PRES. Prestipino G. REL. Prestipino G.
PM. Nardi D. (Conf.)
RIC. Inps (avv. Antonio Todara, Luigi Cantarini e Patrizia Tadris)
RES. Vargari (avv. Costanza Acciai, Umberto Cerrai)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 22 marzo 1990 Luigi Vergari conveniva davanti al Pretore del lavoro di Pisa l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ed esponeva che, essendo stato dipendente di un'impresa esercente un pubblico servizio di trasporto urbano ed essendo stato collocato in quiescenza per il raggiungimento dei limiti di eta' nell'anno 1988, l'Istituto non gli aveva riconosciuto, nel computare la base pensionabile, le variazioni retributive conseguenti alla promozione dal sesto al quinto livello, che gli era stata riconosciuta con sentenza passata in giudicato emessa dal medesimo Pretore di Pisa il 23 aprile 1986, sul rilievo che, ai sensi dell'art. 17 l. 29 ottobre 1971 n. 889, la promozione era intervenuta nel biennio precedente il pensionamento. Il ricorrente chiedeva, quindi, che nel calcolo della base pensionabile fosse tenuto conto delle suddette variazioni retributive.
Costituitosi in giudizio, l'Istituto convenuto contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto.
Con sentenza del 26 giugno 1990 il Pretore accoglieva il ricorso. Questa decisione, impugnata dall'INPS, veniva confermata dal Tribunale di Pisa con sentenza del 6 dicembre 1995 (salvo che per quanto concerne il cumulo fra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria riguardo ai ratei maturati successivamente al 31 dicembre 1991).
Il Tribunale, per quanto ancora interessa, osservava che, dovendo farsi applicazione della regola posta dall'art. 17, quarto comma, l. 29 ottobre 1971 n. 889, secondo cui la data alla quale, deve farsi riferimento - per le promozioni deliberate a seguito della reggenza conferita. ai sensi dell'art. 18 all. A r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, ai fini della determinazione del biennio antecedente alla cessazione dal servizio nel quale debbono essere escluse dal computo della baseensionabile le variazioni retributive nel frattempo intervenute - e' quella del conferimento della reggenza, nel caso di specie si doveva riconoscere la fondatezza della domanda formulata dal Vergari, dato che al medesimo la reggenza era stata attribuita in un'epoca che precedeva il biennio anteriore al pensionamento.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'INPS in base ad un unico motivo.
Ha resistito con controricorso il Vergari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilita' del controricorso, dato che lo stesso e' stato notificato dopo la scadenza del termine previsto dalla legge.
Con l'unico motivo del ricorso l'Istituto ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 17, commi terzo e quarto, l. 29 ottobre 1971 n. 889 e 18, ultimo comma, all. A r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, oltre a vizi di motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e 5, c.p.c. e sostiene: a) che il Tribunale avrebbe errato nel fare riferimento al termine iniziale della reggenza svolta dal Vergari nelle superiori mansioni del quinto livello, dato che nella sentenza passata in giudicato la decorrenza del l'inquadramento del lavoratore nel livello superiore era stata riconosciuta con effetti giuridici ed economici - e, quindi, anche ai fini previdenziali - dal 1^ gennaio 1984; b) che. l'art. 17, quarto comma, della legge n. 889 del 1971 fa retroagire ad un momento precedente le promozioni deliberate in base ad un valido conferimento della reggenza, mentre nel caso in esame, come era stato accertato nella sentenza passata in giudicato, la reggenza era stata assegnata al Vergari in modo non valido, con la conseguenza che lo stesso Vergari, attesa l'applicabilita' del terzo comma del medesimo articolo di legge, non poteva ottenere il riconoscimento della pretesa dedotta in giudizio.
Il motivo e' privo di fondamento.
Ai fini della decisione appare opportuno riportare le disposizioni di legge applicabili alla fattispecie sottoposta all'esame della Corte.
L'art. 5 l. 29 ottobre 1971 n. 889 - che reca disposizioni in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto - elenca gli elementi della retribuzione sui quali deve essere commisurata la contribuzione previdenziale per gli autoferrotranvieri e indica nel primo comma lett. a) la "retribuzione di tabella".
Stabilisce, poi, il primo comma dell'art.. 17 della legge che "gli elementi costitutivi della retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione, ai sensi dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1952 n. 4435, sono soltanto quelli indicati nel precedente art. 5, con esclusione di quelli di cui alle lettere e) ed f)". Il terzo comma del medesimo articolo, inoltre, esclude dal computo "le variazioni della retribuzione dovute a promozioni deliberate, aventi effetto o, comunque, attribuite nel biennio precedente la data di cessazione dal servizio...", mentre il quarto comma dispone che "per le promozioni deliberate a seguito della reggenza conferita ai sensi dell'art. 18 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931 n. 148, la data alla quale deve farsi riferimento, ai fini dell'esclusione di cui al precedente comma, e' quella di conferimento della reggenza deliberata dal direttore dell'azienda ai sensi del citato art. 18".
Dal canto suo, l'art. 18 all. A r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, relativo al personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione, prevede nel primo comma la possibilita' di temporanea adibizione dei lavoratori a funzioni di grado superiore per un periodo massimo di sei mesi in un anno (c.d. reggenza), con diritto del lavoratore alla relativa promozione in caso di durata maggiore, aggiungendo, nel quarto comma, che per i posti da coprirsi mediante esame la reggenza deve essere limitata al periodo strettamente necessario all'esperimento del concorso e non da' diritto alla promozione.
Questa Corte, nell'interpretazione delle norme di legge sopra indicate e nel decidere una fattispecie analoga a quella in esame, ha gia' avuto modo di affermare che, in tema di trattamento pensionistico erogato dal fondo per la previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, rientrano nella retribuzione imponibile ai fini contributivi e vanno, per conseguenza, calcolate nella base pensionabile le differenze retributive cui ha diritto l'agente per l'espletamento di mansioni corrispondenti a qualifica superiore a quella rivestita, purche' maturate prima del biennio antecedente il collocamento a riposo, anche se il diritto sia stato riconosciuto con sentenza (di carattere dichiarativo) intervenuta nel corso del biennio stesso. Tali differenze rientrano, infatti, nella. nozione di "paga di tabella" di cui all'art. 5 l. 29 ottobre 1971 n. 889, non ancorata rigidamente all'attribuzione formale della qualifica prevista nella tabella, non rilevando in senso contrario le previsioni dell'art. 17, quarto comma, della medesima legge e dell'art. 18, secondo comma, all. A r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, atteso che l'indennita' dovuta durante la reggenza deve essere considerata come una componente essenziale della retribuzione ordinaria, da questa non distinguibile quanto a disciplina ed effetti (Cass. 29 luglio 1991 n. 8401; per utili riferimenti in ordine alla interpretazione delle disposizioni di legge sopra indicate cfr. pure Cass. 19 marzo 1992 n. 3403 e Cass. 1^ aprile 1995 n. 3849). Questo principio e' stato enunciato, in sintesi, in base alle seguenti ragioni (v. la prima delle sentenze indicate, cui si rinvia per una piu' completa esposizione delle argomentazioni poste a fondamento della pronuncia emessa).
I. La nozione "retribuzione di tabella", contenuta nell'art. 5, prima comma, della legge n. 889 del 1971 e' stata ripresa dalla precedente normativa che regolava la materia e precisamente dagli abrogati artt. 20. primo comma, e 21, primo comma, l. 28 luglio 1961 n. 830. E, in relazione a tale precedente normativa, la giurisprudenza aveva a quel tempo affermato che, se e' vero che la retribuzione di tabella e', di norma, quella corrispondente alla qualifica formalmente attribuita all'agente, e' altrettanto vero che, in ordine a tale attribuzione e in base ad una retta interpretazione delle disposizioni di legge applicabili al caso concreto, si deve prescindere dall'inderogabile necessita' di un provvedimento formale di nomina da parte dell'impresa datrice di lavoro, con la conseguenza che nella liquidazione della pensione si deve tenere conto della effettiva retribuzione, il cui principale elemento e' dato dalla voce della tabella corrispondente all'attivita' concretamente svolta in via ordinaria dal lavoratore (Cass. Sez. Un. 18 dicembre 1975 n. 4166). Tenuto conto della pressoche' identica disciplina, dettata dalle norme di legge che sono state emanate in un tempo successivo per regolare la materia (quelle ore in esame), ispirate alla identica ratio, si deve ritenere che la "retribuzione di tabella" - presa in considerazione dall'art. 5 della legge n. 889 del 1971 al duplice scopo di indicare gli elementi da assoggettare a contribuzione e, per effetto del richiamo del successivo art. 17, quelli da porre a base del calcolo della pensione - sia non solo quella spettante all'agente a seguito di un atto formale di attribuzione della corrispondente qualifica, ma anche quella erogata a seguito della concreta prestazione di una attivita' lavorativa corrispondente ad una superiore qualifica. Ne' in contrario, vale invocare la disposizione contenuta nel quarto comma dell'art. 17, perche' quest'ultima e' stata dettata a fini interpretativi, per dirimere i dubbi e le incertezze che erano sorti in ordine alla decorrenza e alla disciplina della promozione conseguita in base all'art. 18 all. A del r.d. n. 148 del 1931.
II. Il termine "indennita'", contenuto nel secondo comma dell'articolo da ultimo indicato (per indicare la differenza in danaro che deve essere erogata all'agente che esercita la reggenza), ha vera e propria natura retributiva, come deve ritenersi in considerazione dell'evoluzione dell'ordinamento lavoristico (e delle disposizioni che in tale ordinamento sono state via via inserite, come quelle dettate dagli artt. 2099 e 2103, vecchio testo, c.c. e 35, primo comma, e 36 Cost.), con la conseguenza che la suddetta indennita' costituisce una componente essenziale della retribuzione ordinaria, "da questa non distinguibile quanto a disciplina ed effetti".
III. Non e' dubbio che nella retribuzione
di tabella, ai
fini del calc
olo della pensione, debba essere inclusa l'indennita' percepita
dall'agente
per l'espletamento delle superiori mansioni quando il relativo diritto
sia stato riconosciuto con una sentenza che, pur essendo intervenuta
nel
corso del biennio, abbia tuttavia fissato una decorrenza a questo
anteriore.
Questa tesi deve essere ricavata dalla distinzione che deve farsi tra
le
variazioni retributive che trovano il loro fondamento in un formale
provvedimento
del datore di lavoro intervenuto nel corso del biennio e le variazioni
che, pur trovando titolo in un provvedimento datoriale emesso nel
biennio,
sono direttamente ancorate a un fatto venuto in essere prima dello
stesso
biennio o che siano l'effetto di un atto ricognitivo di una pregressa
situazione
determinatasi in epoca anteriore al biennio (le variazioni retributive
non possono, infatti, essere escluse dalla base pensionabile quando il
provvedimento del datore di lavoro integra un accertamento di carattere
dichiarativo di un diritto gia' sorto nella sfera giuridica del
lavoratore
per un fatto verificatosi anteriormente al biennio). Pertanto, fermo
restando
che, in base alla legge, il provvedimento che conferisce la reggenza ha
diretta incidenza sul trattamento pensionistico nel senso che della
maggiore
retribuzione non si deve tener conto, o meno, a seconda che la relativa
deliberazione avvenga durante il biennio o in epoca anteriore,
analogamente
la retribuzione corrispondente alla qualifica relativa alle mansioni
superiori
in concreto espletate diviene computabile ai fini pensionistici a
seconda
che l'assegnazione alle suddette mansioni superiori sia fatta prima del
biennio ci durante il biennio; con l'ulteriore conseguenza che il
computo
deve essere effettuato qualora il riconoscimento del diritto alla
maggiore
retribuzione, a causa della adibizione del lavoratore a mansioni
superiori
avvenuta prima del biennio, sia l'effetto - come nella
specie, dato
che nei confronti del Vergari e' stato constatato lo
svolgimento
delle mansioni del quinto livello fin dall'anno 1984, a
fronte del
provvedimento di quiescenza intervenuto nel 1988 - di una
sentenza
che accerta quella determinata situazione e che sia
intervenuta nel
corso del biennio.
Tenuto conto di tutti i rilievi che precedono, il ricorso deve essere rigettato, ma, attesa l'inammissibilita' del controricorso, non deve essere emesso alcun provvedimento sulle spese del presente giudizio di legittimita'.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Cosi' deciso in Roma il 6 aprile 1999
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 10 GEN.
2000
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