Informatica giuridica
Enzo
Fogliani
Internet Governance in Italia (teso aggiornato al 20.3.2012) 1. Il sistema
precedente: Naming
Authority e Registration Authority. Il sistema su cui si
era retto sino agli
inizi del 2004 il governo di Internet in Italia aveva avuto origine nel
1997,
allorché i componenti del gruppo ITA-PE
(che riuniva in una
lista di
discussione i primi provider – maintainer e gli appassionati
di Internet e che
sulla base del rough consensum aveva predisposto le
prime regole per il
funzionamento di internet in Italia) aveva deciso formalizzare la
propria
posizione di ente normatore che aveva svolto di fatto sino a quale
momento. A tal fine era stato
nominato un gruppo
di lavoro, che nell’ottobre 1998 sottopose
all’assemblea del gruppo ITA-PE lo statuto
predisposto in un anno di lavoro. Con la sua approvazione
nasceva
ufficialmente Una volta approvate, le nuove
regole
entrarono in vigore il 15 dicembre 1999. Le procedure di registrazione
dei
domini venivano semplificate mediante la previsione, fra le altre cose,
della
possibilità di autocertificazione. La legittimazione alla
registrazione nel
ccTLD .it veniva estesa dai soli cittadini italiani a tutti i soggetti
facenti
parte della unione europea; cadeva il limite di un solo nome a dominio
per le
imprese e gli enti commerciali; anche le persone fisiche erano ammesse
a registrare
nomi a dominio, seppur uno ciascuna. La bontà delle nuove
regole era confermato
dall’enorme incremento dei nomi a dominio registrati nel
ccTLD .it, che dai
circa novantamila della fine del 1999 passavano ai circa
cinquecentomila della
metà del 2000. Il sistema delle nuove
regole veniva poi
completato nell’agosto del 2000 dall’introduzione
delle “procedure
di
riassegnazione”, procedimenti alternativi per la
risoluzione
delle dispute sui
nomi a dominio, particolarmente efficaci per contrastare il cybersquatting. Il governo di Internet
italiana così
strutturato rispettava sostanzialmente i classici canoni di
tripartizione dei
poteri delle democrazie occidentali. Le regole di
naming predisposte dalla Naming Authority acquistavano efficacia
vincolante per Il presidente
della Naming Authority svolgeva funzioni di coordinamento, controllo e
di
garanzia, sia sul Comitato esecutivo, sia sugli Enti Conduttori delle
procedure
di riassegnazione dei nomi a dominio. Lo stesso successo delle nuove
regole (e
dei domini .it cui si riferivano) fu probabilmente la causa prima
dell’inizio
della decadenza del sistema imperniato sulla Naming Authority. I nuovi maintaner nati dopo
la liberalizzazione poco si curarono di iscriversi
alla
Naming Authority per partecipare alla predisposizione delle norme di un
sistema
che sostanzialmente funzionava in modo soddisfacente. Nel corso del
tempo,
quindi, La sua funzione di ente che
redigeva le
norme che di fatto costituivano le clausole del contratto fra i
maintainer e Respinti negli anni 2000 e 2001 i
tentativi di elevare Il nuovo contratto predisposto
dalla
Registration Authority a far data dal 1 gennaio 2004 affidò
dunque al solo
Registro la potestà normativa in tema di regole di naming,
senza alcun cenno
alla vecchia Naming Authority, che pure tanta parte aveva avuto nello
sviluppo
di Internet in Italia. La Naming Authority, venuto meno lo scopo per
cui era stata costituita, si
sciolse all'ultima assemblea del 12 luglio 2005. Il vecchio sistema
basato sul dualismo
Registration Authority e Naming Authority fu sostituito
a far data dal
2004 da un nuovo sistema nel quale l’Internet Governance del
ccTLD .it era
accentrata nel “Registro del ccTLD
.it”. 2. Il successivo
sistema: Protagonista centrale
dell'ordinamento di Internet in Italia partire dal
2004 è il “Registro
del ccTLD .it”, nuovo nome
assunto dalla Registration Authority italiana
[7].
Nel suo ambito fu costituita una “Commissione
per le regole e procedure
tecniche del Registro del ccTLD “it” (Commissione Regole), con
funzioni
consultive [8],
il cui compito era quello di proporre al Direttore del
Registro le norme per
l’assegnazione e la gestione dei nomi a dominio italiani. Al suo interno Le decisioni della Commissione
erano
inviate entro dieci giorni a cura del Presidente al
Direttore del Registro
[13],
il quale, se riteneva di darvi attuazione, entro ulteriori quindici
giorni
comunicava alla Commissione i tempi in cui avrebbe attuato
quanto deliberato
[14].
Se invece non riteneva opportuno attuare quanto deciso dalla
Commissione, il
Direttore del Registro
poteva chiedere un
riesame della questione. La decisione sul momento in dare
esecuzione alle modifiche alle regole suggerite dalla commissione
spettava al
Direttore del Registro
[15],
il quale peraltro poteva anche assumere decisioni urgenti in
materia di regole e
procedure tecniche senza il previo parere della Commissione
[16].
Su tali decisioni d’urgenza I componenti della Commissione
erano
vincolati al più stretto riserbo circa i lavori
[17].
Essendo Successivamente, Le nuove regole
prevedevano una
modalità di registrazione cosiddetta
“asincrona”, sostanzialmente analoga a
quella cartacea vigente, ed una modalità di registrazione
cosiddetta
“sincrona”, analoga
a quella, priva di documentazione cartacea, utilizzata per il .eu e per
la maggior parte degli altri TLD. Alla fine del 2006, dopo alcuni rinvii, fu quindi completato il nuovo Regolamento per l’assegnazione e la gestione dei domini nel ccTLD “it” con allegate Guidelines [19], Il nuovo Regolamento per la registrazione è entrato in vigore a partire dal 28 febbraio 2007 per quanto attiene la registrazione asincrona, mentre l’implementazione della modalità di registrazione sincrona, inizialmente prevista entro la fine del 2008, è stata resa operativa a partire dal 28 settembre 2009. I due sistemi sono stati affiancati per almeno un paio d'anni, dopo di che il sistema è stato dismesso dismesso.
L'introduzione del sistema sincrono, a lungo attesa, ha rappresentato una pietra miliare nell'Internet italiana ed il punto d'arrivo di un lavoro quinquennale del Registro e della Commissione Regole. La registrazione con il sistema sincrono, infatti, ha portato il ccTLD a sistemi operativi analoghi a quelli dei più avanzati Registri.
Raggiunto questo traguardo, che con la scomparsa del "cartaceo" ha comportato per il Registro un notevole risparmio di risorse e per i Registrar notevoli spese per adeguarsi al nuovo sistema, il Registro ha sostanzialmente eliminato la Commissione per le regole, che pure aveva svolto un egregio lavoro nella redazione ed implementazione del nuovo regolamento.
Inizialmente, il mandato della Commissione nominata nel 2008, in scadenza il 28 gennaio 2010, è stato prorogato di un anno. Dopo di che, per senza abolirla ufficialmente, il direttore del Registro ha semplicemente omesso di sostituirne i membri ormai decaduti, impedendone quindi, di fatto, il funzionamento. Esaurita il 16 dicembre 2010 l'ultima riunione della Commissione per le Regole, il ccTLD .it è rimasto per oltre un anno senza un "tavolo" ufficiale su cui Registro, Registrar e utenti potessero confrontarsi.
3. Il sistema attuale: il Comitato di indirizzo del Registro (CIR)
Per sostituire la Commissione per le Regole è stato quindi creato il Comitato di Indirizzo del Registro (CIR). Secondo il relativo regolamento, esso è un organo consultivo del Registro che "esprime pareri con la finalità del miglior funzionamento del servizio inerente la registrazione dei nomi a dominio, alla luce dei principi di equità, trasparenza, pari accessibilità al servizio, diritti dei terzi e dei consumatori" [20].
Diversamente dalla Commissione Regole che è andata a sostituire, il CIR non ha più la funzione propulsiva - anche se a carattere consultivo - di predisporre il regolamento di assegnazione dei nomi a dominio, ma semplicemente il compito di esprimere i pareri che il Direttore del Registro ritenga di chiedere. Anche se la sua composizione appare simille quella della precedente Commissione per le regole [21], quindi, la funzione del comitato di indirizzo appare meramente di facciata, in quanto le modifiche al regolamento vengono assegnate a gruppi di lavoro permanenti nominati dal Registro anche al di fuori del CIR, gruppi di lavoro anch'essi consultivi, in cui il bilanciamento fra componenti del Registro, dei Registrar e dell'utenza non è affatto garantito.
Il Comitato di indirizzo si è riunito la prima volta il 28 febbraio 2012, ma ad oggi, al di la del nome di presidente, segretario e componenti riuniti in una bela foto sorridenti sul sito del Registro, nulla è dato ufficialmente sapere circa i suoi lavori.
[1] Ricordiamo che per registrare un nome a dominio nel ccTLD .it in modalità asincrona era necessario rivolgersi ad un maintainer, che era l’unico cui il Registro riconoscesse la legittimazione alla registrazione. Ciascun maintainer sottoscriveva un contratto annuale con il Registro, sulla base del quale poteva registrare nomi a dominio per conto dei propri clienti. Questi ultimi, a loro volta, per poter essere assegnatari di un nome a dominio erano tenuti ad inviare al Registro la cosiddetta “lettera di assunzione di responsabilità” (LAR) con la quale si assumevano la responsabilità per l’uso del dominio e si impegnavano a seguire e rispettare il regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it e la netiquette. Il dominio veviva quindi effettivamente registrato (ossia inserito nel DNS del ccTLD .it) allorché al Registro pervenivano il modulo elettronico di registrazione da parte del maintainer e la lettera di assunzione di responsabilità da parte dell’assegnatario.
[2] Mentre nel 1999 [3] Ricordiamo che il costo di registrazione versato dai maintainer alla Registration Authority per la registrazione ed il mantenimento annuale di un nome a dominio era nel 2000 di 10.000 lire, il che, moltiplicato per l’oltre mezzo milione di nomi a dominio registrati in quel periodo, portava nelle casse della Registration Authority non meno di cinque miliardi di vecchie lire. Alla data attuale (marzo 2012) il costo di registrazione di un nome a dominio viene fatturato dal Registro al maintainer 4,91 euro più iva. [4] Allorché fu
predisposto lo statuto
della NA,
fu a lungo discusso se adottare un sistema di votazione per il quale
ogni maintainer
avesse diritto ad un numero di voti proporzionale ai nomi a
dominio
registrati, oppure se entro [5] Nelle assemblee della Naming Authority in cui era eletto il Comitato esecutivo il voto di un maintainer che avesse registrato decine di migliaia di nomi a dominio valeva esattamente quanto quello di un maintainer che ne avesse registrato uno solo, o di un utente di Internet che non ne avesse registrato alcuno. [6]
Si veda il disegno
di legge Passigli, che prevedeva che [7] In realtà il ccTLD .it è sempre stato gestito dal medesimo istituto del C.N.R. basato a Pisa, denominato prima CNUCE, poi IAT, ed attualmente IIT (Istituto di informatica e telematica). [8] Art. 1 del regolamento
della commissione: “ [9] La composizione
della commissione per le regole vedeva componenti
designati da associazioni in rappresentanza degli utenti (uno per Società Internet,
sezione italiana della Internet Society - ISOC, e uno per Associazione Nazionale Utenti
Italiani di Telecominicazioni - ANUIT);
4
componenti designati da organizzazioni di fornitori di servizi
Internet o risorse correlate (uno per Associazione Hosters e
Registrars - AHR, uno per Associazione Italiana Internet
Provider - AIIP, uno per Associazione Provider
Indipendenti - Assoprovider, uno per Associazione operatori nei top
level domains - AssoTLD), 1 componente designato dal Consortium GARR, 2
componenti designati dal Registro
- IIT, un componente designato dal Ministero delle
comunicazioni. [10] Art. 3 del regolamento della Commissione. Si noti che mentre i membri provenienti dal GARR e dal Registro (IIT-CNR) erano “nominati” dai rispettivi enti di provenienza, i membri della LIC erano solo “indicati” dai rispettivi enti, in quanto la loro nomina spettava al direttore del Registro, che poteva comunque discrezionalmente rifiutare la nomina di persone non gradite. [11]
[12] Art. 5 del regolamento della Commissione. Non è chiaro in cosa consistesse la “trasparenza degli atti” della Commissione, atteso che il successivo art. 10 specificava che “Le attività della Commissione ed i documenti forniti ai membri della stessa non possono essere divulgati o resi pubblici all’esterno, salvo esplicita autorizzazione del Presidente della Commissione Regole e del Direttore dello IIT-CNR” [13] Art. 5, V comma ed art. 6, VII comma del regolamento della Commissione. [14] Art. 6, VIII comma del regolamento della Commissione. [15] Art. 6, VIII comma ed art. 7, III comma del regolamento della Commissione. [16] Art. 6, IX comma del regolamento della Commissione. [18] Si è
trattato invero di un
semplice lifting, nel quale, al di
là
dell’aggiornamento delle denominazioni e della suddivisione
fra il Registro e [19] Per segnalare la continuità con il precedente sistema, il nuovo regolamento manteneva la numerazione delle versioni delle precedenti regole di naming. Il regolamento del 2006 era quindi la versione 5.0. [20] Si veda al riguardo il sito del registro, alla pagina https://www.nic.it/conosciamoci /comitato- di- indirizzo- del- registro [21] Nel Comitato di indirizzo siedono 1 componente designati da associazioni in rappresentanza degli utenti (designato da Società Internet, sezione italiana della Internet Society - ISOC), 4 componenti designati da organizzazioni di fornitori di servizi Internet o risorse correlate (uno per Associazione Hosters e Registrars - AHR, uno per Associazione Italiana Internet Provider - AIIP, uno per Associazione Provider Indipendenti - Assoprovider, uno per Associazione operatori nei top level domains - AssoTLD), 1 componente designato dal Consortium GARR, 2 componenti designati dal Registro - IIT, 1 componente designato dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni, 1 componente designato dal Dipartimento per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Tecnologica . |
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