PRES. Vessia A. REL. Vella A.
PM. Dettori P. (Conf.)
RIC. Granitalia SpA (Avv. Ricci)
RES. Agenzia Marittima Sorrentini SpA (Avv. Menghini)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 12 gennaio 1999 la società Granitalia convenne, davanti al Tribunale di Torre Annunziata, la società Agenzia Marittima Sorrentini - agente raccomandataria con rappresentanza della società "Navigation Maritime Bulgare", armatrice della motonave Rouen e vettrice del trasporto di quattro partite di grano caricate in un porto francese - per la condanna al pagamento ad essa istante della somma di 101.181.411 lire (da rivalutarsi con gli interessi al tasso legale), per risarcimento del danno che, come girataria delle polizze di carico e ricevitrice della merce aveva subito per gli ammanchi accertati allo sbarco avvenuto nel porto di Castellammare di Stabia.
La convenuta, costituitasi in giudizio, eccepì pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del Giudice italiano con l'argomento che con una clausola del contratto di noleggio della nave (cd. charter party) conforme all'art. 2 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva in Italia con la legge 19 gennaio 1968 n. 62) e richiamata nelle polizze di carico, tutte le controversie erano state devolute alla cognizione di arbitri in Londra.
Con ricorso notificato il 28 settembre 1999 la
società Granitalia
ha proposto ricorso, ai sensi dell'art. 41 del codice di procedura
civile,
sostenendo, invece, che la causa è di competenza del Giudice
italiano
per le seguenti considerazioni:
A - il contratto di noleggio (charter party) era richiamato nelle
polizze
di carico nelle quali, però, mancava lo specifico rinvio
alla clausola
compromissoria, necessario, ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di
New
York, per manifestare la volontà di deferire le controversie
al
giudizio degli arbitri;
B - il generico richiamo dello charter party era, in ogni caso,
inopponibile
alla società Granitalia, girataria delle polizze di carico,
perché,
per giurisprudenza costante, "in tema di trasporto marittimo il
requisito
della sottoscrizione del contratto, anche al fine
dell'operatività,
in deroga alla giurisdizione del giudice italiano, di una clausola
compromissoria
per arbitrato estero, in esso contenuta, non è ravvisabile
nella
mera firma per girata della polizza di carico, la quale ha la funzione
diversa di trasferire ad altro soggetto i diritti nascenti dal
contratto
stesso".
L'Agenzia Marittima Sorrentini resiste con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La tesi della società Granitalia è fondata.
Con la Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (art. 2, comma 2º) gli Stati contraenti si obbligarono a riconoscere la validità delle clausole compromissorie per arbitrato estero, purché risultanti da atto scritto al fine di evitare incertezze sull'esistenza del consenso delle parti all'inserimento di esse negli accordi tra loro conclusi. La Convenzione, essendo stata resa esecutiva in Italia con la legge 19 febbraio 1968 n. 62, modificò per dette clausole, la regola all'epoca vigente dell'art. 808 1º comma del codice di procedura civile ("la clausola compromissoria deve risultare da atto scritto a pena di nullità"), nel senso della derogabilità della giurisdizione italiana anche con clausole incluse in accordi perfezionati non con la sottoscrizione autografa delle parti, bensì con lo scambio di lettere o telegrammi. Tuttavia, in base alla Convenzione, mentre nei rapporti tra le parti originarie del contratto di trasporto il requisito della forma scritta deve ritenersi rispettato, sia se la clausola compromissoria sia riportata nel contratto, sia se risulti da altri elementi (es: da lettere o telelegrammi reciproci), invece, nel caso in cui il vettore eccepisca il difetto di giurisdizione per arbitrato estero nei confronti dell'acquirente della merce e giratario della polizza di carico, la clausola compromissoria è efficace soltanto se in tale atto sia richiamata in modo specifico (con espressioni che rivelino il consenso alla deroga della giurisdizione del giudice italiano), perché il generico rinvio contenuto nella polizza di carico a un diverso documento con clausola compromissoria, è insufficiente per l'incorporazione di tale clausola nella polizza di carico e, quindi, per la sua opponibilità al terzo cui quest'ultima sia girata (v. in tal senso sent. nn. 2392 del 1978, 6035 del 1981, 3285 del 1985, 3362 del 1991).
Pertanto, nella specie la deroga alla giurisdizione italiana non poteva derivare dal richiamo generico alle condizioni, termini ed eccezioni della convenzione di trasporto marittimo, contenuto nella polizza di carico rilasciata dal vettore al caricatore e poi girata alla società Granitalia, che ha ricevuto la merce, richiedendosi per la deroga uno specifico riferimento alla clausola compromissoria per arbitrato estero. E non può indurre a diversa conclusione il dettato dell'art. 833 del codice di procedura civile (contenuto nel capo V "Dell'arbitrato internazionale"), citato da controparte, in quanto la formulazione della norma non autorizza a ritenere che, ai fini dell'operatività nei confronti del giratario della polizza di carico sia sufficiente il rinvio generico in essa contenuto al contratto di trasporto. E, non essendo opponibile la clausola di arbitrato estero alla società Granitalia, deve ritenersi competente il Giudice italiano a decidere la causa risarcitoria dalla medesima instaurata contro la società Agenzia Marittima Sorrentini, avendo questa la sua sede in Napoli e riguardando la domanda obbligazioni da eseguirsi in Italia (art. 4 nn. 1 e 2 cod.proc.civ.).
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del
Giudice italiano
e compensa le spese del giudizio di legittimità.