SEZ. 3       SENT.  02137  DEL 25/02/2000
PRES. Fiduccia G    REL. Limongelli A. 
PM. Apice U  (Conf.)
RIC. Nafi Gest. Armatoriali Srl in liq.
RES. Sim Srl in liq.


(...omissis...)
MOTIVI DELLA DECISIONE -  Con i primi due motivi della impugnazione, che per intima connessione vanno congiuntamente esaminati, la società ricorrente, premesso il rilievo che l'esecuzione del contratto di noleggio inizia nel momento in cui la nave viene messa a disposizione del noleggiatore, insiste nel sostenere: 1) che ciò avverrebbe non appena il noleggiante comunichi al noleggiatore che la nave si trova nel porto convenuto, libera da impegni contrattuali; 2) che, invece, la idoneità della nave alla navigazione atterrebbe al momento (a suo avviso diverso e successivo) dell'adempimento del contratto da parte del noleggiante; 3) che, pertanto, nell'ipotesi in cui la nave sia stata già messa a disposizione del noleggiante ma non sia in condizioni di navigare a causa di guasti l'esecuzione del contratto dovrebbe nondimeno ritenersi già iniziata, onde il noleggiatore non potrebbe avvalersi della clausola di cancello e cioè recedere dal contratto, ostandovi le regole proprie della clausola e, più in generale, l'art. 1373 cod. civ., ma potrebbe soltanto esperire, nei confronti del noleggiante, le ordinarie azioni previste per i casi di inadempimento contrattuale. Lamenta, quindi, che nella specie la Corte di merito, in violazione degli artt. 384, 386 cod. nav. 1456, 1457, 1373, 1362 e 1363 c.c. e con motivazione insufficiente e contraddittoria, abbia ritenuto legittimo il recesso della società noleggiatrice, quantunque la nave fosse stata messa a disposizione di quest'ultima (con la misurazione delle rimanenze di combustibile, il rilascio delle spedizioni da parte della capitaneria di porto e la convocazione del pilota e dell'ormeggiatore) e, quindi, l'esecuzione del contratto dovesse considerarsi già iniziata. La doglianza non ha fondamento.
Ai sensi dell'art. 386 cod. nav. il noleggiante è obbligato, prima della partenza, a mettere la nave in stato di navigabilità per il compimento del viaggio, ad armarla ed equipaggiarla convenientemente, e a provvederla dei prescritti documenti. Poiché la causa del contratto di noleggio si identifica, come si desume dall'art. 384 cod. nav., nel compimento di uno o più viaggi verso pagamento di nolo, l'esecuzione della prestazione dovuta dal noleggiante inizia solo nel momento in cui la nave viene presentata  al noleggiatore già pronta per il compimento del viaggio e, quindi, già munita dei requisiti (di navigabilità, equipaggiamento, armamento e documentazione) che la rendano idonea a prendere immediatamente il mare e non nel momento in cui venga posta in essere taluna delle attività volte a munire la nave di detti requisiti, giacché tali attività precedono l'esecuzione della prestazione, essendo preordinate a renderla possibile. La clausola c.d. di "cancello" comporta il diritto del noleggiatore di recedere dal contratto qualora alla scadenza del termine contrattualmente stabilito il noleggiante non sia pronto ad eseguire la sua prestazione, come innanzi intesa. Il recesso (o "cancello") non può, tuttavia, essere esercitato se, dopo la scadenza di detto termine ma prima che il noleggiatore abbia espresso la propria volontà di recedere, il noleggiante abbia messo la nave  a disposizione del noleggiatore, formulando la c.d. "dichiarazione di prontezza" (notice of readiness), perché con tale dichiarazione egli comunica al noleggiatore che l'esecuzione del contratto ha avuto inizio e ciò rende operante la "ratio" che presiede anche al principio più generale, contenuto nell'art. 1373 c.c., secondo cui la facoltà di recedere non può essere esercitata se il contratto ha avuto un principio di esecuzione. E', peraltro, ovvio che la dichiarazione di prontezza del noleggiante non spiega l'effetto preclusivo del recesso del noleggiatore nel caso in cui ad essa corrisponda la effettiva prontezza della nave e cioè nel caso in cui  la nave, ancorché dichiarata "pronta", non possa intraprendere immediatamente il viaggio perché non sia in stato di navigabilità (o non sia armata o equipaggiata o munita dei prescritti documenti), giacché in questo caso, nonostante la dichiarazione di prontezza fatta dal noleggiante, l'esecuzione del noleggio - per quanto si è detto innanzi - non può ritenersi iniziata e, quindi, l'inutile decorso del termine stabilito per la presentazione della nave legittima il noleggiatore all'esercizio del cancello. Nella specie la Corte di merito, avendo accertato che la nave noleggiata fu pronta ad iniziare il viaggio soltanto undici ore dopo la scadenza del termine pattuito per la presentazione al noleggiante (perché nelle ore precedenti non aveva potuto prendere il mare a causa di guasti ai meccanismi di sollevamento  di un'ancora e del motore principale), ha correttamente ritenuto efficace la dichiarazione di cancello nel frattempo formulata dalla società noleggiatrice. Non è, quindi, incorsa nei denunziati vizi giuridici e motivazionali.
Col terzo motivo la società ricorrente denunzia violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., nonché insufficienza e contraddittorietà di motivazione, lamentando che la Corte territoriale sia pervenuta alla decisione qui impugnata per aver male interpretato il contratto di noleggio dedotto in giudizio ed, in particolare, per aver omesso di considerare, ai fini dell'accertamento della comune volontà delle parti, talune clausole contrattuali. La doglianza è inammissibile. La ricorrente, trascurando il principio di autosufficienza del ricorso (Cass. 29.1.199 n. 802), ha omesso di riprodurre nella impugnazione del giudice di legittimità l'esatto e completo contenuto delle clausole contrattuali da cui pretende di desumere una interpretazione del contratto diversa da quella fattane dalla Corte di merito e ciò impedisce a questa Corte il fondamento della censura.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
(...omissis...)

Pubblicata su Diritto dei Trasporti 2002, pag. 521, con nota di Enzo Fogliani, Configurazione e natura giuridica della clausola di cancello, (ivi, pag. 524).