SEZ. U  SENT.  01328  DEL 22/12/2000
 PRES. Vessia A.   REL. Vella A.
 PM. Dettori P.  (Conf.)
 RIC. Granitalia SpA (Avv. Ricci) 
 RES. Agenzia Marittima Sorrentini SpA (Avv. Menghini)

 TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA "RICEVUTA PER L'IMBARCO" E POLIZZA DI CARICO - IN GENERE - Sottoscrizione della polizza di carico  -  Mero richiamo "alle condizioni termini ed eccezioni" della convenzione  di trasporto - Implicita accettazione della clausola compromissoria  contenuta  nel  contratto di trasporto - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

 TRATT. INTERNAZ. DEL 10/6/1958 ART. 2
 L. DEL 19/1/1968 NUM. 62
 COD.PROC.CIV. ART. 806
 COD.PROC.CIV. ART. 807
 COD.PROC.CIV. ART. 808

     La  sottoscrizione della polizza di carico (ovvero, come nella specie, la mera  firma  per  girata  della  polizza  stessa,  avente la sola funzione di trasferire  ad  altro  soggetto i diritti nascenti dal contratto), pur implicando  adesione  del  destinatario  al  contratto di trasporto marittimo, non puo'  assumere,  ex se, il valore di accettazione di un clausola compromissoria  per  arbitrato  estero  in  mancanza di espresso e specifico richiamo ad quest'ultima  -  merce' espressioni che rivelino il consenso alla deroga alla giurisdizione  del  giudice italiano - , trattandosi di pattuizione da stipularsi  per iscritto e, quindi, in una forma che condiziona la possibilita' di delibazione  del lodo eventualmente ottenuto dalla parte interessata, secondo le  previsioni  in  tal senso desumibili dagli artt. V e II della Convenzione di  New  York  10  giugno  1958, resa esecutiva in Italia con legge n. 62 del 1968  (nella specie, la polizza di carico rilasciata dal vettore al caricatore,  e  poi  girata al ricorrente, conteneva un generico richiamo alle condizioni,  termini  ed eccezioni della convenzione di trasporto marittimo, ritenuta  del  tutto  insufficiente  a  giustificare la deroga alla giurisdizione dalla  S.C.  che ha, nell'occasione, enunciato il principio di diritto di cui in massima).