportuale; (ii) che l’art. 42 del codice dei contratti pubblici, nel prevedere che negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione della capacità tecnica dei concorrenti possa essere fornita in uno o più dei modi indicati dalla norma, da precisarsi nel bando o nella lettera di invito, preveda per ciò stesso che detti requisiti «debbano» — in via generale e salve le ipotesi, non ricorrenti nel caso dei servizi aeroportuali, in cui il servizio non necessiti di particolare organizzazione e professionalità — essere presentati e dimostrati in sede di gara.

La sentenza è stata impugnata in Consiglio di Stato per cui si dovrà attendere l’esito dell’appello per conoscere la posizione definitiva assunta dal giudice amministrativo nella vicenda.

Ciò nondimeno può osservarsi sin d’ora come la decisione sembra basarsi, non tanto sulla portata dell’art. 704 c. nav. e dell’art. 42 del codice dei contratti pubblici (pure richiamati ma in realtà non dirimenti in quanto non sembra possa condividersi l’idea che l’art. 704 faccia un rinvio alle singole disposizioni del codice dei contratti pubblici ovvero che l’art. 42 imponga la previsione di requisiti di capacità tecnica), quanto piuttosto sulla convinzione del giudice sulla necessità di «impedire l’aggiudicazione del servizio in favore di soggetti privi di qualsiasi professionalità nella specifica materia o in materia analoga», che però mal si concilia con la previsione di cui all’art. 705, comma 1, c. nav. il quale prevede espressamente che «l’idoneità del gestore aeroportuale a espletare le attività di cui al presente comma nel rispetto degli standard tecnici di sicurezza [id est i servizi di “elevato livello tecnico ed organizzativo” di cui parla il TAR] è attestata dalla certificazione rilasciata dall’ENAC» e quindi che sia costantemente verificata in corso di rapporto.

 

Antonio Pazzaglia

 

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Trasporto aereo di persone - Art. 35 Convenzione di Montreal - Art. 943-ter c. nav. - Decadenza dall’azione.

 

TRIBUNALE DI PESARO 9 SETTEMBRE 2015 N. 701

 

Sull’interpretazione dell’art. 35 della Convenzione di Montreal del 1999 quale termine di decadenza o prescrizione dell’azione.

 

La controversia sottoposta all’esame del Tribunale di Pesaro ha ad oggetto la richiesta di risarcimento danni formulata da un passeggero nei confronti di una compagnia aerea, a seguito delle lesioni personali subite in data 31 luglio 2010 durante un trasporto aereo internazionale dall’Italia in Israele.

L’esame del giudicante e la relativa decisione hanno preso le mosse dalla eccezione di decadenza dall’azione formulata dalla società convenuta, questione ritenuta dal giudice preliminare ed assorbente anche il merito.

Ritiene infatti la difesa della compagnia aerea che nella fattispecie de quo, debba ritenersi applicabile l’art. 35 della Convenzione di Montreal del 1999, Convenzione che ha sostituito integralmente quella di Varsavia del 1929.

Tale articolo, è bene precisare, si applica alla responsabilità del vettore aereo per il trasporto internazionale di persone, bagagli e merci, e dunque alla fattispecie in esame e prevede che il diritto al risarcimento del preteso danno si estingue al termine di due anni «decorrenti dal giorno di arrivo a destinazione o dal giorno previsto per l’arrivo dell’aeromobile o dal giorno in cui il trasporto è interrotto».

La difesa della compagnia aerea convenuta interpreta pertanto l’art. 35 della Convenzione di Montreal nel senso di considerare tale termine un termine di decadenza. In base a ciò la domanda giudiziale, proposta con atto di citazione notificato in data 1 febbraio 2013 deve essere dichiarata inammissibile perché proposta oltre il detto termine biennale.

In senso contrario si è invece espressa la difesa dell’attore, che sostiene la tesi per cui il suddetto termine biennale posto dall’art. 35 della Convenzione di Montreal debba considerarsi non di decadenza, bensì di prescrizione.

A fondamento di tale argomentazione l’attore ha prodotto la giurisprudenza di merito che considera appunto tale termine di prescrizione e dunque soggetto ad interruzione.

Diversa opinione ha invece espresso il giudicante, il quale ritenendo il termine posto dall’art. 35 della Convenzione di Montreal un termine di decadenza, lo ha ritenuto non soggetto ad atti interruttivi, ai sensi dell’art. 2964 c.c. Conseguentemente l’azione di risarcimento proposta in data 1 febbraio 2013 è stata ritenuta tardiva, perché proposta oltre il termine biennale di decadenza, scaduto il 31 luglio 2012, e dunque inammissibile.

Motiva inoltre il giudice la sua interpretazione del termine biennale sopra indicato quale termine di decadenza e non di prescrizione, con riferimento all’art. 949-ter c. nav. (prescrizione) per il quale i diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all’art. 941. Gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione.

Sulla base di quanto dedotto il giudice ha rigettato la domanda e condannato alle spese la soccombente parte attrice.

 

Cristina Sposi

 

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Trasporto aereo di persone - Ritardo prolungato - Reg. (CE) n. 261/2004 - Compensazione pecuniaria - Circostanze eccezionali - Nozione.

 

CORTE DI GIUSTIZIA UE 17 settembre 2015

CAUSA C‑257/14

 

La nozione di «circostanze eccezionali» per il ritardo prolungato di un volo secondo il reg. (CE) n. 261/2004.

 

Nel caso in oggetto un volo della KLM da Quito (Ecuador) ad Amsterdam viene operato con un ritardo all’arrivo di 29 ore. Il ritardo è stato causato dal fatto che durante la procedura di push back — consistente nello spingere indietro l’aeromobile mediante un carrello — si constatava che uno dei motori non si accendeva per problemi nell’alimentazione del carburante. Secondo la compagnia aerea due pezzi erano difettosi, ossia la pompa del carburante e l’unità idromeccanica. Tali pezzi, non reperibili in loco, venivano trasportati in aereo da Amsterdam e installati nell’aeromobile, che decollava da Quito con notevole ritardo. Uno dei passeggeri propone ricorso per ottenere una compensazione pecuniaria di euro 600, ex art. 7, § 1, lett. c, reg. (CE) n. 216/2004, a causa di detto ritardo. La KLM eccepisce l’esonero dalla compensazione pecuniaria previsto dall’art. 5, § 3, reg. (CE) n. 261/2004.

La domanda di pronuncia pregiudiziale rivolta alla Corte verte sull’interpretazione dell’art. 5, § 3, reg. (CE) n. 261/2004, secondo cui il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria ai passeggeri, a norma dell’art. 7, se dimostra che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

La Corte evidenzia in primo luogo che, trattandosi di una deroga al principio della compensazione pecuniaria dei passeggeri, la norma dell’art. 5, § 3, reg. (CE) n. 261/2004 deve essere interpretata in senso restrittivo.

In ordine alla fattispecie dei problemi tecnici di un aeromobile, la giurisprudenza comunitaria richiamata dalla Corte ha specificato che tali problemi possono essere considerati alla stregua di circostanze eccezionali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, § 3, reg. (CE) n. 261/2004, soltanto qualora siano collegati ad un evento che non sia inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo, e che pertanto sfugga al suo effettivo controllo per la natura o per l’origine dell’evento stesso.

In particolare, la Corte precisa che rientra nella nozione di «circostanze eccezionali» l’ipotesi in cui il costruttore degli aeromobili che costituiscono la flotta del vettore aereo, ovvero una competente autorità, riveli che gli aeromobili, già in servizio, presentano un vizio occulto di fabbricazione che incide sulla sicurezza dei voli.

Nel caso di specie, peraltro, il problema tecnico riguarda unicamente un determinato aeromobile.

La Corte osserva che un problema tecnico come quello verificatosi nel caso in oggetto — sorto improvvisamente, non emerso durante un normale controllo, non imputabile a carenza di manutenzione bensì causato dalla prematura difettosità di alcuni pezzi — costituisce certamente un evento inaspettato. Viene, tuttavia, evidenziato che un siffatto problema tecnico è intrinsecamente legato al sistema, assai complesso, di funzionamento dell’aeromobile.

Occorre, pertanto, considerare che, nell’ambito dell’attività di un vettore aereo, tale evento, sebbene imprevisto, è inerente al normale esercizio dell’attività di trasporto, e il vettore deve sistematicamente fare fronte a problemi tecnici di tale natura.

Inoltre, la prevenzione o la riparazione di un guasto del genere, inclusa la sostituzione di un pezzo prematuramente difettoso, non sfuggono all’effettivo controllo del vettore aereo, atteso che ad esso spetta garantire la manutenzione e il buon funzionamento degli aeromobili che il vettore gestisce per la propria attività di trasporto.

Ne consegue che un problema tecnico come quello oggetto del procedimento principale non può rientrare nella nozione di circostanze eccezionali ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, § 3, reg. (CE) n. 261/2004.

 

Andrea Tamburro

 

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Trasporto aereo di persone - Vettore non munito di licenza - Reg. (CE) n. 2027/97 e Convenzione di Montreal - Non applicabilità - Responsabilità del vettore - Azione diretta contro l’assicuratore - Legge applicabile alle obbligazioni extrancontrattuali.

 

Corte di Giustizia UE 9 settembre 2015

CAUSA C-240/14

 

Sulla applicabilità (o meno) ai vettori non muniti di licenza della Convenzione di Montreal 1999 e sull’azione diretta del passeggero verso l’assicuratore.

 

Il 30 agosto 2010 un autogiro modello Calidus con a bordo il pilota-proprietario del mezzo e un passeggero, è decollato da Medina Sidona (Spagna) per effettuare a titolo gratuito un sorvolo di una piantagione di aloe vera del cui acquisto era interessato il passeggero. Giunto nei pressi di Jerez de la Frontera (Spagna) l’autogiro ha subito un incidente.

A seguito del sinistro il passeggero, domiciliato e abitualmente residente in Austria, ha convenuto innanzi all’autorità giudiziaria austriaca sia la compagnia assicuratrice della responsabilità civile del detentore dell’autogiro e dei suoi passeggeri sia il contraente del contratto assicurativo, qualificatosi come detentore dell’autogiro, residente sia in Spagna che in Austria, chiedendo la loro condanna al risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro.

I convenuti hanno eccepito la carenza di giurisdizione del giudice austriaco in favore di quello spagnolo e l’applicabilità della legge spagnola; inoltre hanno precisato che l’azione diretta del passeggero verso l’assicurazione dipende dal contratto assicurativo e che lo stesso prevede l’applicabilità del diritto tedesco e la giurisdizione dei giudici della Repubblica Federale di Germania, oltre ai fori individuati in modo imperativo dal diritto tedesco. Concludono i convenuti sostenendo che: la Convenzione di Montreal del 1999 (Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale) non è applicabile al caso di specie; il diritto tedesco applicabile al contratto assicurativo vieta l’azione diretta del danneggiato verso l’assicuratore; il diritto spagnolo, applicabile alla domanda di risarcimento intentata dal danneggiato vieta l’azione diretta verso l’assicuratore.

Il giudice austriaco, nutrendo dubbi sulla inapplicabilità della Convenzione di Montreal perché essa si applica ai voli interni in forza del reg. (CE) n. 2027/97, ha rimesso alla Corte europea di decidere se nel caso di specie la domanda di risarcimento debba essere decisa sulla base della Convenzione di Montreal o sulla base del diritto nazionale.

La Corte ha escluso l’applicabilità della Convenzione di Montreal, ritenendo che il caso in esame non rientri nel campo di applicazione del reg. (CE) n. 2027/97 perché, benché il regolamento abbia reso applicabile la Convenzione ai trasporti aerei effettuati in un unico Stato membro (come nel caso esaminato), tuttavia il regolamento si applica ai soli vettori aerei muniti di licenza di esercizio ed i convenuti non rientrano in tale definizione. In effetti, precisa la Corte, il volo non aveva lo scopo di trasportare persone da un luogo ad un altro, ma si poneva all’interno di trattative commerciali ed aveva lo scopo di mostrare dall’alto la piantagione in vendita; per tale tipo di voli non è necessario il possesso della licenza di esercizio.

La sentenza ha un impatto peraltro minimo nell’ordinamento italiano in quanto l’art. 941 c. nav. prevede esplicitamente che al trasporto aereo si applichino le norme comunitarie ed internazionali in vigore nella Repubblica (e pertanto la Convenzione di Montreal del 1999) e ciò anche esplicitamente ai trasporti eseguiti da vettori non muniti di licenza di esercizio.

Con il successivo quesito è chiesto alla Corte di dire se l’art. 18 del reg. (CE) 864/2007 (relativo alla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali) consenta una azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicurazione quando tale azione sia prevista dalla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali indipendentemente da quanto previsto dalla legge applicabile al contratto di assicurazione scelta dalle parti.

L’art. 18 del regolamento citato prevede che la parte lesa possa chiedere il risarcimento direttamente all’assicuratore della persona tenuta al risarcimento se lo stabilisce la legge applicabile alla obbligazione extracontrattuale o quella applicabile al contratto di assicurazione.

La Corte ha risposto affermativamente al quesito postole ed ha quindi ritenuto che il regolamento comunitario consente l’esercizio diretto dell’azione del danneggiato verso l’assicuratore della responsabilità della persona tenuta al risarcimento se tale azione sia prevista dalla legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale, indipendentemente da quanto previsto dalla legge applicabile al contratto di assicurazione scelta dalle parti del contratto.

Il nostro ordinamento è fra quelli che prevedono l’azione diretta del passeggero contro l’assicuratore del vettore. L’art. 942 c. nav. la configura infatti sul modello dell’azione diretta già da tempo prevista per la r.c. auto.

 

Cristina De Marzi