Testo
approvato dal Consiglio
Nazionale Forense nella seduta del delibera del
31 Gennaio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.241 del 16
ottobre 2014, in vigore dal 15 dicembre 2014.
(Sostituisce il precedente
codice deontologico forense
approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile
1997, successivamente modificato il 16 ottobre 1999, il 26 ottobre
2002, il 27 gennaio 2006, il 18 gennaio 2007, il 12 giugno 2008 ed il
23 settembre 2011, come risultante dalla sentenza TAR Lazio 8858/2012)
I
PRINCIPI GENERALI
ART. 1. - L'avvocato
1. L'avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà,
l'inviolabilità e l'effettività della difesa,
assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del
contraddittorio.
2. L'avvocato, nell'esercizio del suo ministero, vigila sulla
conformità delle leggi ai principi della Costituzione e
dell'Ordinamento dell'Unione Europea e sul rispetto dei medesimi
principi, nonché di quelli della Convenzione per la
salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a tutela
e
nell’interesse della parte assistita.
3. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la
tutela dell'affidamento della collettività e della
clientela,
della correttezza dei comportamenti, della qualità ed
efficacia
della prestazione professionale. ART. 2. - Norme deontologiche e ambito di applicazione
1. Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella loro
attività professionale, nei reciproci rapporti e in quelli
con i
terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quando
ne risulti compromessa la reputazione personale o l'immagine della
professione forense.
2. I praticanti sono soggetti ai doveri e alle norme deontologiche
degli avvocati e al potere disciplinare degli Organi forensi. ART. 3. - Attività all'estero e
attività in Italia dello straniero
1. Nell'esercizio di attività professionale all'estero
l'avvocato italiano deve rispettare le norme deontologiche interne,
nonché quelle del Paese in cui viene svolta
l'attività.
2. In caso di contrasto fra le due normative prevale quella del Paese
ospitante, purché non confliggente con l'interesse pubblico
al
corretto esercizio dell'attività professionale.
3. L'avvocato straniero, nell'esercizio di attività
professionale in Italia, è tenuto al rispetto delle norme
deontologiche italiane. ART. 4. - Volontarietà dell'azione
1. La responsabilità disciplinare discende dalla
inosservanza
dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge e dalla
deontologia, nonché dalla coscienza e volontà
delle
azioni od omissioni.
2. L'avvocato, cui sia imputabile un comportamento non colposo che
abbia violato la legge penale, è sottoposto a procedimento
disciplinare, salva in questa sede ogni autonoma valutazione sul fatto
commesso. ART. 5. - Condizione per l'esercizio dell'attività
professionale
1. L'iscrizione agli albi costituisce condizione per l'esercizio
dell'attività riservata all'avvocato. ART. 6. - Dovere di evitare
incompatibilità
1. L'avvocato deve evitare attività incompatibili con la
permanenza dell'iscrizione all'albo.
2. L'avvocato non deve svolgere attività comunque
incompatibili
con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della
professione
forense. ART. 7. - Responsabilità disciplinare per atti di
associati, collaboratori e sostituti
1. L'avvocato è personalmente responsabile per condotte,
determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati,collaboratori
e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma
responsabilità. ART. 8. - Responsabilità disciplinare della
società
1. Alla società tra avvocati si applicano, in quanto
compatibili, le norme del presente codice.
2. La responsabilità disciplinare della società
concorre
con quella del socio quando la violazione deontologica commessa da
quest'ultimo è ricollegabile a direttive impartite dalla
società. ART. 9. - Doveri di probità, dignità,
decoro e indipendenza
1. L'avvocato deve esercitare l'attività professionale con
indipendenza, lealtà, correttezza, probità,
dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del
rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi
della corretta e leale concorrenza.
2. L'avvocato, anche al di fuori dell'attività
professionale,
deve osservare i doveri di probità, dignità e
decoro,
nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della
professione forense. ART. 10. - Dovere di fedeltà
1. L'avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo
la propria attività a tutela dell' interesse della parte
assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della
difesa. ART. 11. - Rapporto di fiducia e accettazione dell'incarico
1. L'avvocato è libero di accettare l'incarico.
2. Il rapporto con il cliente e con la parte assistita è
fondato sulla fiducia.
3. L'avvocato iscritto nell’elenco dei difensori di ufficio,
quando nominato, non può senza giustificato motivo,
rifiutarsi
di prestare la propria attività o interromperla.
4. L’avvocato iscritto nell’elenco dei difensori
per il
patrocinio a spese dello Stato può rifiutare la nomina o
recedere dall’incarico conferito dal non abbiente solo per
giustificati motivi. ART. 12. - Dovere di diligenza
1. L'avvocato deve svolgere la propria attività con
coscienza e
diligenza, assicurando la qualità della prestazione
professionale. ART. 13. - Dovere di segretezza e riservatezza
1. L'avvocato è tenuto, nell'interesse del cliente e della
parte
assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al
massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese
nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio,
nonché nello svolgimento dell'attività di
consulenza
legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni
professionali. ART. 14. - Dovere di competenza
1. L'avvocato, al fine di assicurare la qualità delle
prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in
grado di svolgere con adeguata competenza.
II. L'avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti
già ottenuti o il rigetto dei provvedimento richiesti, nella
presentazione di istanze o richieste sul presupposto della medesima
situazione di fatto. ART. 15. - Dovere di aggiornamento professionale e di
formazione continua
1. L'avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale,
conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai
settori di specializzazione e a quelli di attività
prevalente. ART. 16. - Dovere di adempimento fiscale, previdenziale,
assicurativo e contributivo
1. L'avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali
previsti dalle norme in materia.
2. L'avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla
legge.
3. L'avvocato deve corrispondere regolarmente e tempestivamente i
contributi dovuti alle Istituzioni forensi. ART. 17. - Informazioni sull'attività professionale
1. È consentita all'avvocato, a tutela dell'affidamento
della
collettività, l'informazione sulla propria
attività
professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio, sulle
eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali
posseduti.
2. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche
informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non
equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non
comparative.
3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla
natura e al limiti dell' obbligazione professionale. ART. 18. - Doveri nei rapporti con gli
organi di informazione
1. Nei rapporti con gli organi di informazione l'avvocato deve
ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri di
discrezione e riservatezza; con il consenso della parte assistita, e
nell'esclusivo interesse di quest'ultima, può fornire agli
organi di informazione notizie purché non coperte dal
segreto di
indagine.
2. L’avvocato è tenuto in ogni caso ad assicurare
l’anonimato dei minori. ART. 19. - Doveri di lealtà e correttezza verso i
colleghi e le istituzioni forensi
1. L'avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle
istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e
lealtà. ART. 20. - Responsabilità disciplinare
1. La violazione dei doveri di cui ai precedenti articoli costituisce
illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste nei titoli
II, III, IV, V, VI di questo codice. ART. 21. - Potestà disciplinare
1. Spetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare,
nel
rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le
sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa.
2. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo
dell'incolpato; la sanzione è unica anche quando siano
contestati più addebiti nell'ambito del medesimo
procedimento.
3. La sanzione deve essere commisurata alla gravità del
fatto,
al grado della colpa, all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua
intensità, al comportamento dell'incolpato, precedente e
successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e
oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione.
4. Nella determinazione della sanzione si deve altresì
tenere
conto del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal
cliente, della compromissione dell'immagine della professione forense,
della vita professionale, dei precedenti disciplinari.
ART. 22. - Sanzioni
1. Le sanzioni disciplinari sono:
a. Avvertimento: consiste nell'informare l'incolpato che la sua
condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di
legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni;
può essere deliberato quando il fatto contestato non
è
grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta
altre infrazioni.
b. Censura: consiste nel biasimo formale e si applica quando la
gravita' dell'infrazione, il grado di responsabilità, i
precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto
inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra
infrazione.
c. Sospensione: consiste nell'esclusione temporanea, da due mesi a
cinque anni, dall'esercizio della professione o dal praticantato e si
applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in
responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni
per
irrogare la sola sanzione della censura.
d. Radiazione: consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o
registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o
registro, fatto salvo quanto previsto dalla legge; è
inflitta
per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza
dell'incolpato nell'albo, elenco o registro.
2. Nei casi più gravi, la sanzione disciplinare
può essere aumentata, nel suo massimo:
a. fino alla sospensione dall'esercizio dell'attività
professionale per due mesi, nel caso sia prevista la sanzione
dell'avvertimento;
b. fino alla sospensione dall'esercizio dell'attività
professionale non superiore a un anno, nel caso sia prevista la
sanzione della censura;
c. fino alla sospensione dall'esercizio dell'attività
professionale non superiore a tre anni, nel caso sia prevista la
sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività
professionale fino a un anno;
d. fino alla radiazione, nel caso sia prevista la sanzione della
sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da
uno a
tre anni.
3. Nei casi meno gravi, la sanzione disciplinare può essere
diminuita:
a. all' avvertimento, nel caso sia prevista la sanzione della censura;
b. alla censura, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione
dall'esercizio dell'attività professionale fino a un anno;
c. alla sospensione dall'esercizio dell'attività
professionale
fino a due mesi nel caso sia prevista la sospensione dall'esercizio
della professione da uno a tre anni.
4. Nei casi di infrazioni lievi e scusabili, all'incolpato è
fatto richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare.
II
RAPPORTI CON IL CLIENTE E CON LA PARTE ASSISTITA ART. 23. - Conferimento dell'incarico
1. L'incarico è conferito dalla parte assistita; qualora sia
conferito da un terzo, nell'interesse proprio o della parte assistita,
l'incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest'ultima e
va svolto nel suo esclusivo interesse.
2. L'avvocato, prima di assumere l'incarico, deve accertare
l'identità della persona che lo conferisce e della parte
assistita.
3. L'avvocato, dopo il conferimento del mandato, non deve intrattenere
con il cliente e con la parte assistita rapporti economici,
patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in qualunque
modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto
dall'art. 25.
4. L'avvocato non deve consigliare azioni inutilmente gravose.
5. L'avvocato è libero di accettare l'incarico, ma deve
rifiutare di prestare la propria attività quando, dagli
elementi
conosciuti, desuma che essa sia finalizzata alla realizzazione di
operazione illecita.
6. L'avvocato non deve suggerire comportamenti, atti o negozi nulli,
illeciti o fraudolenti.
7. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La
violazione dei divieti di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione
della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di
cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare
della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale
da
uno a tre anni. ART. 24. - Conflitto di interessi
1. L'avvocato deve astenersi dal prestare attività
professionale
quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della
parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro
incarico anche non professionale.
2. L'avvocato nell'esercizio dell'attività professionale
deve
conservare la propria indipendenza e difendere la propria
libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche
correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.
3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo
mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite
da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una
parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente,
l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza
dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.
4. L'avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente le
circostanze impeditive per la prestazione dell' attività
richiesta.
5. Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi
confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa
società di avvocati o associazione professionale o che
esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in
maniera non occasionale.
6. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 3 e 5 comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione
dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre
anni. La
violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l'applicazione
della sanzione disciplinare della censura. ART. 25. - Accordi sulla definizione del compenso
1. La pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall'art. 29,
quarto comma, è libera. È ammessa la pattuizione
a tempo,
in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o
più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di
erogazione
della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera
attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto
si
prevede possa giovarsene il destinatario della prestazione, non
soltanto a livello strettamente patrimoniale.
2. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come
compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della
prestazione o della ragione litigiosa.
3. La violazione del divieto di cui al precedente comma comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione
dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi. ART. 26. -Adempimento del mandato
1. L'accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza
a svolgerlo.
2. L'avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze
diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e alla parte
assistita la necessità di integrare l'assistenza con altro
collega in possesso di dette competenze.
3. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato,
ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla
nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli
interessi della parte assistita.
4. Il difensore nominato d'ufficio, ove sia impedito di partecipare a
singole attività processuali, deve darne tempestiva e
motivata
comunicazione all'autorità procedente ovvero incaricare
della
difesa un collega che, ove accetti, è responsabile
dell'adempimento dell'incarico.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La
violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione
della sanzione disciplinare della censura. ART. 27. - Doveri di informazione
1. L'avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all'atto
dell'assunzione dell'incarico, delle caratteristiche e dell' importanza
di quest’ultimo e delle attività da espletare,
precisando
le iniziative e le ipotesi di soluzione.
2. L'avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla
prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve
inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che
conferisce l'incarico professionale, il prevedibile costo della
prestazione.
3. L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare
la parte assistita chiaramente e per iscritto della
possibilità
di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dalla legge; deve
altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso
giudiziario, pure previsti dalla legge.
4. L'avvocato, ove ne ricorrano le condizioni, all'atto del
conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita della
possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.
5. L'avvocato deve rendere noti al cliente ed alla parte assistita gli
estremi della propria polizza assicurativa.
6. L'avvocato, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve informare il
cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui
affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e documenti, anche
provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione
dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando
il disposto di cui all'art. 48, terzo comma, del presente codice.
7. Fermo quanto previsto dall'art. 26, l'avvocato deve comunicare alla
parte assistita la necessità del compimento di atti
necessari ad
evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli
relativamente agli incarichi in corso.
8. L'avvocato deve riferire alla parte assistita, se nell'interesse di
questa, il contenuto di quanto appreso legittimamente
nell’esercizio del mandato.
9. La violazione dei doveri di cui ai commi da1 a 5 comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La
violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta l'applicazione
della sanzione disciplinare della censura. ART. 28. - Riserbo e segreto professionale
1. È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale
dell'avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo
sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli
siano
fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su
quelle
delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.
2. L'obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato
adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato.
3. L'avvocato deve adoperarsi affinché il rispetto del
segreto
professionale e del massimo riserbo sia osservato anche da dipendenti,
praticanti, consulenti e collaboratori, anche occasionali, in relazione
a fatti e circostanze apprese nella loro qualità o per
effetto
dell'attività svolta.
4. È consentito all'avvocato derogare ai doveri di cui sopra
qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria:
a) per lo svolgimento dell'attività di difesa;
b) per impedire la commissione di un reato di particolare
gravità;
c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e
cliente o parte assistita;
d) nell'ambito di una procedura disciplinare.
In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto
strettamente necessario per il fine tutelato.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della censura e nei casi in
cui la violazione attenga al segreto professionale, l'applicazione
della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale
da
uno a tre anni. ART. 29. - Richiesta di pagamento
1. L'avvocato, nel corso del rapporto professionale, può
chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese
sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso,
commisurati alla quantità e complessità delle
prestazioni
richieste per l'espletamento dell'incarico.
2. L'avvocato deve tenere la contabilità delle spese
sostenute e
degli acconti ricevuti e deve consegnare, a richiesta del cliente, la
relativa nota dettagliata.
3. L'avvocato deve emettere il prescritto documento fiscale per ogni
pagamento ricevuto.
4. L'avvocato non deve richiedere compensi o acconti manifestamente
sproporzionati all'attività svolta o da svolgere.
5. L'avvocato, in caso di mancato pagamento da parte del cliente, non
deve richiedere un compenso maggiore di quello già indicato,
salvo ne abbia fatta riserva.
6. L'avvocato non deve subordinare al riconoscimento di propri diritti,
o all'esecuzione di prestazioni particolari da parte del cliente, il
versamento a questi delle somme riscosse per suo conto.
7. L'avvocato non deve subordinare l'esecuzione di propri adempimenti
professionali al riconoscimento del diritto a trattenere parte delle
somme riscosse per conto del cliente o della parte assistita.
8. L'avvocato, nominato difensore della parte ammessa al patrocinio a
spese dello Stato, non deve chiedere né percepire dalla
parte
assistita o da terzi, a qualunque titolo, compensi o rimborsi diversi
da quelli previsti dalla legge.
9. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione
dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta l'applicazione della
sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio
dell'attività professionale da sei mesi a un anno. ART. 30. - Gestione di denaro altrui
1. L'avvocato deve gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla parte
assistita o da terzi nell'adempimento dell' incarico professionale
ovvero quello ricevuto nell' interesse della parte assistita e deve
renderne conto sollecitamente.
2. L'avvocato non deve trattenere oltre il tempo strettamente
necessario le somme ricevute per conto della parte assistita, senza il
consenso di quest'ultima.
3. L'avvocato, nell’esercizio della propria
attività
professionale, deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano
riferibili a un cliente.
4. L'avvocato, in caso di deposito fiduciario, deve contestualmente
ottenere istruzioni scritte ed attenervisi.
5. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione
della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di
cui ai commi 2 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare
della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale
da
sei mesi a un anno. La violazione del dovere di cui al comma 3 comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione
dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni. ART. 31. - Compensazione
1. L'avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte
assistita le somme riscosse per conto della stessa.
2. L'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a
rimborso delle anticipazioni sostenute, con obbligo di darne avviso al
cliente.
3. L'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute
imputandole a titolo di compenso:
a) quando vi sia il consenso del cliente e della parte assistita;
b) quando si tratti di somme liquidate giudizialmente a titolo di
compenso a carico della controparte e l'avvocato non le abbia
già ricevute dal cliente o dalla parte assistita;
c) quando abbia già formulato una richiesta di pagamento del
proprio compenso espressamente accettata dal cliente.
4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione
della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio
dell'attività professionale da uno a tre anni. La violazione
del
dovere di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione
disciplinare della censura. ART. 32. - Rinuncia al mandato
1. L'avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con le
cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita.
2. In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte
assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto necessario
per non pregiudicarne la difesa.
3. In ipotesi di irreperibilità della parte assistita,
l'avvocato deve comunicare alla stessa la rinuncia al mandato con
lettera raccomandata all'indirizzo anagrafico o all'ultimo domicilio
conosciuto o a mezzo P.E.C.; con l'adempimento di tale
formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l'avvocato
è esonerato da ogni altra attività,
indipendentemente
dall'effettiva ricezione della rinuncia.
4. L'avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli obblighi
di legge, non è responsabile per la mancata successiva
assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro
difensore.
5. L'avvocato deve comunque informare la parte assistita delle
comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli.
6. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. ART. 33. - Restituzione di documenti
1. L'avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed
i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per
l'espletamento dell'incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti
e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del
mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che
giudiziale, fermo restando il disposto di cui all'art. 48, terzo comma,
del presente codice.
2. L'avvocato non deve subordinare la restituzione della documentazione
al pagamento del proprio compenso.
3. L'avvocato può estrarre e conservare copia di tale
documentazione, anche senza il consenso del cliente e della parte
assistita.
4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione
della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione del
divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della censura. ART. 34. - Azione contro il cliente e la parte assistita per
il pagamento del compenso
1. L'avvocato, per agire giudizialmente nei confronti del cliente o
della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni
professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti.
2. La violazione del dovere di cui al comma precedente comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. ART. 35. - Dovere di corretta informazione
1. L'avvocato che dà informazioni sulla propria
attività
professionale deve rispettare i doveri di verità,
correttezza,
trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso
riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.
2. L'avvocato non deve dare informazioni comparative con altri
professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie,
suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi
non inerenti l'attività professionale.
3. L'avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il
titolo professionale, la denominazione dello studio e l'Ordine di
appartenenza.
4. L'avvocato può utilizzare il titolo accademico di
professore
solo se sia docente universitario di materie giuridiche. Specificando
in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.
5. L'iscritto nel registro dei praticanti può usare
esclusivamente e per esteso il titolo di "praticante avvocato", con
l'eventuale indicazione di "abilitato al patrocinio" qualora abbia
conseguito tale abilitazione.
6. Non è consentita l'indicazione di nominativi di
professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati
con lo studio dell'avvocato.
7. L'avvocato non può utilizzare nell'informazione il nome
di
professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo
tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per
testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.
8. Nelle informazioni al pubblico l'avvocato non deve indicare il
nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché
questi
vi consentano.
9. L'avvocato può utilizzare, a fini informativi,
esclusivamente
i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente
riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla
società di avvocati alla quale partecipi, previa
comunicazione
al Consiglio dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto
del sito stesso.
10. L'avvocato è responsabile del contenuto e della
sicurezza
del proprio sito, che non può contenere riferimenti
commerciali
o pubblicitari sia mediante l'indicazione diretta che
mediante
strumenti di collegamento interni o esterni al sito.
11. Le forme e le modalità delle informazioni devono
comunque
rispettare i principi di dignità e decoro della professione.
12. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. ART. 36. - Divieto di attività
professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti
1. Costituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale
non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza
di
titolo o in periodo di sospensione.
2. Costituisce altresì illecito disciplinare il
comportamento
dell'avvocato che agevoli, o in qualsiasi altro modo diretto o
indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi
l'esercizio abusivo dell'attività di avvocato o consenta che
tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se
limitatamente al periodo di eventuale sospensione dell'esercizio
dell'attività.
3. La violazione del comma 1 comporta l'applicazione della sanzione
disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività
professionale da sei mesi a un anno. La violazione del comma 2 comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione
dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi. ART. 37. - Divieto di accaparramento di clientela
1. L'avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di
agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro.
2. L'avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi
provvigioni o altri compensi quale corrispettivo per la presentazione
di un cliente o per I'ottenimento di incarichi professionali.
3. Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o
prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi
per ottenere difese o incarichi.
4. È vietato offrire, sia direttamente che per interposta
persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli
utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in
luoghi pubblici o aperti al pubblico.
5. È altresì vietato all'avvocato offrire, senza
esserne
richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a
una
persona determinata per un specifico affare.
6. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
III
RAPPORTI CON I COLLEGHI ART. 38. - Rapporto di colleganza
1. L'avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un
collega per fatti attinenti all'esercizio della professione deve
dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l'avviso
possa pregiudicare il diritto da tutelare.
2. L'avvocato non deve registrare una conversazione telefonica con un
collega; la registrazione nel corso di una riunione è
consentita
soltanto con il consenso di tutti i presenti.
3. L'avvocato non deve riportare in atti processuali o riferire in
giudizio il contenuto di colloqui riservati intercorsi con colleghi.
4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione
della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei
divieti di cui ai comma 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione
disciplinare della censura. ART. 39. - Rapporti con i collaboratori dello studio
1. L'avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la
propria preparazione professionale e non impedire od ostacolare la loro
crescita formativa, compensandone in maniera adeguata la
collaborazione, tenuto conto dell'utilizzo dei servizi e delle
strutture dello studio.
2. La violazione dei doveri di cui al presente articolo comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. ART. 40. - Rapporti con i praticanti
1. L'avvocato deve assicurare al praticante l'effettività e
la
proficuità della pratica forense, al fine di consentirgli
un'adeguata formazione.
2. L'avvocato deve fornire al praticante un idoneo ambiente di lavoro
e, fermo l'obbligo del rimborso delle spese, riconoscergli, dopo il
primo semestre di pratica, un compenso adeguato, tenuto conto
dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio.
3. L'avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni
contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato
controllo e senza indulgere a motivi di favore o amicizia.
4. L'avvocato non deve incaricare il praticante di svolgere
attività difensiva non consentita.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La
violazione del divieto di cui al comma 4 comporta l'applicazione della
sanzione disciplinare della censura. ART. 41. - Rapporto con parte assistita da collega
l. L'avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte
che sappia assistita da altro collega.
2. L'avvocato in ogni stato del procedimento e in ogni grado del
giudizio, può avere contatti con le altre parti solo in
presenza
del loro difensore o con il consenso di questi
3. L’avvocato può indirizzare corrispondenza
direttamente
alla controparte, inviandone sempre copia per conoscenza al collega che
la assiste, esclusivamente per richiedere comportamenti determinati,
intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze.
4. L'avvocato non deve ricevere la controparte assistita da un collega
senza informare quest'ultimo e ottenerne ilconsenso.
5. La violazione dei doveri e divieti di cui al presente articolo
comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. ART. 42. - Notizie riguardanti il collega
1. L'avvocato non deve esprimere apprezzamenti denigratori
sull'attività professionale di un collega.
2. L'avvocato non deve esibire in giudizio documenti relativi alla
posizione personale del collega avversario né utilizzare
notizie
relative alla sua persona, salvo che il collega sia parte del giudizio
e che l'utilizzo di tali documenti e notizie sia necessario alla tutela
di un diritto.
3. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare dell' avvertimento. ART. 43. - Obbligo di soddisfare le prestazioni
affidate ad altro collega
1. L'avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le
funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo,
ove non adempia il cliente.
2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. ART. 44. - Divieto di impugnazione della transazione raggiunta
con il collega
1. L'avvocato che abbia raggiunto con il collega avversario un accordo
transattivo, accettato dalle parti, deve astenersi dal proporne
impugnazione, salvo che la stessa sia giustificata da fatti
sopravvenuti o dei quali dimostri di non avere avuto conoscenza.
2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. ART. 45. - Sostituzione del collega
nell'attività di difesa
1. Nel caso di sostituzione di un collega per revoca dell'incarico o
rinuncia, il nuovo difensore deve rendere nota la propria nomina al
collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per
l'attività difensiva, perché siano soddisfatte le
legittime richieste per le prestazioni svolte.
2. La violazione dei doveri di cui al precedente comma comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.
IV
DOVERI DELL'AVVOCATO NEL PROCESSO ART. 46. - Dovere di difesa nel processo e rapporto
di colleganza
1. Nell'attività giudiziale l'avvocato deve ispirare la
propria
condotta all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando, per
quanto possibile, il rapporto di colleganza.
2. L'avvocato deve rispettare la puntualità sia in sede di
udienza che in ogni altra occasione di incontro con colleghi; la
ripetuta violazione del divieto costituisce illecito disciplinare.
3. L'avvocato deve opporsi alle istanze irrituali o ingiustificate che,
formulate nel processo dalle controparti, comportino pregiudizio per la
parte assistita.
4. Il difensore nominato di fiducia deve comunicare tempestivamente al
collega, già nominato d'ufficio, l'incarico ricevuto e,
senza
pregiudizio per il diritto di difesa, deve sollecitare la parte a
provvedere al pagamento di quanto dovuto al difensore d'ufficio per
l'attività svolta.
5. L'avvocato, nell'interesse della parte assistita e nel rispetto
della legge, collabora con i difensori delle altre parti, anche
scambiando informazioni, atti e documenti.
6. L'avvocato, nei casi di difesa congiunta, deve consultare il
codifensore su ogni scelta processuale e informarlo del contenuto dei
colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione
della difesa.
7. L'avvocato deve comunicare al collega avversario l'interruzione
delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad
azioni giudiziarie.
8. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 6 comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La
violazione del dovere di cui al comma 7 comporta l'applicazione della
sanzione disciplinare della censura. ART. 47. - Obbligo di dare istruzioni e informazioni
al collega
1. L'avvocato deve dare tempestive istruzioni al collega corrispondente
e questi, del pari, è tenuto a dare al collega sollecite e
dettagliate informazioni sull'attività svolta e da svolgere.
2. L'elezione di domicilio presso un collega deve essergli
preventivamente comunicata e da questi essere consentita.
3. L'avvocato corrispondente non deve definire direttamente una
controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha
affidato l'incarico.
4. L'avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi
nel modo più opportuno per la tutela degli interessi della
parte, informando non appena possibile il collega che gli ha affidato
l'incarico.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2 e 4 comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La
violazione del divieto di cui al comma 3 comporta l'applicazione della
sanzione disciplinare della censura.
ART. 48. - Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il
collega
1. L'avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o
riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra
colleghi qualificata come riservata, nonché quella
contenente
proposte transattive e relative risposte.
2. L'avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra
colleghi quando la stessa:
a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo;
b) assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.
3. L'avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la
corrispondenza riservata tra colleghi; può, qualora venga
meno
il mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua
volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza.
4. L'abuso della clausola di riservatezza costituisce autonomo illecito
disciplinare.
5. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. ART. 49. - Doveri del difensore
1. L'avvocato nominato difensore d'ufficio deve comunicare alla parte
assistita che ha facoltà di scegliersi un difensore di
fiducia e
informarla che anche il difensore d'ufficio ha diritto ad essere
retribuito.
2. L'avvocato non deve assumere la difesa di più indagati o
imputati che abbiano reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di
altro indagato o imputato nel medesimo procedimento o in procedimento
connesso o collegato.
3. L'avvocato indagato o imputato in un procedimento penale non
può assumere o mantenere la difesa di altra parte
nell'ambito
dello stesso procedimento.
4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione
della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei
divieti di cui al commi 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione
disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività
professionale da sei mesi a un anno. ART. 50. - Dovere di verità
1. L'avvocato non deve introdurre nel procedimento prove o elementi di
prova, dichiarazioni o documenti che sappia essere falsi;
2. L'avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove o elementi di
prova, dichiarazioni o documenti prodotti o provenienti dalla parte
assistita che sappia o apprenda essere falsi.
3. L'avvocato che apprenda, anche successivamente
dell’introduzione nel procedimento di prove o elementi di
prova,
dichiarazioni o documenti falsi, provenienti dalla parte assistita, non
può utilizzarli e deve rinunciare al mandato.
4. l’obbligo di rinuncia al mandato non sussiste se
produzione o
introduzione avvengano ad opera di parte diversa dal proprio assistito.
5. L’avvocato non deve impegnare di fronte al giudice la
propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio.
6. L’avvocato, nel procedimento, non deve rendere false
dichiarazioni sull’esistenza o inesistenza di fatti di cui
abbia
diretta conoscenza e suscettibili di essere assunti come presupposto di
un provvedimento del magistrato.
7. L’avvocato, nella presentazione di istanze o
richieste
riguardanti lo stesso fatto, deve indicare i provvedimenti
già
ottenuti, compresi quelli di rigetto.
8. La violazione dei divieti di cui al comma 1, 2, 3 , 5 e 6 comporta
l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione
dall’esercizio dell’attività
professionale da uno a
tre anni. La violazione del dovere di cui al comma 7 comporta
l’applicazione della sanzione disciplinare
dell’avvertimento. ART. 51. - La testimonianza dell'avvocato
1. L'avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come
persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese
nell'esercizio della propria attività professionale e ad
essa
inerenti.
2. L'avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di
quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi
nonché sul contenuto della corrispondenza riservata
intercorsa
con questi ultimi.
3. Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone o persona
informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha assunto,
deve rinunciarvi e non può riassumerlo.
4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. ART. 52. - Divieto di uso di espressioni offensive o
sconvenienti
1. L'avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli
scritti in giudizio e nell' esercizio dell' attività
professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o
terzi.
2. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle
offese non escludono la rilevanza disciplinare della condotta.
3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione
della sanzione disciplinare della censura. ART. 53. - Rapporti con i magistrati
1. I rapporti con i magistrati devono essere improntati a
dignità e a reciproco rispetto.
2. L'avvocato, salvo casi particolari, non deve interloquire con il
giudice in merito al procedimento in corso senza la presenza del
collega avversario.
3. L'avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve
rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulle
incompatibilità.
4. L'avvocato non deve approfittare di rapporti di amicizia,
familiarità o confidenza con i magistrati per ottenere o
richiedere favori e preferenze, né ostentare l'esistenza di
tali
rapporti.
5. l’Avvocato componente del Consiglio dell’Ordine
non deve
accettare incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario,
fatta eccezione per le nomine a difensore d’ufficio.
6. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi
comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. ART. 54. - Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori,
periti e consulenti tecnici d'ufficio
1. I divieti e doveri di cui all'art. 53, commi 1, 2 e 4, si applicano
anche ai rapporti dell'avvocato con arbitri, conciliatori, mediatori,
periti e consulenti tecnici d'ufficio e della controparte.
2. La violazione dei divieti e doveri di cui al presente articolo
comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. ART. 55. - Rapporti con i testimoni e persone informate
1.L’avvocato non deve intrattenersi con testimoni o persone
informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento con
forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.
2.Il difensore, nell’ambito del procedimento penale, ha
facoltà di procedere ad investigazioni difensive nei modi e
termini previsti dalla legge e nel rispetto delle disposizioni che
seguono e di quelle emanate dall’Autorità Garante
per la
protezione dei dati personali.
3. Il difensore deve mantenere il segreto sugli atti delle
investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché non ne
faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa
nell’interesse della parte assistita.
4. Nel caso in cui il difensore si avvalga di sostituti, collaboratori,
investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, può
fornire agli stessi tutte le informazioni e i documenti necessari per
l’espletamento dell’incarico, anche nella ipotesi
di
segretazione degli atti, imponendo il vincolo del segreto e
l’obbligo di comunicare esclusivamente a lui i risultati
dell’attività.
5. Il difensore deve conservare scrupolosamente e riservatamente la
documentazione delle investigazioni difensive per tutto il tempo
necessario o utile all’esercizio della difesa.
6.Gli avvisi che il difensore e gli altri soggetti eventualmente da lui
delegati sono tenuti a dare per legge alle persone interpellate ai fini
delle investigazioni, devono essere documentati per iscritto.
7.Il difensore e gli altri soggetti da lui eventualmente delegati non
devono corrispondere alle persone, interpellate ai fini delle
investigazioni, compensi o indennità sotto qualsiasi forma,
salva la facoltà di provvedere al rimborso delle sole spese
documentate.
8.Per conferire con la persona offesa dal reato, assumere informazioni
dalla stessa o richiedere dichiarazioni scritte, il difensore deve
procedere con invito scritto, previo avviso all’eventuale
difensore della stessa persona offesa, se conosciuto; in ogni caso
nell’invito è indicata
l’opportunità che la
persona provveda a consultare un difensore perché intervenga
all’atto.
9.Il difensore deve informare i prossimi congiunti della persona
imputata o sottoposta ad indagini della facoltà di astenersi
dal
rispondere, specificando che, qualora non intendano avvalersene, sono
obbligati a riferire la verità.
10.Il difensore deve documentare in forma integrale le informazioni
assunte; quando è disposta la riproduzione, anche
fonografica,
le informazioni possono essere documentate in forma riassuntiva.
11.Il difensore non deve consegnare copia o estratto del verbale alla
persona che ha reso informazioni, né al suo difensore.
12.La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta
l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione
dall’esercizio dell’attività
professionale da due a
sei mesi. La violazione dei
doveri, dei divieti, degli obblighi di legge e delle prescrizioni di
cui ai commi 3, 4 e 7 comporta l’applicazione della sanzione
disciplinare della sospensione dall’esercizio
dell’attività professionale da sei mesi a un anno.
La
violazione dei doveri, dei divieti, degli obblighi di legge e delle
prescrizioni di cui ai commi 5, 6, 8, 9, 10 e 11 comporta
l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. ART. 56. - Ascolto del minore
1.L’avvocato non può procedere
all’ascolto di una
persona minore di età senza il consenso degli esercenti la
responsabilità genitoriale, sempre che non sussista
conflitto di
interessi con gli stessi.
2.L’avvocato del genitore, nelle controversie in materia
familiare o minorile, deve astenersi da ogni forma di colloquio e
contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse.
3. L’avvocato difensore nel procedimento penale, per
conferire
con persona minore, assumere informazioni dalla stessa o richiederle
dichiarazioni scritte, deve invitare formalmente gli esercenti la
responsabilità genitoriale, con indicazione della
facoltà
di intervenire all’atto, fatto salvo l’obbligo
della
presenza dell’esperto nei casi previsti dalla legge e in ogni
caso in cui il minore sia persona offesa dal reato.
4. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi
comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della
sospensione dall’esercizio dell’attività
professionale da sei mesi a un anno. ART. 57. - Rapporti con organi di informazione e
attività di comunicazione
1.L’avvocato, fatte salve le esigenze di difesa della parte
assistita, nei rapporti con gli organi di informazione e in ogni
attività di comunicazione, non deve fornire notizie coperte
dal
segreto di indagine, spendere il nome dei propri clienti e assistiti,
enfatizzare le proprie capacità professionali, sollecitare
articoli o interviste e convocare conferenze stampa.
2.La violazione dei divieti di cui al comma precedente comporta
l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione
dall’esercizio dell’attività
professionale da due a
sei mesi. ART. 58. - Notifica in proprio
1. Il compimento di abusi nell’esercizio delle
facoltà
previste dalla legge in materia di notificazione costituisce illecito
disciplinare.
2. Il comportamento di cui al comma precedente comporta
l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione
dall’esercizio dell’attività
professionale da due a
sei mesi. ART. 59. - Calendario del processo
1.Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario del processo
civile, ove determinato esclusivamente dal comportamento dilatorio
dell’avvocato, costituisce illecito disciplinare.
2.La violazione del comma precedente comporta l’applicazione
della sanzione disciplinare dell’avvertimento. ART. 60. - Astensione dalle udienze
1. L’avvocato ha diritto di astenersi dal partecipare alle
udienze e alle altre attività giudiziarie quando
l’astensione sia proclamata dagli Organi forensi, ma deve
attenersi alle disposizioni del codice di autoregolamentazione e alle
norme vigenti.
2.L’avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire
alla
astensione deve informare con congruo anticipo gli altri difensori
costituiti.
3.L’avvocato non può aderire o dissociarsi dalla
proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze.
4. L’avvocato che aderisca all’astensione non
può
dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche
attività né può aderirvi parzialmente,
in certi
giorni o per particolari proprie attività professionali.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta
l’applicazione della sanzione disciplinare
dell’avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 3
e 4
comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della
censura. ART. 61. - Arbitrato
1.L’avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro deve
improntare il proprio comportamento a probità e correttezza
e
vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e
indipendenza.
2.L’avvocato non deve assumere la funzione di arbitro quando
abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi due anni, rapporti
professionali con una delle parti e, comunque, se ricorre una delle
ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito.
3. L’avvocato non deve accettare la nomina ad arbitro se una
delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli
ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui
associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.
In ogni caso l’avvocato deve comunicare per iscritto alle
parti
ogni ulteriore circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che
possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il
consenso delle parti stesse all’espletamento
dell’incarico.
4. L’avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi
nel
corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta
dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti
esterni di qualunque tipo.
5. L’avvocato nella veste di arbitro:
a) deve mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in
ragione del procedimento arbitrale;
b) non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento;
c) non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente
comunicata a tutte le parti.
6.L’avvocato che ha svolto l’incarico di arbitro
non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti:
a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del
procedimento;
b) se l’oggetto dell’attività non sia
diverso da quello del procedimento stesso.
7.Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che
esercitino negli stessi locali.
8.La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7
comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della
sospensione dall’esercizio dell’attività
professionale da due a sei mesi.
La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta
l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione
dall’esercizio dell’attività
professionale da sei
mesi a un anno. ART. 62. - Mediazione
1.
L'avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la
propria preparazione professionale e non impedire od ostacolare la loro
crescita formativa, compensandone in maniera adeguata la
collaborazione, tenuto conto dell'utilizzo dei servizi e delle
strutture dello studio.
2. La violazione dei doveri di cui al presente articolo comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.
V
RAPPORTI CON TERZI E CONTROPARTI ART. 63. - Rapporti con i terzi
1. L'avvocato, anche al di fuori dell'esercizio del suo ministero, deve
comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non
compromettere la dignità della professione e l'affidamento
dei
terzi.
2. L'avvocato deve tenere un comportamento corretto e rispettoso nei
confronti dei propri dipendenti, del personale giudiziario e di tutte
le persone con le quali venga in contatto nell' esercizio della
professione.
3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. ART. 64. - Obbligo di provvedere all'adempimento di
obbligazioni assunte nei confronti dei terzi
1. L'avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti
dei terzi.
2. L'inadempimento ad obbligazioni estranee all'esercizio della
professione assume carattere di illecito disciplinare quando, per
modalità o gravità, sia tale da compromettere la
dignità della professione e l'affidamento dei terzi.
3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione
dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi. ART. 65. - Minaccia di azioni alla controparte
1. L'avvocato può intimare alla controparte particolari
adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari,
denunce, querele o altre iniziative, informandola delle relative
conseguenze, ma non deve minacciare azioni o iniziative sproporzionate
o vessatorie.
2. L'avvocato che, prima di assumere iniziative, ritenga di invitare la
controparte ad un colloquio nel proprio studio, deve precisarle che
può essere accompagnata da un legale di fiducia.
3. L'avvocato può addebitare alla controparte competenze e
spese
per l'attività prestata in sede stragiudiziale,
purché la
richiesta di pagamento sia fatta a favore del proprio cliente.
4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. ART. 66. - Pluralità di azioni nei
confronti della controparte
1. L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative
giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando
ciò
non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.
2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. ART. 67. - Richiesta di compenso professionale alla controparte
1. L'avvocato non deve richiedere alla controparte il pagamento del
proprio compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di
specifica pattuizione e vi sia l'accordo del proprio cliente,
nonché in ogni altro caso previsto dalla legge.
2. L'avvocato, nel caso di inadempimento del cliente, può
chiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso
professionale a seguito di accordi, presi in qualsiasi forma, con i
quali viene definito un procedimento giudiziale o arbitrale.
3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione
della sanzione disciplinare dell’avvertimento. ART. 68. - Assunzione di incarichi contro una parte
già assistita
1. L'avvocato può assumere un incarico professionale contro
una
parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un
biennio
dalla cessazione del rapporto professionale.
2. L'avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una
parte già assistita quando l'oggetto del nuovo incarico non
sia
estraneo a quello espletato in precedenza.
3. In ogni caso, è fatto divieto all'avvocato di utilizzare
notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito.
4. L'avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o conviventi
in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare
la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie
successive tra i medesimi.
5. L'avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari
deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di
uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura,
e viceversa.
6. La violazione dei divieti di cui al comma 1 e 4 comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione
dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei
mesi. La
violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 5 comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione
dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.
VI
RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI FORENSI ART. 69. - Elezioni e rapporti con le Istituzioni
forensi
1. L'avvocato, chiamato a far parte delle Istituzioni forensi, deve
adempiere l'incarico con diligenza, indipendenza e
imparzialità.
2. L'avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di
candidati, ad elezioni ad organi rappresentativi dell'Avvocatura deve
comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda ed iniziative
non consone alla dignità delle funzioni.
3. È vietata ogni forma di iniziativa o propaganda
elettorale
nella sede di svolgimento delle elezioni e durante le operazioni di
voto.
4. Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto è
consentita la sola affissione delle liste elettorali e di manifesti
contenenti le regole di svolgimento delle operazioni.
5. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione
della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri e
divieti di cui ai commi 2, 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione
disciplinare dell'avvertimento. ART. 70. - Rapporti con il Consiglio dell'Ordine
1. L'avvocato, al momento dell'iscrizione all'albo, ha l'obbligo di
dichiarare l'eventuale sussistenza di rapporti di parentela, coniugio,
affinità e convivenza con magistrati, per i fini voluti
dall'ordinamento giudiziario; tale obbligo sussiste anche con
riferimento a sopravvenute variazioni.
2. L'avvocato deve dare comunicazione scritta e immediata al Consiglio
dell'Ordine di appartenenza, e a quello eventualmente competente per
territorio, della costituzione di associazioni o società
professionali, dell'apertura di studi principali, secondari e di
recapiti professionali e dei successivi eventi modificativi.
3. L'avvocato può partecipare ad una sola associazione o
società tra avvocati.
4. L'avvocato deve assolvere gli obblighi assicurativi previsti dalla
legge, nonché quelli contributivi nei confronti delle
Istituzioni Forensi.
5. L’Avvocato deve comunicare al proprio Consiglio
dell'Ordine
gli estremi delle polizze assicurative ed ogni loro successiva
variazione.
6. L'avvocato deve rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale
Forense e del Consiglio dell'Ordine di appartenenza concernenti gli
obblighi e i programmi formativi.
7. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del presente
articolo comporta l'applicazione della sanzione disciplinare
dell’avvertimento; la violazione dei doveri di cui al comma 4
comporta lì applicazione della sanzione disciplinare della
censura. ART. 71. - Dovere di collaborazione
1. L'avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per
l'attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente
il
dovere di verità; a tal fine deve riferire fatti a sua
conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della
giustizia, che richiedano iniziative o interventi istituzionali.
2. Qualora le Istituzioni forensi richiedano all'avvocato chiarimenti,
notizie o adempimenti in relazione a situazioni segnalate da terzi,
tendenti ad ottenere notizie o adempimenti nell'interesse degli stessi,
la mancata sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito
disciplinare.
3. Nell'ambito di un procedimento disciplinare, o della fase ad esso
preliminare, la mancata sollecita risposta agli addebiti comunicatigli
e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituiscono
autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere
valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero
convincimento.
4. La violazione dei doveri di cui al comma 1 comporta l'applicazione
della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri
di cui commi 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare
della censura. ART. 72. - Esame di abilitazione
1. L'avvocato che faccia pervenire, in qualsiasi modo ad uno o
più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi
relativi
al tema proposto è punito con la sanzione disciplinare della
sospensione dall'esercizio dell'attività professione da due
a
sei mesi.
2. Qualora sia commissario di esame, la sanzione non può
essere
inferiore alla sospensione dall'esercizio dell'attività
professionale da uno a tre anni.
3. Il candidato, che nell'aula ove si svolge l'esame di abilitazione,
riceva scritti o appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, e
non ne faccia immediata denuncia alla commissione è punito
con
la sanzione disciplinare della censura. ART. 73. - Entrata in vigore
Il presente codice deontologico entra In vigore decorsi sessanta giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.