Università degli studi di Udine
Corso di Informatica giuridica
Enzo Fogliani
Internet
Governance in Italia
(Aggiornamento: 22.2.2010) 1. Il sistema
precedente: Naming
Authority e Registration Authority. Il sistema su cui si
era retto sino agli
inizi del 2004 il governo di Internet in Italia aveva avuto origine nel
1997,
allorché i componenti del gruppo ITA-PE (che riuniva in una
lista di
discussione i primi provider – maintainer e gli appassionati
di Internet e che
sulla base del rough consensum aveva predisposto le
prime regole per il
funzionamento di internet in Italia) aveva deciso formalizzare la
propria
posizione di ente normatore che aveva svolto di fatto sino a quale
momento. A tal fine era stato
nominato un gruppo
di lavoro, che nell’ottobre 1998 sottopose
all’assemblea del gruppo ITA-PE lo
statuto predisposto in un anno di lavoro. Con la sua approvazione
nasceva
ufficialmente Una volta approvate, le nuove
regole
entrarono in vigore il 15 dicembre 1999. Le procedure di registrazione
dei
domini venivano semplificate mediante la previsione, fra le altre cose,
della
possibilità di autocertificazione. La legittimazione alla
registrazione nel
ccTLD .it veniva estesa dai soli cittadini italiani a tutti i soggetti
facenti
parte della unione europea; cadeva il limite di un solo nome a dominio
per le
imprese e gli enti commerciali; anche le persone fisiche erano ammesse
a registrare
nomi a dominio, seppur uno ciascuna. La bontà delle nuove
regole era confermato
dall’enorme incremento dei nomi a dominio registrati nel
ccTLD .it, che dai
circa novantamila della fine del 1999 passavano ai circa
cinquecentomila della
metà del 2000. Il sistema delle nuove
regole veniva poi
completato nell’agosto del 2000 dall’introduzione
delle “procedure di
riassegnazione”, procedimenti alternativi per la risoluzione
delle dispute sui
nomi a dominio, particolarmente efficaci per contrastare il
cybersquatting. Il governo di Internet
italiana così
strutturato rispettava sostanzialmente i classici canoni di
tripartizione dei
poteri delle democrazie occidentali. Le regole di
naming predisposte dalla Naming Authority acquistavano efficacia
vincolante per Il presidente
della Naming Authority svolgeva funzioni di coordinamento, controllo e
di
garanzia, sia sul Comitato esecutivo, sia sugli Enti Conduttori delle
procedure
di riassegnazione dei nomi a dominio. Lo stesso successo delle nuove
regole (e
dei domini .it cui si riferivano) fu probabilmente la causa prima
dell’inizio
della decadenza del sistema imperniato sulla Naming Authority. I nuovi
maintaner nati dopo la liberalizzazione poco si curarono di iscriversi
alla
Naming Authority per partecipare alla predisposizione delle norme di un
sistema
che sostanzialmente funzionava in modo soddisfacente. Nel corso del
tempo,
quindi, La sua funzione di ente che
redigeva le
norme che di fatto costituivano le clausole del contratto fra i
maintainer e Respinti negli anni 2000 e 2001 i
tentativi di elevare Il nuovo contratto predisposto
dalla
Registration Authority a far data dal 1 gennaio 2004 affidò
dunque al solo
Registro la potestà normativa in tema di regole di naming,
senza alcun cenno
alla vecchia Naming Authority, che pure tanta parte aveva avuto nello
sviluppo
di Internet in Italia. La Naming Authority, venuto meno lo scopo per cui era stata costituita, si sciolse all'ultima assemblea del 12 luglio 2005. Il vecchio sistema
basato sul dualismo
Registration Authority e Naming Authority è stato sostituito
a far data dal
2004 da un nuovo sistema nel quale l’Internet Governance del
ccTLD .it è
accentrata nel “Registro del ccTLD
.it”. 2. Il nuovo sistema: Protagonista centrale
del nuovo
ordinamento di Internet in Italia è il “Registro
del ccTLD .it”, nuovo nome
assunto dalla Registration Authority italiana
[7].
Nel suo ambito è stata costituita una “Commissione
per le regole e procedure
tecniche del Registro del ccTLD “it” (Commissione Regole), con funzioni
consultive [8],
il cui compito è quello di proporre al Direttore del
Registro le norme per
l’assegnazione e la gestione dei nomi a dominio italiani. Al suo interno Le decisioni della Commissione sono
inviate entro dieci giorni a cura del Presidente al
Direttore del Registro
[13],
il quale, se ritiene di darvi attuazione, entro ulteriori quindici
giorni
comunica alla Commissione i tempi in cui darà attuazione a
quanto deliberato
[14].
Se invece non ritiene opportuno attuare quanto deciso dalla Commissione, il Direttore del Registro
può chiedere un
riesame della questione. La decisione sul momento in dare
esecuzione alle modifiche alle regole suggerite dalla commissione
spetta al
Direttore del Registro
[15],
il quale peraltro può anche assumere decisioni urgenti in
materia di regole e
procedure tecniche senza il previo parere della Commissione
[16].
Su tali decisioni d’urgenza I componenti della Commissione sono
vincolati al più stretto riserbo circa i lavori
[17].
Essendo Successivamente, Le nuove regole prevedono una
modalità di registrazione cosiddetta
“asincrona”, sostanzialmente analoga a
quella attuale, ed una modalità di registrazione cosiddetta
“sincrona”, analoga
a quella, priva di documentazione cartacea, utilizzata per il .eu e per la maggior parte degli altri TLD. Alla fine del 2006, dopo alcuni rinvii, è stato quindi completato il nuovo Regolamento per l’assegnazione e la gestione dei domini nel ccTLD “it” con allegate Guidelines [19], Il nuovo Regolamento per la registrazione è entrato in vigore a partire dal 28 febbraio 2007 per quanto attiene la registrazione asincrona, mentre l’implementazione della modalità di registrazione sincrona, inizialmente prevista entro la fine del 2008, è stata resa operativa a partire dal 28 settembre 2009. I due sistemi coesisteranno per almeno un paio d'anni, dopo di che, verosimilmente, il sistema sincrono verrà dismesso.
L'introduzione del sistema sincrono, a lungo attesa, rappresenta una pietra miliare nell'Internet italiana ed il punto d'arrivo di un lavoro quinquennale del Registro e della Commissione Regole. Raggiunto questo traguardo, il Registro si sta interrogando se mantenere la Commissione per le Regole nell'attuale configurazione e con gli attuali poteri, oppure se modificarla o sostituirla con un altro organo.
Nell'attesa di una decisione in tal senso il registro ha deciso di prorogare il mandato della Commissione nominata nel 2008, in scadenza il 28 gennaio 2010, perlomeno sino a giugno 2010.
[1] Ricordiamo che per registrare un nome a dominio nel ccTLD .it in modalità asincrona è necessario rivolgersi ad un maintainer, che è l’unico cui il Registro riconosca la legittimazione alla registrazione. Ciascun maintainer sottoscrive un contratto annuale con il Registro, sulla base del quale può registrare nomi a dominio per conto dei propri clienti. Questi ultimi, a loro volta, per poter essere assegnatari di un nome a dominio sono tenuti ad inviare al Registro la cosiddetta “lettera di assunzione di responsabilità” (LAR) con la quale si assumono la responsabilità per l’uso del dominio e si impegnano a seguire e rispettare il regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it e la netiquette. Il dominio viene quindi effettivamente registrato (ossia inserito nel DNS del ccTLD .it) allorché al Registro pervengono il modulo elettronico di registrazione da parte del maintainer e la lettera di assunzione di responsabilità da parte dell’assegnatario.
[2] Mentre nel 1999 [3] Ricordiamo che il costo di registrazione versato dai maintainer alla Registration Authority per la registrazione ed il mantenimento annuale di un nome a dominio era nel 2000 di 10.000 lire, il che, moltiplicato per l’oltre mezzo milione di nomi a dominio registrati in quel periodo, portava nelle casse della Registration Authority non meno di cinque miliardi di vecchie lire. Alla data attuale (marzo 2008) il costo di registrazione di un nome a dominio viene fatturato dal Registro al maintainer 4,91 euro più iva. [4] Allorché fu
predisposto lo statuto della NA,
fu a lungo discusso se adottare un sistema di votazione per il quale
ogni
maintainer avesse diritto ad un numero di voti proporzionale ai nomi a
dominio
registrati, oppure se entro [5] Nelle assemblee della Naming Authority in cui era eletto il Comitato esecutivo il voto di un maintainer che avesse registrato decine di migliaia di nomi a dominio valeva esattamente quanto quello di un maintainer che ne avesse registrato uno solo, o di un utente di Internet che non ne avesse registrato alcuno. [6]
Si veda il
disegno di legge Passigli, che prevedeva che [7] In realtà il ccTLD .it è sempre stato gestito dal medesimo istituto del C.N.R. basato a Pisa, denominato prima CNUCE, poi IAT, ed attualmente IIT (Istituto di informatica e telematica). [8] Art. 1 del regolamento
della commissione: “ [9] L'attuale composizione della commissione per le regole vede 2
componenti
designati da associazioni in rappresentanza degli utenti (uno per Società Internet, sezione italiana della Internet Society - ISOC, e uno per Associazione Nazionale Utenti Italiani di Telecominicazioni - ANUIT); 4
componenti designati da organizzazioni di fornitori di servizi Internet o risorse correlate (uno per Associazione Hosters e Registrars - AHR, uno per Associazione Italiana Internet Provider - AIIP, uno per Associazione Provider Indipendenti - Assoprovider, uno per Associazione operatori nei top level domains - AssoTLD), 1 componente designato dal Consortium GARR, 2 componenti designati dal Registro - IIT, un componente designato dal Ministero delle comunicazioni. [10] Art. 3 del regolamento della Commissione. Si noti che mentre i membri provenienti dal GARR e dal Registro (IIT-CNR) sono “nominati” dai rispettivi enti di provenienza, i membri della LIC sono solo “indicati” dai rispettivi enti, in quanto la loro nomina spetta al direttore del Registro, che può comunque discrezionalmente rifiutare la nomina di persone non gradite. [11]
[12] Art. 5 del regolamento della Commissione. Non è chiaro in cosa consista la “trasparenza degli atti” della Commissione, atteso che il successivo art. 10 specifica che “Le attività della Commissione ed i documenti forniti ai membri della stessa non possono essere divulgati o resi pubblici all’esterno, salvo esplicita autorizzazione del Presidente della Commissione Regole e del Direttore dello IIT-CNR” [13] Art. 5, V comma ed art. 6, VII comma del regolamento della Commissione. [14] Art. 6, VIII comma del regolamento della Commissione. [15] Art. 6, VIII comma ed art. 7, III comma del regolamento della Commissione. [16] Art. 6, IX comma del regolamento della Commissione. [18] Si è
trattato invero di un
semplice lifting, nel quale, al di
là
dell’aggiornamento delle denominazioni e della suddivisione
fra il Registro e [19] Per segnalare la continuità con il precedente sistema, il nuovo regolamento mantiene la numerazione delle versioni delle precedenti regole di naming. Il nuovo regolamento è quindi la versione 5.0. |

