CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI ROMA
Dipartimento Centro studi -
Formazione e Crediti formativi
Progetto sul Diritto della Navigazione e dei
Trasporti
Newsletter di Diritto
della Navigazione e dei Trasporti
Numero 26 — gennaio-febbraio 2016
Sono lieto
di presentare il ventiseiesimo numero della Newsletter,
frutto dello studio dei componenti del Progetto sul Diritto della navigazione e
dei trasporti e del coordinamento scientifico del titolare della cattedra di
Diritto della navigazione della Sapienza, Università di Roma, prof. Leopoldo
Tullio.
Sono di
seguito riportati gli argomenti trattati e il link per una lettura completa della Newsletter.
Il consigliere
delegato al Progetto sul Diritto della navigazione e dei trasporti
avv. Fabrizio Bruni
PROGETTO
SUL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE E DEI TRASPORTI
CONSIGLIERE DELEGATO: avv.
Fabrizio Bruni
COORDINATORE: avv. prof.
Leopoldo Tullio
COLLABORATORI PER
avv. Francesco Mancini, avv. Antonio Pazzaglia, avv. Cristina Sposi.
Indice degli
argomenti trattati
Aeroporti - Aeroporti
di interesse nazionale - Individuazione.
Trasporto di cose -
Agente generale del vettore - Qualità di institore - Verifica.
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Aeroporti - Aeroporti di interesse
nazionale - Individuazione.
D.P.R. 17 SETTEMBRE 2015 N. 201
Sull’individuazione
degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di interesse nazionale.
Con il decreto in commento è stata data
attuazione all’art. 698 c. nav., il quale, come noto, prevede che vengano
individuati gli aeroporti e i sistemi aeroportuali di interesse nazionale quali
nodi essenziali per l’esercizio delle competenze esclusive dello Stato, tenendo
conto delle dimensioni e della tipologia del traffico, dell’ubicazione
territoriale e del ruolo strategico dei medesimi, nonché di quanto previsto nei
progetti TEN.
Individuati dieci bacini di traffico
nella rete territoriale nazionale, in particolare, sono stati elencati gli
aeroporti di «interesse nazionale», alcuni dei quali sono stati classificati in
aeroporti di «particolare rilevanza strategica» ovvero in aeroporti aventi
«ruolo di gate internazionale».
Il decreto ha fissato specifiche
condizioni che gli aeroporti di interesse nazionale, ad esclusione di quelli di
particolare rilevanza strategica, devono avere precisando nel contempo che
l’aeroporto di Torino sarà considerato a «particolare rilevanza strategica» se
realizzerà un sistema di alleanze con l’aeroporto intercontinentale di Milano
Malpensa finalizzato a generare sinergie di sviluppo reciproco e dell’intero
bacino del nord ovest mentre gli aeroporti di Pisa/Firenze potranno esserlo se
realizzeranno una gestione unica.
È prevista una disciplina transitoria sia
per ciò che concerne gli aeroporti di interesse nazionale allorché dovessero
risultare privi delle condizioni previste (i quali possono presentare un piano
industriale finalizzato alla realizzazione delle prescritte condizioni entro il
triennio) sia anche per gli aeroporti che non siano stati classificati (i quali
possono presentare la documentazione dimostrativa del possesso delle condizioni
previste per la classificazione che potrà essere rilasciata in sede di modifica
del decreto presidenziale in commento).
La disciplina dettata con il d.P.R.
201/2015, infine, prevede che gli aeroporti di interesse regionale e locale
appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze,
diversi da quelli di interesse nazionale individuati dal decreto, sono
trasferiti alle Regioni.
Antonio Pazzaglia
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Trasporto di cose -
Agente generale del vettore - Qualità di institore - Verifica.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III, 27 OTTOBRE 2015 N.
21811
Della qualità di
institore e della prova in concreto nel giudizio del rapporto di preposizione
institoria.
La sentenza in oggetto
ha alla base le vicende conseguenti alla sottrazione di una parte di merce,
avvenuta durante un trasporto e precisamente nel tratto terrestre.
In particolare una compagnia
assicuratrice, premesso di essere succeduta ad altra società e di agire sia in
surroga ex art. 1916 c.c., sia quale cessionaria dei diritti dell’assicurato,
aveva chiesto in primo grado che una società italiana, agente generale di una
società di trasporti cinese, fosse condannata sia in proprio sia quale agente
generale, al pagamento della somma corrisposta dalla stessa compagnia a titolo
di indennizzo assicurativo.
Nel giudizio veniva chiamata anche la società
che aveva svolto la funzione di vettore nel tratto di trasporto terrestre
durante il quale era stata effettuata la sottrazione.
Il Tribunale rigettava
la domanda della compagnia assicuratice ritenendo non provato il diritto di
surroga, non essendo stata prodotta la polizza assicurativa ma solo la
quietanza di pagamento emessa dalla società surrogata.
Avverso la sentenza
della Corte di appello proponeva ricorso per cassazione la società che aveva
svolto la funzione di vettore, controricorso la compagnia assicuratrice e
ricorso incidentale la società condannata al pagamento.
I motivi del ricorso
possono essere così riassunti.
A) Con il primo motivo
di ricorso principale il vettore denuncia la violazione e falsa applicazione
degli art. 1916 e 1260 c.c. e la carente motivazione circa la legittimazione
attiva della compagnia assicuratrice.
B) Con il secondo motivo
di ricorso principale è dedotta la violazione dell’art. 1696 c.c. e la carente
motivazione in ordine al limite di responsabilità vettoriale per il trasporto
su strada.
C) Con i primi tre
motivi di ricorso incidentale la società italiana, agente generale della
società cinese, deduce violazione e falsa applicazione di legge e carente
motivazione in ordine alla sua condanna in qualità di rappresentante della
società cinese per i seguenti profili: a)
erronea attribuzione presuntiva ad essa della qualità di institore per l’Italia
della società cinese, nonostante fosse esclusivamente agnte generale ex art.
1754 c.c.; b) omessa indagine circa
la sussistenza effettiva di un potere di natura institoria, ritenuto in maniera
apodottica sulla base della sua personalità giuridica; c) affermazione di una responsabilità solidale emessa sulla sola
base della condizione, peraltro dubbia, di rappresentanza generale.
D) Con il quarto motivo
di ricorso incidentale la ricorrente eccepisce la carente motivazione e
violazione dell’art. 2697 c.c. dal momento che la compagnia assicuratrice non
aveva dato la prova che essa avesse svolto la funzione di vettore nel tratto di
terra in cui era avventa la sottrazione della merce.
Tale circostanza era
secondo la ricorrente da escludersi comunque, poiché assumeva di avere operato
unicamente come spedizionerie, affidando la materiale esecuzione del trasporto
alla società, che aveva promosso ricorso per cassazione.
E) Infine con il quinto
motivo viene ripreso il motivo del ricorso principale, cioè la carenza di
legittimazione attiva della compagnia assicuratrice e la inidoneità probatoria
della sola quietanza di pagamento.
La suprema Corte,
ritenendo di dover trattare per ragioni logico-giuridiche prima i motivi di
ricorso incidentale, atteso che la responsabilità della ricorrente principale
era stata riconosciuta in via di manleva e non in via diretta, così decideva.
La suprema Corte
analizza per primo il quinto motivo di ricorso incidentale, ritenendolo
infondato.
Nella fattispecie in
esame la quietanza prodotta conteneva tutti gli estremi essenziali della
polizza, della data e del tipo di sinistro, del pagamento liberatorio al
beneficiario. La suprema Corte ritiene perciò che la quietanza abbia un valore
probante anche in mancanza di produzione della polizza. Tra l’altro la
compagnia assicuratrice aveva agito non solo in via di surroga ma anche quale
cessionaria del credito risarcitorio facente capo alla beneficiaria.
Ritiene invece la
suprema Corte fondati gli altri motivi del ricorso incidentale.
Pertanto afferma la
suprema Corte che la qualità di agente generale rivestita dalla società
italiana non era tale da attribuirle anche la rappresentanza sostanziale e
processuale del vettore cinese, mancando una specifica attribuzione e che la
qualità di agente generale non comporta anche necessariamente quella di
institore, la quale deve essere accertatata nel concreto e non può presumersi.
È pertanto errato l’assunto «agente
generale ergo institore».
Ritiene la suprema Corte
che ciò comporti un errore di diritto poiché si equipara l’agente generale
all’institore senza una indagine in concreto, essendo stato ritenuto
sussistente il rapporto di rappresentanza institoria senza che fosse indicato
alcun elemento idoneo a suffragarlo.
Anche la condanna della
società italiana in proprio è effettuata sulla base di un ragionamento lacunoso
della Corte di appello. La società aveva sempre dichiarato di aver svolto una
funzione di mero spedizioniere e non di vettore nel tratto stradale finale, dal
porto di Genova alla destinazione, nel quale era avvenuta la sottrazione.
Provato che l’intero
trasporto marittimo e terrestre faceva carico al vettore cinese la circostanza
che la società italiana avesse dato incarico ad un’altra società di effettuare
il trasporto sul tratto terrestre dove si era verificata la sottrazione non
implicava necessariamente la veste di spedizioniere, non essendovi elementi di
riscontro in tal senso. Precisa la suprema Corte che lo spedizioniere acquista
anche la veste di vettore ai sensi dell’art. 1741 c.c. solo se assume una
unitaria obbligazione di esecuzione in autonomia del trasporto della merce con
mezzi propri o altrui dietro corrispettivo.
Perciò l’accertamento
della veste di vettore implica una indagine in concreto, che nella fattispecie
è altresì contrastata dalla circostanza del conferimento dell’incarico di
trasporto ad una società terza.
Pertanto la suprema
Corte accogliendo il ricorso incidentale e ritenendo assorbito quello
principale, ha cassato rinviando ad altra sezione della Corte di appello
perché, alla luce delle motivazioni svolte, esamini la fattispecie
relativamente all’esistenza di riscontri probatori idonei a provare,
indipendentemente dalla qualità di agente generale, la responsabilità
vettoriale della società italiana, nella duplice veste di rappresentante
sostanziale e processuale della società cinese, nonché di vettore in proprio.
Cristina Sposi
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Trasporto
marittimo di persone - Diritti dei passeggeri - Reg. (UE) n. 1177/2010 -
Violazione - Disciplina del procedimento sanzionatorio.
Regolamento ART 15 ottobre 2015
Il procedimento sanzionatorio in materia di violazioni dei diritti
dei passeggeri nel trasporto marittimo.
Con l’approvazione da parte
dell’Autorità per la regolazione dei trasporti (ART) del regolamento allegato
alla delibera del 15 ottobre 2015 si completa il quadro delle disposizioni
relative alle misure sanzionatorie per la violazione degli obblighi previsti
dal reg. (UE) n. 1177/2010 a tutela del passeggero che viaggi via mare o per
vie navigabili interne.
Il regolamento, che si
compone di diciassette articoli, stabilisce nel dettaglio la procedura per l’accertamento
delle violazioni e per l’irrogazione delle sanzioni che sono state fissate dal d.lg.
29 luglio 2015 n. 129 (pubblicato e commentato nel numero 24 di questa Newsletter).
Il regolamento ricalca gli
analoghi provvedimenti emanati dall’ART con riguardo alle altre modalità di
trasporto (per quelli in materia di trasporto stradale e ferroviario sia
consentito rinviare a: F. Mancini, Trasporto
terrestre: la disciplina sanzionatoria, in corso di pubblicazione in Libro dell’anno del diritto 2016) e
delinea un procedimento che può prendere avvio d’ufficio da parte dell’ART
oppure a fronte del reclamo da parte dei passeggeri (o dalle associazioni
rappresentative dei loro interessi).
In questo secondo caso si
tratta di procedimento che, a pena di improcedibilità, deve essere preceduto
dal reclamo direttamente al vettore o all’«operatore del terminale» (al
soggetto, cioè, pubblico o privato, responsabile dell’amministrazione e della
gestione del porto), reclamo a cui l’impresa, decorsi sessanta giorni, non
abbia risposto.
Da segnalare che il
regolamento sanziona con l’improcedibilità anche il reclamo all’impresa che sia
stato presentato decorsi sessanta giorni dalla data in cui è stato prestato o
avrebbe dovuto essere prestato il servizio.
Il regolamento prescrive
inoltre forma, contenuti e modalità di presentazione — anche telematica — del
reclamo all’ART, a pena di irricevibilità ovvero di inammissibilità della
segnalazione stessa.
Alla presentazione del
reclamo segue un’attività preistruttoria finalizzata alla verifica dei profili
preliminari di ricevibilità, ammissibilità, procedibilità ovvero della palese
infondatezza del reclamo ovvero ancora dei presupposti di applicabilità della
disciplina di riferimento.
Qualora l’Ufficio preposto a
tale attività di filtro non disponga l’archiviazione, propone al Consiglio
dell’ART l’avvio di un procedimento che è segnato dal vero e proprio atto di
contestazione.
Tale atto, nei contenuti e
nelle formalità, ricalca l’analogo atto di cui all’art. 14 della legge n.
689/1981: reca la sommaria esposizione dei fatti, l’indicazione della
violazione contestata, del responsabile del procedimento, dell’importo della
sanzione che potrebbe essere irrogata all’esito del procedimento, dell’Ufficio
dove poter presentare memorie difensive e avere accesso agli atti, del termine
entro cui esercitare tale facoltà nonché l’intimazione a porre fine
all’infrazione nel termine di un mese (se ancora in atto).
Non si rinviene invece
l’indicazione della possibilità per il destinatario di pagare la sanzione in
misura ridotta prevista dall’art. 16 della legge n. 689/1981, ma il richiamo
generale ai principi di questa legge contenuto nel d.lg. 129/2015 e nel
regolamento in esame consente di ritenere applicabile anche al procedimento
sanzionatorio de quo detta facoltà.
In linea con i principi di
garanzia di partecipazione al procedimento di cui alla legge n. 689/1981, ove
il destinatario intenda difendersi rispetto alla contestazione formulata, può
far pervenire, entro trenta giorni, scritti difensivi e documenti. Può inoltre
richiedere l’accesso agli atti del procedimento ovvero l’audizione personale.
Tale ultima facoltà, a differenza dell’analoga previsione contenuta nella legge
n. 689/1981, deve essere oggetto di istanza separata.
Interessante evidenziare che
possono partecipare al procedimento, attraverso memorie e documenti, anche
coloro che hanno presentato il reclamo.
L’atto conclusivo del
procedimento deve essere motivato ed adottato entro il termine di centoventi
giorni decorrenti dalla data di notifica della contestazione, fatti salvi i
periodi di sospensione per l’eventuale ulteriore attività istruttoria disposta
dall’ART ovvero a seguito delle richieste di audizione dell’interessato o di
accesso agli atti.
Il provvedimento conclusivo
può essere di archiviazione ovvero di irrogazione della sanzione.
In questo secondo caso deve
contenere l’espressa indicazione dell’autorità giurisdizionale innanzi alla
quale poter proporre ricorso e il relativo termine.
Va, infine, sottolineata la
possibilità di adozione da parte dell’ART, anche prima dell’avvio del
procedimento sanzionatorio, di provvedimenti temporanei di natura cautelare,
suscettibili di istanza di riesame da parte del destinatario.
Francesco
Mancini