CONSIGLIO DELL’ORDINE

DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Dipartimento Centro studi - Formazione e Crediti formativi

Progetto sul Diritto della Navigazione e dei Trasporti

 

Newsletter di Diritto della Navigazione e dei Trasporti

Numero 26 — gennaio-febbraio 2016

 

Sono lieto di presentare il ventiseiesimo numero della Newsletter, frutto dello studio dei componenti del Progetto sul Diritto della navigazione e dei trasporti e del coordinamento scientifico del titolare della cattedra di Diritto della navigazione della Sapienza, Università di Roma, prof. Leopoldo Tullio.

Sono di seguito riportati gli argomenti trattati e il link per una lettura completa della Newsletter.

Il consigliere delegato al Progetto sul Diritto della navigazione e dei trasporti

avv. Fabrizio Bruni

 

 

PROGETTO SUL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE E DEI TRASPORTI

 

CONSIGLIERE DELEGATO: avv. Fabrizio Bruni

 

COORDINATORE: avv. prof. Leopoldo Tullio

 

COLLABORATORI PER LA REDAZIONE DI QUESTA NEWSLETTER:

avv. Francesco Mancini, avv. Antonio Pazzaglia, avv. Cristina Sposi.

 

 

Indice degli argomenti trattati

 

Aeroporti - Aeroporti di interesse nazionale - Individuazione.

Trasporto di cose - Agente generale del vettore - Qualità di institore - Verifica.

Trasporto marittimo di persone - Diritti dei passeggeri - Reg. (UE) n. 1177/2010 - Violazione - Disciplina del procedimento sanzionatorio.

 

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Aeroporti - Aeroporti di interesse nazionale - Individuazione.

 

 D.P.R. 17 SETTEMBRE 2015 N. 201

REGOLAMENTO RECANTE L’INDIVIDUAZIONE DEGLI AEROPORTI DI INTERESSE NAZIONALE, A NORMA DELL’ARTICOLO 698 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

 

Sull’individuazione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di interesse nazionale.

 

Con il decreto in commento è stata data attuazione all’art. 698 c. nav., il quale, come noto, prevede che vengano individuati gli aeroporti e i sistemi aeroportuali di interesse nazionale quali nodi essenziali per l’esercizio delle competenze esclusive dello Stato, tenendo conto delle dimensioni e della tipologia del traffico, dell’ubicazione territoriale e del ruolo strategico dei medesimi, nonché di quanto previsto nei progetti TEN.

Individuati dieci bacini di traffico nella rete territoriale nazionale, in particolare, sono stati elencati gli aeroporti di «interesse nazionale», alcuni dei quali sono stati classificati in aeroporti di «particolare rilevanza strategica» ovvero in aeroporti aventi «ruolo di gate internazionale».

Il decreto ha fissato specifiche condizioni che gli aeroporti di interesse nazionale, ad esclusione di quelli di particolare rilevanza strategica, devono avere precisando nel contempo che l’aeroporto di Torino sarà considerato a «particolare rilevanza strategica» se realizzerà un sistema di alleanze con l’aeroporto intercontinentale di Milano Malpensa finalizzato a generare sinergie di sviluppo reciproco e dell’intero bacino del nord ovest mentre gli aeroporti di Pisa/Firenze potranno esserlo se realizzeranno una gestione unica.

È prevista una disciplina transitoria sia per ciò che concerne gli aeroporti di interesse nazionale allorché dovessero risultare privi delle condizioni previste (i quali possono presentare un piano industriale finalizzato alla realizzazione delle prescritte condizioni entro il triennio) sia anche per gli aeroporti che non siano stati classificati (i quali possono presentare la documentazione dimostrativa del possesso delle condizioni previste per la classificazione che potrà essere rilasciata in sede di modifica del decreto presidenziale in commento).

La disciplina dettata con il d.P.R. 201/2015, infine, prevede che gli aeroporti di interesse regionale e locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze, diversi da quelli di interesse nazionale individuati dal decreto, sono trasferiti alle Regioni.

 

Antonio Pazzaglia

 

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Trasporto di cose - Agente generale del vettore - Qualità di institore - Verifica.

 

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III, 27 OTTOBRE 2015 N. 21811

 

Della qualità di institore e della prova in concreto nel giudizio del rapporto di preposizione institoria.

 

La sentenza in oggetto ha alla base le vicende conseguenti alla sottrazione di una parte di merce, avvenuta durante un trasporto e precisamente nel tratto terrestre.

   In particolare una compagnia assicuratrice, premesso di essere succeduta ad altra società e di agire sia in surroga ex art. 1916 c.c., sia quale cessionaria dei diritti dell’assicurato, aveva chiesto in primo grado che una società italiana, agente generale di una società di trasporti cinese, fosse condannata sia in proprio sia quale agente generale, al pagamento della somma corrisposta dalla stessa compagnia a titolo di indennizzo assicurativo.

 Nel giudizio veniva chiamata anche la società che aveva svolto la funzione di vettore nel tratto di trasporto terrestre durante il quale era stata effettuata la sottrazione.

Il Tribunale rigettava la domanda della compagnia assicuratice ritenendo non provato il diritto di surroga, non essendo stata prodotta la polizza assicurativa ma solo la quietanza di pagamento emessa dalla società surrogata.

La Corte di appello riformava la sentenza del Tribunale condannando la società italiana in proprio e quale rappresentante di quella cinese al pagamento della somma richiesta, condannava altresì la società che aveva svolto la funzione di vettore a tenere quest’ultima indenne di quanto era stata tenuta a corrispondere all’attrice.

Avverso la sentenza della Corte di appello proponeva ricorso per cassazione la società che aveva svolto la funzione di vettore, controricorso la compagnia assicuratrice e ricorso incidentale la società condannata al pagamento.

I motivi del ricorso possono essere così riassunti.

A) Con il primo motivo di ricorso principale il vettore denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 1916 e 1260 c.c. e la carente motivazione circa la legittimazione attiva della compagnia assicuratrice.

B) Con il secondo motivo di ricorso principale è dedotta la violazione dell’art. 1696 c.c. e la carente motivazione in ordine al limite di responsabilità vettoriale per il trasporto su strada.

C) Con i primi tre motivi di ricorso incidentale la società italiana, agente generale della società cinese, deduce violazione e falsa applicazione di legge e carente motivazione in ordine alla sua condanna in qualità di rappresentante della società cinese per i seguenti profili: a) erronea attribuzione presuntiva ad essa della qualità di institore per l’Italia della società cinese, nonostante fosse esclusivamente agnte generale ex art. 1754 c.c.; b) omessa indagine circa la sussistenza effettiva di un potere di natura institoria, ritenuto in maniera apodottica sulla base della sua personalità giuridica; c) affermazione di una responsabilità solidale emessa sulla sola base della condizione, peraltro dubbia, di rappresentanza generale.

D) Con il quarto motivo di ricorso incidentale la ricorrente eccepisce la carente motivazione e violazione dell’art. 2697 c.c. dal momento che la compagnia assicuratrice non aveva dato la prova che essa avesse svolto la funzione di vettore nel tratto di terra in cui era avventa la sottrazione della merce.

Tale circostanza era secondo la ricorrente da escludersi comunque, poiché assumeva di avere operato unicamente come spedizionerie, affidando la materiale esecuzione del trasporto alla società, che aveva promosso ricorso per cassazione.

E) Infine con il quinto motivo viene ripreso il motivo del ricorso principale, cioè la carenza di legittimazione attiva della compagnia assicuratrice e la inidoneità probatoria della sola quietanza di pagamento.

La suprema Corte, ritenendo di dover trattare per ragioni logico-giuridiche prima i motivi di ricorso incidentale, atteso che la responsabilità della ricorrente principale era stata riconosciuta in via di manleva e non in via diretta, così decideva.

La suprema Corte analizza per primo il quinto motivo di ricorso incidentale, ritenendolo infondato.

La Corte di appello non ha violato il principio di diritto per cui, ai fini della surroga di cui all’art. 1916 c.c., l’assicuratore può provare la sua qualità mediante la produzione della sola quietanza, che contenga naturalmente la prova e l’individuazione del contratto di assicurazione.

Nella fattispecie in esame la quietanza prodotta conteneva tutti gli estremi essenziali della polizza, della data e del tipo di sinistro, del pagamento liberatorio al beneficiario. La suprema Corte ritiene perciò che la quietanza abbia un valore probante anche in mancanza di produzione della polizza. Tra l’altro la compagnia assicuratrice aveva agito non solo in via di surroga ma anche quale cessionaria del credito risarcitorio facente capo alla beneficiaria.

Ritiene invece la suprema Corte fondati gli altri motivi del ricorso incidentale.

Pertanto afferma la suprema Corte che la qualità di agente generale rivestita dalla società italiana non era tale da attribuirle anche la rappresentanza sostanziale e processuale del vettore cinese, mancando una specifica attribuzione e che la qualità di agente generale non comporta anche necessariamente quella di institore, la quale deve essere accertatata nel concreto e non può presumersi. È pertanto errato l’assunto «agente generale ergo institore».

Ritiene la suprema Corte che ciò comporti un errore di diritto poiché si equipara l’agente generale all’institore senza una indagine in concreto, essendo stato ritenuto sussistente il rapporto di rappresentanza institoria senza che fosse indicato alcun elemento idoneo a suffragarlo.

Anche la condanna della società italiana in proprio è effettuata sulla base di un ragionamento lacunoso della Corte di appello. La società aveva sempre dichiarato di aver svolto una funzione di mero spedizioniere e non di vettore nel tratto stradale finale, dal porto di Genova alla destinazione, nel quale era avvenuta la sottrazione.

Provato che l’intero trasporto marittimo e terrestre faceva carico al vettore cinese la circostanza che la società italiana avesse dato incarico ad un’altra società di effettuare il trasporto sul tratto terrestre dove si era verificata la sottrazione non implicava necessariamente la veste di spedizioniere, non essendovi elementi di riscontro in tal senso. Precisa la suprema Corte che lo spedizioniere acquista anche la veste di vettore ai sensi dell’art. 1741 c.c. solo se assume una unitaria obbligazione di esecuzione in autonomia del trasporto della merce con mezzi propri o altrui dietro corrispettivo.

Perciò l’accertamento della veste di vettore implica una indagine in concreto, che nella fattispecie è altresì contrastata dalla circostanza del conferimento dell’incarico di trasporto ad una società terza.

Pertanto la suprema Corte accogliendo il ricorso incidentale e ritenendo assorbito quello principale, ha cassato rinviando ad altra sezione della Corte di appello perché, alla luce delle motivazioni svolte, esamini la fattispecie relativamente all’esistenza di riscontri probatori idonei a provare, indipendentemente dalla qualità di agente generale, la responsabilità vettoriale della società italiana, nella duplice veste di rappresentante sostanziale e processuale della società cinese, nonché di vettore in proprio.

Cristina Sposi

 

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Trasporto marittimo di persone - Diritti dei passeggeri - Reg. (UE) n. 1177/2010 - Violazione - Disciplina del procedimento sanzionatorio.

 

Regolamento ART 15 ottobre 2015

disciplina del procedimento sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del Reg. (UE) n. 1177/2010 sui diritti dei passeggeri che viaggiano per mare e per vie navigabili interne

 

Il procedimento sanzionatorio in materia di violazioni dei diritti dei passeggeri nel trasporto marittimo.

 

Con l’approvazione da parte dell’Autorità per la regolazione dei trasporti (ART) del regolamento allegato alla delibera del 15 ottobre 2015 si completa il quadro delle disposizioni relative alle misure sanzionatorie per la violazione degli obblighi previsti dal reg. (UE) n. 1177/2010 a tutela del passeggero che viaggi via mare o per vie navigabili interne.

Il regolamento, che si compone di diciassette articoli, stabilisce nel dettaglio la procedura per l’accertamento delle violazioni e per l’irrogazione delle sanzioni che sono state fissate dal d.lg. 29 luglio 2015 n. 129 (pubblicato e commentato nel numero 24 di questa Newsletter).

Il regolamento ricalca gli analoghi provvedimenti emanati dall’ART con riguardo alle altre modalità di trasporto (per quelli in materia di trasporto stradale e ferroviario sia consentito rinviare a: F. Mancini, Trasporto terrestre: la disciplina sanzionatoria, in corso di pubblicazione in Libro dell’anno del diritto 2016) e delinea un procedimento che può prendere avvio d’ufficio da parte dell’ART oppure a fronte del reclamo da parte dei passeggeri (o dalle associazioni rappresentative dei loro interessi).

In questo secondo caso si tratta di procedimento che, a pena di improcedibilità, deve essere preceduto dal reclamo direttamente al vettore o all’«operatore del terminale» (al soggetto, cioè, pubblico o privato, responsabile dell’amministrazione e della gestione del porto), reclamo a cui l’impresa, decorsi sessanta giorni, non abbia risposto.

Da segnalare che il regolamento sanziona con l’improcedibilità anche il reclamo all’impresa che sia stato presentato decorsi sessanta giorni dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio.

Il regolamento prescrive inoltre forma, contenuti e modalità di presentazione — anche telematica — del reclamo all’ART, a pena di irricevibilità ovvero di inammissibilità della segnalazione stessa.

Alla presentazione del reclamo segue un’attività preistruttoria finalizzata alla verifica dei profili preliminari di ricevibilità, ammissibilità, procedibilità ovvero della palese infondatezza del reclamo ovvero ancora dei presupposti di applicabilità della disciplina di riferimento.

Qualora l’Ufficio preposto a tale attività di filtro non disponga l’archiviazione, propone al Consiglio dell’ART l’avvio di un procedimento che è segnato dal vero e proprio atto di contestazione.

Tale atto, nei contenuti e nelle formalità, ricalca l’analogo atto di cui all’art. 14 della legge n. 689/1981: reca la sommaria esposizione dei fatti, l’indicazione della violazione contestata, del responsabile del procedimento, dell’importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all’esito del procedimento, dell’Ufficio dove poter presentare memorie difensive e avere accesso agli atti, del termine entro cui esercitare tale facoltà nonché l’intimazione a porre fine all’infrazione nel termine di un mese (se ancora in atto).

Non si rinviene invece l’indicazione della possibilità per il destinatario di pagare la sanzione in misura ridotta prevista dall’art. 16 della legge n. 689/1981, ma il richiamo generale ai principi di questa legge contenuto nel d.lg. 129/2015 e nel regolamento in esame consente di ritenere applicabile anche al procedimento sanzionatorio de quo detta facoltà.

In linea con i principi di garanzia di partecipazione al procedimento di cui alla legge n. 689/1981, ove il destinatario intenda difendersi rispetto alla contestazione formulata, può far pervenire, entro trenta giorni, scritti difensivi e documenti. Può inoltre richiedere l’accesso agli atti del procedimento ovvero l’audizione personale. Tale ultima facoltà, a differenza dell’analoga previsione contenuta nella legge n. 689/1981, deve essere oggetto di istanza separata.

Interessante evidenziare che possono partecipare al procedimento, attraverso memorie e documenti, anche coloro che hanno presentato il reclamo.

L’atto conclusivo del procedimento deve essere motivato ed adottato entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di notifica della contestazione, fatti salvi i periodi di sospensione per l’eventuale ulteriore attività istruttoria disposta dall’ART ovvero a seguito delle richieste di audizione dell’interessato o di accesso agli atti.

Il provvedimento conclusivo può essere di archiviazione ovvero di irrogazione della sanzione.

In questo secondo caso deve contenere l’espressa indicazione dell’autorità giurisdizionale innanzi alla quale poter proporre ricorso e il relativo termine.

Va, infine, sottolineata la possibilità di adozione da parte dell’ART, anche prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio, di provvedimenti temporanei di natura cautelare, suscettibili di istanza di riesame da parte del destinatario.

 

Francesco Mancini