PRES. Vessia A. REL. Vella A.
PM. Dettori P. (Conf.)
RIC. Granitalia SpA (Avv. Ricci)
RES. Agenzia Marittima Sorrentini SpA (Avv. Menghini)
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA "RICEVUTA PER L'IMBARCO" E POLIZZA DI CARICO - IN GENERE - Sottoscrizione della polizza di carico - Mero richiamo "alle condizioni termini ed eccezioni" della convenzione di trasporto - Implicita accettazione della clausola compromissoria contenuta nel contratto di trasporto - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
TRATT. INTERNAZ. DEL 10/6/1958 ART. 2
L. DEL 19/1/1968 NUM. 62
COD.PROC.CIV. ART. 806
COD.PROC.CIV. ART. 807
COD.PROC.CIV. ART. 808
La
sottoscrizione della polizza di carico
(ovvero, come nella specie, la mera firma
per girata
della polizza stessa, avente la sola
funzione di trasferire
ad altro soggetto i diritti nascenti dal
contratto), pur implicando
adesione del destinatario al
contratto di trasporto
marittimo, non puo' assumere, ex se, il valore di
accettazione
di un clausola compromissoria per
arbitrato estero
in mancanza di espresso e specifico richiamo ad
quest'ultima
- merce' espressioni che rivelino il consenso alla deroga
alla giurisdizione
del giudice italiano - , trattandosi di pattuizione da
stipularsi
per iscritto e, quindi, in una forma che condiziona la possibilita' di
delibazione del lodo eventualmente ottenuto dalla parte
interessata,
secondo le previsioni in tal senso
desumibili dagli artt.
V e II della Convenzione di New York
10 giugno
1958, resa esecutiva in Italia con legge n. 62 del 1968
(nella specie,
la polizza di carico rilasciata dal vettore al caricatore,
e
poi girata al ricorrente, conteneva un generico richiamo alle
condizioni,
termini ed eccezioni della convenzione di trasporto
marittimo, ritenuta
del tutto insufficiente a
giustificare la deroga
alla giurisdizione dalla S.C. che ha,
nell'occasione, enunciato
il principio di diritto di cui in massima).