PRES. Prestipino G. REL. Prestipino G.
PM. Nardi D (Conf.)
RIC. Inps (avv. Antonio Todara, Luigi Cantarini e Patrizia Tadris)
RES. Vargari (Avv. Costanza Acciai, Umberto Cerrai)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - Retribuzione imponibile ai fini contributivi e base pensionabile - Differenze retributive per l'espletamento di mansioni superiori maturate prima del biennio antecedente l'estinzione del rapporto - Inclusione - Riconoscimento del relativo diritto con sentenza dichiarativa intervenuta nel corso del biennio suddetto - Irrilevanza ai fini suddetti.
R. D. DEL 8/1/1931 NUM. 148 ALL. A ART.
18
*COST.
L. DEL 29/10/1971 NUM. 889 ART. 5
L. DEL 29/10/1971 NUM. 889 ART. 17
In tema di trattamento pensionistico erogato dal fondo per la previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, rientrano nella retribuzione imponibile ai fini contributivi e vanno, di conseguenza, calcolate nella base pensionabile le differenze retributive cui ha diritto l'agente per l'espletamento di mansioni corrispondenti a qualifica superiore di quella rivestita purchè maturate prima del biennio antecedente il collocamento a riposo, anche se il diritto sia stato riconosciuto con sentenza (di carattere dichiarativo) intervenuta nel corso del biennio stesso. Tali differenze rientrano, infatti, nella nozione di "paga di tabella" di cui all'art. 5 della legge n. 889 del 1971, non ancorata rigidamente all'attribuzione formale della qualifica prevista nella tabella, non rilevando in senso contrario le previsioni dell'art. 17, comma quarto, della citata legge (che stabilisce la decorrenza dell'esclusione dal computo della base pensionabile delle variazioni retributive dovute a promozioni deliberate a seguito della reggenza conferita ai sensi dell'art. 18 all. A del R.D. n. 148 del 1931 nel biennio precedente la data di cessazione del servizio) e dell'art. 18, comma secondo, all. A del citato R.D. n. 148 del 1931 (che definisce come indennità la differenza tra la paga corrispondente alla qualifica dell'agente e la paga propria della qualifica relativa alle mansioni superiori) atteso che l'indennità dovuta durante la reggenza deve essere considerata come componente essenziale della retribuzione ordinaria, da questa non distinguibile quanto a disciplina ed effetti.
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